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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26694/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di Torino aveva assolto un imputato dal reato di favoreggiamento personale, ritenendo applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La fattispecie concreta riguardava la condotta di chi, dopo avere noleggiato un'autovettura a un terzo, aiutava poi l'autore di un sinistro stradale con lesioni personali a eludere le investigazioni e a sottrarsi alle ricerche, dichiarando falsamente di non conoscere le esatte generalità del conducente. Il Procuratore della Repubblica ha impugnato la sentenza deducendo violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, lamentando che il giudice di merito aveva omesso di valutare il significativo e grave danno arrecato alle indagini dalla mancata identificazione dell'autore dei reati presupposti (lesioni personali e violazione delle norme sulla circolazione stradale), mancata identificazione ascrivibile al doloso e persistente silenzio dell'imputato. Il difensore dell'imputato ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso del Pubblico ministero. Ha censurato la motivazione del Tribunale perché meramente assertiva e non sorretta da una valutazione complessiva di tutti gli elementi rilevanti ai fini dell'art. 131-bis c.p., con particolare riguardo all'effettiva entità del danno cagionato alla funzione investigativa dalla condotta reticente dell'imputato. Ha quindi annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio allo stesso Tribunale di Torino.

Norme richiamate

  • art. 378 c.p.

    norma incriminatrice di favoreggiamento personale contestata nel caso concreto

  • art. 131-bis c.p.

    la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una motivazione fondata sulla valutazione complessiva della concreta offensività, secondo i criteri dell'art. 133 c.p.

  • art. 133, primo comma, c.p.

    parametro necessario per apprezzare modalità della condotta, grado della colpevolezza ed entità del danno o del pericolo ai fini della particolare tenuità del fatto

  • art. 590 c.p.

    reato presupposto richiamato come oggetto della mancata identificazione dell'autore

  • art. 189, commi 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    violazioni stradali richiamate tra i reati connessi al sinistro e alla fuga dell'autore

  • art. 593, comma 2, c.p.p.

    come novellato, consente al pubblico ministero di ricorrere per cassazione contro sentenze di proscioglimento per i reati elencati dall'art. 550, commi 1 e 2, c.p.p. pronunziate dopo il 25 agosto 2024

  • art. 550, commi 1 e 2, c.p.p.

    elenco dei reati per i quali è ammesso il ricorso del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento, secondo la disciplina richiamata dalla Corte

  • art. 606 c.p.p.

    consente la deduzione di vizi di violazione di legge e di motivazione, anche per manifesta illogicità e travisamento della prova decisiva

  • legge 9 agosto 2024, n. 114

    riforma richiamata come fonte della modifica dell'art. 593, comma 2, c.p.p.

Massime di principio

  • La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta con motivazione apodittica o meramente assertiva, ma richiede una valutazione complessiva di tutte le peculiarità della fattispecie concreta.
  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p., il giudice deve confrontarsi in modo espresso con i criteri dell'art. 133, primo comma, c.p., indicando quali elementi ritiene rilevanti quanto a modalità della condotta, grado della colpevolezza ed entità del danno o del pericolo.
  • Quando la condotta dell'imputato incide sulla possibilità di identificare l'autore del reato presupposto e determina un concreto pregiudizio alle indagini, tale dato non può essere pretermesso nella valutazione della speciale tenuità.
  • La mera incensuratezza o il sopravvenuto ravvedimento, da soli, non bastano a fondare il giudizio di particolare tenuità se non sono ponderati insieme agli altri indici di offensività della condotta.
  • Nel regime processuale richiamato, il pubblico ministero può censurare in cassazione anche vizi motivazionali delle sentenze di proscioglimento nei casi espressamente previsti dalla disciplina sulle impugnazioni.

Come è indicizzato

MaterieFavoreggiamento personaleImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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