Ordinanza n. 14670/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari del provvedimento di diniego di visto per lavoro subordinato con n. di protocollo -OMISSIS-, emesso dall’Ambasciata Italiana di Islamabad in Pakistan in data 13 luglio 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto per lavoro subordinato emesso dall’Ambasciata Italiana di Islamabad
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di visto per lavoro subordinato, chiedendo anche l’adozione di misure cautelari. Il TAR ha rilevato d’ufficio una possibile causa di inammissibilità del ricorso introduttivo, consistente nell’inidoneità della procura alle liti rilasciata all’estero. Secondo il Collegio, la procura estera deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero; non può essere autenticata dal difensore italiano, neppure mediante collegamenti video a distanza. Inoltre, per poter essere fatta valere in Italia, deve essere legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane oppure, se proveniente da uno Stato aderente alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, munita di apostille. La procura depositata in giudizio non presentava tali requisiti. Il TAR ha richiamato i principi affermati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza 2 ottobre 2025, n. 11, secondo cui l’art. 182, secondo comma, c.p.c. non esprime un principio generale applicabile al processo amministrativo e il giudizio instaurato da un difensore privo di jus postulandi conferito nelle forme di legge è inammissibile.
La decisione
Il TAR non ha ancora definito il giudizio né deciso la domanda cautelare. Ha sottoposto alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la questione della possibile inammissibilità del ricorso per mancanza di una procura alle liti idonea a essere fatta valere in Italia, assegnando un termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per il deposito di memorie esclusivamente su tale profilo. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 17 novembre 2026.
Norme richiamate
eventuali memorie, esclusivamente su tale profilo
Impone al giudice, quando intenda porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, di sollecitare il contraddittorio delle parti prima della definizione del giudizio.
la previsione di cui all’art. 182, secondo comma, del codice di procedura civile non è espressione di un principio generale applicabile al giudizio amministrativo
Secondo il principio richiamato dall’Adunanza Plenaria, la disciplina processualcivilistica sulla regolarizzazione della procura non è automaticamente applicabile al processo amministrativo.
legalizzazione del documento da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero
La procura rilasciata all’estero deve essere legalizzata, salvo il ricorso al regime dell’apostille previsto dalla Convenzione dell’Aja.
art. 52, comma 1, lett. f), d.lgs. 71/2011
legalizzazione del documento da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero
Rileva, unitamente all’art. 33 d.P.R. 445/2000, per la legalizzazione delle procure formate all’estero.
Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, ratificata con legge 1253/1966
Per gli atti provenienti da Stati aderenti, l’apostille costituisce alternativa alla legalizzazione consolare ai fini della loro utilizzabilità in Italia.
eventuale principio di diritto richiamato nella sentenza dell’Adunanza Plenaria
È richiamato indirettamente quale fondamento della funzione nomofilattica dell’Adunanza Plenaria, i cui principi sono utilizzati dal TAR per valutare l’ammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La procura alle liti rilasciata all’estero, per essere utilizzabile nel processo amministrativo italiano, deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede e deve essere legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, salvo che sia munita di apostille ai sensi della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961.
- Il difensore italiano non può autenticare una procura rilasciata all’estero, poiché il potere di autenticazione non si estende oltre il territorio nazionale; tale limite non è superato dall’utilizzo di collegamenti video a distanza.
- Nel processo amministrativo, il giudizio instaurato da un difensore al quale lo jus postulandi non sia stato conferito nelle forme di legge è inammissibile; l’art. 182, comma 2, c.p.c. non costituisce un principio generale idoneo a consentire la regolarizzazione della procura nel giudizio amministrativo.
- Prima di dichiarare l’inammissibilità per una questione rilevata d’ufficio, il giudice amministrativo deve sollecitare il contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
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