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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31642/2021 del 04/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio relativo al trasferimento di una servitù di passaggio, disposto dal Tribunale ai sensi dell'art. 1068 c.c. sui fondi appartenenti ai resistenti e in favore del ricorrente. Il giudice di merito aveva anche ordinato ai convenuti di eseguire a loro cura e spese le opere necessarie al trasferimento della servitù e li aveva condannati al risarcimento di Euro 1.500 per il minor valore del fondo del ricorrente. In appello, dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., il ricorrente lamentava che non gli fosse stato riconosciuto un più ampio danno da spoglio violento della servitù, sostenendo di essere stato costretto a percorrere un itinerario alternativo a causa dell'installazione di una rete di cantiere; contestava inoltre la quantificazione del deprezzamento del fondo, la mancata condanna dei resistenti a sostenere le opere necessarie allo spostamento del cancello e la regolazione delle spese di lite. In cassazione proponeva quattro motivi: (1) violazione delle norme sulla servitù e sul risarcimento del danno, per avere escluso la liquidazione equitativa del danno da spoglio; (2) violazione delle norme sulle servitù prediali, per non avere posto a carico dei resistenti le opere relative al cancello; (3) violazione delle norme sulla proprietà e sulle servitù, per la quantificazione asseritamente insufficiente del deprezzamento del fondo; (4) violazione delle norme sulle spese processuali, per la loro ripartizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha affermato che il soggetto spogliato del possesso o della servitù, quando agisca per il risarcimento del danno, resta soggetto all'ordinario onere probatorio: in mancanza di prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio non può disporsi una condanna risarcitoria con liquidazione equitativa, perché l'equità può operare solo per colmare l'impossibilità di provare il preciso ammontare del danno, non per supplire alla sua mancata dimostrazione. Gli altri motivi sono stati ritenuti inammissibili, perché diretti a ottenere un riesame del merito o a contestare accertamenti fattuali e valutazioni riservati al giudice di merito, non essendo deducibile un vizio di violazione di legge quando la censura mira in realtà a rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti o il giudizio sulle spese. La Corte ha quindi confermato la statuizione di merito e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascun controricorrente, oltre al raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1067 c.c.

    Richiamato insieme alle altre norme sulla servitù per contestare la disciplina del trasferimento e dell'esercizio della servitù di passaggio.

  • art. 1068 c.c.

    Costituisce la base del trasferimento della servitù disposto dal giudice di merito; la Corte non ne discute il contenuto sostanziale, ma considera corretta la sua applicazione nel caso concreto.

  • art. 1079 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di tutela della servitù.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato quale norma generale sulla responsabilità aquiliana per sostenere la domanda risarcitoria da spoglio.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato per la liquidazione del danno da fatto illecito, applicabile solo ove il danno sia provato.

  • art. 2059 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al risarcimento del danno; la Corte non affronta un danno non patrimoniale autonomo.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa è ammessa soltanto quando il danno sia già provato nell'an e non sia possibile provarne il preciso ammontare.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni, senza accoglimento della censura.

  • art. 392 c.p.

    Citato dal ricorrente nel primo motivo, ma non risulta centrale nella decisione.

  • art. 185 c.p.p.

    Citato dal ricorrente nel primo motivo, ma non risulta centrale nella decisione.

  • art. 841 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo per contestare le opere necessarie al nuovo assetto della servitù.

  • art. 1064 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo in materia di contenuto ed esercizio della servitù.

  • art. 1065 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo in materia di contenuto ed esercizio della servitù.

  • art. 1066 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo in materia di servitù prediali.

  • art. 832 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo per contestare la quantificazione del deprezzamento del fondo.

  • art. 1032 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo, relativo alla disciplina delle servitù.

  • art. 1038 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo, relativo alla disciplina delle servitù.

  • art. 1053 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo, relativo alla disciplina delle servitù.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo sulle spese di lite.

  • art. 96 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo sulle spese di lite.

  • art. 348-bis c.p.c.

    La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello perché privo di ragionevole probabilità di accoglimento.

  • art. 360 c.p.c.

    Usato per incanalare i motivi di ricorso; la Corte rileva che diversi motivi, pur formalmente qualificati come violazione di legge, miravano in realtà a un nuovo apprezzamento del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Chi agisce per il risarcimento del danno da spoglio del possesso o della servitù deve provare non solo l'illiceità della condotta altrui, ma anche l'esistenza del pregiudizio subito; in difetto di tale prova non può farsi luogo a una liquidazione equitativa.
  • La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. non sostituisce la prova dell'an debeatur, ma opera soltanto quando il danno sia provato nella sua esistenza e resti incerto il solo ammontare.
  • La deduzione di violazione di legge non consente di rimettere in discussione l'accertamento dei fatti compiuto dal giudice di merito: quando la censura mira sostanzialmente a una nuova valutazione del materiale probatorio o delle conseguenze fattuali, essa è inammissibile.
  • Le doglianze relative alle opere necessarie per l'esercizio o il trasferimento di una servitù devono confrontarsi con l'accertamento di fatto del giudice di merito circa la reale necessità delle opere stesse.
  • La censura sulla regolazione delle spese di lite è inammissibile quando si risolve nella richiesta di un diverso apprezzamento discrezionale del giudice di merito, salvo i limiti di legge sul divieto di porre spese a carico della parte totalmente vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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