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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36432/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Un soggetto aveva proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso un'intimazione di pagamento fondata su un avviso di addebito INPS. Il Tribunale di Bari aveva respinto l'opposizione ritenendo valida la notificazione dell'avviso: l'atto era stato consegnato in un indirizzo diverso dalla residenza anagrafica del destinatario, desunto dall'Anagrafe tributaria, e ricevuto da una persona non convivente con il destinatario. Nel ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto: (1) violazione dell'art. 2728 c.c., sostenendo che il giudice di merito aveva superato senza adeguati elementi la presunzione derivante dalle risultanze anagrafiche e che, invece, la produzione del certificato storico di residenza e del certificato storico di famiglia della ricevente dimostrava l'erroneità della notificazione; (2) violazione dell'art. 7, comma 3, della l. n. 890/1982, per mancata prova della comunicazione dell'avvenuta notificazione al destinatario quando l'atto sia consegnato a persona diversa; (3) violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990 e dell'art. 7, comma 2, l. n. 212/2000, per asserita carenza di motivazione e omessa allegazione dell'avviso di addebito all'intimazione di pagamento. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo gli altri, perché il Tribunale aveva costruito il proprio convincimento mediante un doppio salto logico: aveva valorizzato una banca dati diversa dalla residenza anagrafica e aveva ipotizzato che la persona ricevente fosse una vicina di casa, pur essendo emerso che non era convivente e non risultava al medesimo indirizzo. In tal modo il giudice di merito aveva di fatto addossato al destinatario la prova negativa dell'estraneità della notifica, senza che l'ente avesse fornito indizi gravi, precisi e concordanti idonei a vincere la presunzione derivante dalle risultanze anagrafiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri due; ha cassato la sentenza del Tribunale di Bari e ha rinviato la causa al medesimo Tribunale, in diversa persona fisica, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione si fonda sull'erronea applicazione dei criteri presuntivi e sull'erroneo ribaltamento dell'onere probatorio in materia di notificazione dell'avviso di addebito eseguita presso un indirizzo diverso da quello anagrafico e consegnata a soggetto non convivente.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    base dell'opposizione agli atti esecutivi proposta contro l'intimazione di pagamento

  • art. 2728 c.c.

    la presunzione relativa può essere superata solo mediante un ragionamento presuntivo fondato su elementi gravi, precisi e concordanti; è censurabile la decisione che li applichi in modo errato ai fatti

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    la falsa applicazione delle regole legali in tema di presunzioni integra vizio di violazione di legge

  • art. 7, comma 3, l. n. 890/1982

    richiamato dal ricorrente in tema di notificazione a persona diversa dal destinatario e relativa comunicazione al destinatario

  • art. 3 l. n. 241/1990

    invocato come parametro di sufficienza motivazionale dell'intimazione di pagamento

  • art. 7, comma 2, l. n. 212/2000

    invocato per lamentare la mancata allegazione dell'atto presupposto all'intimazione di pagamento

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione camerale con proposta del relatore

  • art. 111 Cost.

    titolo del ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale

Massime di principio

  • Quando la notificazione di un atto presupposto risulta eseguita presso un indirizzo diverso da quello della residenza anagrafica del destinatario, il giudice non può ritenere automaticamente superata la presunzione derivante dalle risultanze anagrafiche: occorrono elementi probatori o presuntivi dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
  • Se la consegna dell'atto avviene a persona diversa dal destinatario e tale persona non risulta convivente né riferibile al medesimo indirizzo del destinatario, non è corretto addossare a quest'ultimo la prova negativa dell'estraneità della notificazione senza che l'agente notificante o l'ente creditore abbia fornito un adeguato supporto probatorio.
  • L'erronea sussunzione dei fatti concreti sotto i requisiti legali della presunzione semplice integra violazione di legge censurabile in cassazione ex art. 360, n. 3, c.p.c., quando il giudice di merito usi indizi non idonei a fondare il ragionamento presuntivo.
  • In tema di notificazioni, il richiamo a banche dati amministrative diverse dall'anagrafe non è di per sé sufficiente a neutralizzare il dato della residenza storica, se non accompagnato da ulteriori riscontri attendibili e coerenti.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveNotificazioni
RamiProcesso civileEsecuzioniPrevidenza
IstitutiOnere della provaGiudicato

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