Sentenza n. 593/2026 - Salerno, Sezione 2
per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell’ordinanza di demolizione prot. n. 4098 del 9 luglio 2025; - della comunicazione di violazione urbanistico-edilizia prot. n. 5247 dell’11 settembre 2024, mai resa nota alla ricorrente; - per quanto possa occorrere, della Relazione dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, mai comunicata alla ricorrente; - per quanto possa occorrere, della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 2914 del 20 maggio 2025, mai notificata alla ricorrente; - per quanto possa occorrere, di tutti gli atti dell’istruttoria svolta dal Comune di Serre e confluita nell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi; - di ogni altro atto preordinato, connesso e/o collegato, ove lesivo della posizione della ricorrente; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente in data 29 dicembre 2025: - della nota prot. n. 6055 dell’8 ottobre 2025 con cui il Responsabile del SUE di Serre ha dichiarato l’istanza di sanatoria presentata dalla ricorrente “IMPROCEDIBILE in quanto il richiedente non ha titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento” e per l’effetto ha confermato la validità e l’applicazione dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi impugnata con il ricorso principale; - di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto né diversamente conoscibile, ove lesivo della posizione della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive e successivo provvedimento di improcedibilità dell'istanza di sanatoria per carenza di titolarità esclusiva
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, riferita a opere realizzate in difformità dal titolo edilizio originario, deducendo omessa partecipazione procedimentale, mancata comunicazione degli atti istruttori, difetto di istruttoria e di motivazione, mancata individuazione concreta degli abusi, contraddittorietà circa l'esistenza e la sanabilità delle opere e coinvolgimento di soggetti estranei alla proprietà. Dopo la presentazione di un'istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. 380/2001, dichiarata improcedibile dal Comune perché la richiedente non avrebbe avuto la titolarità esclusiva dell'intervento, la ricorrente ha proposto motivi aggiunti. Ha contestato la sussistenza della comproprietà in capo alla società controinteressata, sostenendo che le questioni privatistiche non potessero condizionare il procedimento edilizio; ha dedotto inoltre la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, l'omessa partecipazione e il difetto assoluto di istruttoria e motivazione. La controinteressata ha sostenuto di essere comproprietaria di una parte dell'immobile e di essersi opposta alla sanatoria. Il Comune ha rilevato che l'immobile ricadeva anche su terreno della società e che la richiesta di sanatoria era stata presentata senza il suo consenso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse. La successiva determinazione sull'istanza di sanatoria, non impugnata tempestivamente? è stata invece impugnata con motivi aggiunti, sicché l'interesse della ricorrente si è concentrato sulla legittimità di tale provvedimento; il diniego o provvedimento equivalente sulla sanatoria supera, quanto alla natura abusiva delle opere, l'originaria ordinanza di demolizione. Il Collegio ha inoltre dichiarato inutilizzabile la documentazione catastale depositata tardivamente, ai sensi dell'art. 73 c.p.a., trattandosi di documenti depositabili nei termini e in presenza dell'opposizione della controparte. I motivi aggiunti sono stati rigettati. Secondo il principio richiamato dal Consiglio di Stato, l'amministrazione non deve normalmente risolvere questioni civilistiche sulla proprietà, ma deve considerare la carenza di legittimazione quando la contitolarità emerga oggettivamente dagli atti e il comproprietario abbia manifestato un'opposizione espressa alla sanatoria. In tale situazione il richiedente deve fornire elementi seri sull'esclusività della propria posizione; in mancanza, l'amministrazione può negare la sanatoria per difetto di titolarità esclusiva all'esecuzione dell'intervento. La violazione delle garanzie partecipative è stata esclusa perché il provvedimento aveva natura vincolata e la carenza del presupposto essenziale dell'istanza non avrebbe potuto condurre a un esito diverso. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
Disciplina l'istanza di accertamento di conformità postuma; nel caso concreto la richiesta è stata dichiarata improcedibile per carenza di titolarità esclusiva all'esecuzione dell'intervento.
Richiamato in relazione alla legittimazione alla richiesta del titolo edilizio e alla necessità di una posizione giuridica idonea rispetto al bene interessato.
La sua violazione è stata esclusa perché la determinazione comunale è stata ritenuta vincolata, sicché la partecipazione procedimentale non avrebbe potuto determinare un esito diverso.
Il mancato rispetto dei termini per il deposito dei documenti ne comporta l'inutilizzabilità processuale, a tutela del contraddittorio; il documento catastale tardivo è stato quindi considerato tamquam non esset.
servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto
I limiti civilistici del godimento della cosa comune restano devoluti al giudice ordinario; tuttavia, quando la contitolarità e l'opposizione del comproprietario emergano chiaramente, incidono sulla legittimazione amministrativa alla richiesta di un titolo edilizio postumo.
Massime di principio
- Quando, dopo un'ordinanza di demolizione, l'amministrazione adotta un provvedimento lesivo sull'istanza di sanatoria e tale provvedimento viene impugnato, il ricorso originario contro l'ordine di demolizione diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la decisione sulla sanatoria supera e consolida la valutazione sull'abusività delle opere.
- Nel procedimento edilizio l'amministrazione non deve ordinariamente risolvere controversie civilistiche sulla proprietà né subordinare il titolo alla definizione giudiziale dei rapporti tra privati; tuttavia, se la contitolarità del bene emerge oggettivamente dagli atti e il comproprietario manifesta espressamente opposizione, la carenza di titolarità esclusiva del richiedente può legittimamente impedire il rilascio di un titolo edilizio postumo.
- In presenza di una contitolarità contestata ma documentalmente evidente, il richiedente una sanatoria deve fornire elementi seri a sostegno dell'esclusività, in fatto o in diritto, della propria posizione; in mancanza, l'amministrazione può adottare una determinazione negativa senza assumere il ruolo di giudice dei diritti reali.
- La violazione delle garanzie partecipative non determina l'annullamento di un provvedimento edilizio vincolato quando risulti che la partecipazione dell'interessato non avrebbe potuto condurre a un esito diverso per la mancanza di un presupposto essenziale dell'istanza.
- Il deposito di documenti oltre i termini processuali fissati dall'art. 73 c.p.a. ne comporta l'inutilizzabilità quando la controparte vi si opponga, in quanto tali termini tutelano il contraddittorio e costituiscono espressione di ordine pubblico processuale.
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