Cassazione Civile, Ordinanza n. 24351/2021 del 09/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il Tribunale di Milano aveva negato a un cittadino nigeriano, originario di Benin City, il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria. Contro tale decreto veniva proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; la Corte rileva però preliminarmente un vizio della procura speciale apposta al ricorso, perché rilasciata senza la necessaria certificazione, da parte del difensore, della posteriorità del conferimento rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato. La Corte esamina inoltre sommariamente i motivi e osserva che essi sono inammissibili in quanto diretti a contestare la valutazione di merito compiuta dal giudice di merito sulla base delle COI indicate, mentre il terzo presentava anche profili di novità. Non essendosi costituito il Ministero, non vi è replica al ricorso.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per cassazione per nullità della procura speciale, ritenendo che, nelle controversie in materia di protezione internazionale disciplinate dall'art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008, la procura debba essere rilasciata dopo la comunicazione del provvedimento sfavorevole e tale posteriorità debba risultare da specifica certificazione del difensore, non surrogabile dal solo contenuto testuale della procura o dalla mera autentica della firma. In applicazione di tali principi, la procura in atti, priva di data certificata e limitata all'autenticazione "è vera", è stata considerata invalida. La Corte non provvede sulle spese per mancata costituzione del Ministero e dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13
la procura speciale debba necessariamente ed indefettibilmente essere rilasciata dal ricorrente in epoca successiva alla comunicazione del provvedimento sfavorevole
nelle controversie in materia di protezione internazionale la posteriorità del conferimento della procura rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato è requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione e deve essere specificamente certificata dal difensore
art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3
non basta a ricondurre la nuova disciplina alla disciplina ordinaria della produzione della procura; la regola speciale dell'art. 35-bis richiede un requisito ulteriore
l'autentica della firma del difensore non è sufficiente a integrare la certificazione della data posteriore richiesta dalla norma speciale
richiamato come fonte del nuovo regime processuale per le controversie di protezione internazionale, giustificato dalla necessità di adeguamento dell'attività difensiva
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poiché la procura invalida determina nullità e non inesistenza
D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 3
richiamato come disciplina di riferimento delle controversie in materia di protezione internazionale
artt. 3, 10, 24, 111 Cost.
evocati nella questione di legittimità costituzionale rimessa con altra ordinanza, ma ritenuti non rilevanti ai fini della decisione nel caso concreto
art. 117 Cost.
evocato in relazione al contrasto con la direttiva 2013/32/UE, ma non decisivo nel caso concreto
direttiva 2013/32/UE
richiamata solo ai fini della questione di legittimità costituzionale, senza incidenza sulla decisione
artt. 28 e 46, par. 11, direttiva 2013/32/UE
citati nel contesto del rinvio alla Corte costituzionale
artt. 47, 18 e 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali UE
citati nel contesto del rinvio alla Corte costituzionale
artt. 6, 7, 13 e 14 CEDU
citati nel contesto del rinvio alla Corte costituzionale
Massime di principio
- Nelle controversie in materia di protezione internazionale, la procura speciale per il ricorso per cassazione deve essere rilasciata dopo la comunicazione del provvedimento impugnato e tale posteriorità deve risultare in modo espresso dalla certificazione del difensore.
- La sola autentica della firma del conferente non equivale alla certificazione della data di rilascio della procura, quando la legge speciale richiede che la data successiva al provvedimento sia attestata dal difensore.
- La mera indicazione nel testo della procura del provvedimento da impugnare o della data di rilascio non basta, se non è chiaramente attestata dal difensore la posteriorità rispetto alla comunicazione del decreto impugnato.
- In presenza di una procura speciale priva della necessaria certificazione della data, il ricorso per cassazione è inammissibile per nullità della procura.
- I motivi di ricorso che si limitino a contestare la valutazione di merito del giudice di appello, specie se fondata su COI specificamente indicate, non superano il vaglio di ammissibilità se non prospettano un effettivo error in iudicando o un vizio rilevante di legittimità.
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