Sentenza n. 644/2026 - Bologna, Sezione 2
per 1) accertare e dichiarare che con atto Notaio Mara Ferrari in data 5/5/2006 Rep. n. 39036/9799 sono stati costituiti a favore dei fondi di proprietà dei ricorrenti, identificati al Catasto Terreni del Comune di Finale Emilia al Foglio 91 mappali 172 e 66, i seguenti diritti di servitù: -diritto di passaggio pedonale e carraio, come descritto in atto 5/5/2006, a carico dei fondi attualmente identificati come segue: Catasto Terreni del Comune di Finale Emilia, Foglio 91 mappale 171, Foglio 67 mappale 395; Catasto Fabbricati Comune di Finale Emilia, Foglio 91 mappali 173, 31-sub. 9, 49-sub. 1, 2, 3, -diritto di sgrondo e/o scarico delle acque, di passaggio e allacciamento a rete fognaria e di acquedotto, di passaggio ed allacciamento delle condutture elettriche e del gas, come descritti in atto 05.05.06, a carico dei fondi attualmente identificati come segue: Catasto Terreni del Comune di Finale Emilia, Foglio 91 mappale 171, Foglio 67 mappale 395; Catasto Fabbricati Comune di Finale Emilia, Foglio 91 mappale 173; in subordine, costituire con sentenza ex art 2932 c.c. i suddetti diritti di servitù con le modalità indicate nell'atto Notaio Ferrari in data 5/5/2006, ritenuto che con tale atto il Comune si sia obbligato a costituire tali diritti di servitù; o, in ulteriore subordine, costituire con sentenza ex art. 1032 e ss. c.c. i suddetti diritti di servitù con le modalità indicate nell'atto Notaio Ferrari in data 5/5/2006 o ritenute di giustizia, ritenuto sussistente il diritto dei ricorrenti di ottenerne la costituzione senza previsione di alcuna indennità a loro carico vista la regolamentazione economica già contenuta nel precitato atto notarile e riconosciuta al Comune e comunque dichiarando non dovuta alcuna indennità; 2) condannare il Comune di Finale Emilia a demolire la cabina-vano tecnico costruita sul terreno dei ricorrenti e ad arretrarla (sul mappale 173, già mappale 170) alla distanza minima di metri 5 dalla costruenda strada sul mappale 171; condannare, altresì, il Comune di Finale Emilia a demolire il tratto di strada costruito sul m. 172 arretrandolo sul m. 171; condannare il Comune a rilasciare e restituire ai ricorrenti l'area del m. 172, occupata dalla cabina e dalla strada, perfettamente rimessa in pristino a sua cura e spese; 3) accertare e dichiarare, in ogni caso, ed anche nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento dei diritti reali di cui al precedente punto 1), con riserva comunque di gravame, la responsabilità del Comune di Finale Emilia, contrattuale, precontrattuale e/o aquiliana, e per avere agito lo stesso con violazione del principio di buona fede, per tutti i fatti e tutti gli inadempimenti descritti nel presente atto; 4) accertare e dichiarare che il Comune di Finale Emilia non ha adempiuto ai propri obblighi, illustrati nel presente atto, vale a dire (riassumendo): - ha violato l'obbligo di attenersi ai principi espressi nella normativa tecnica allegata alla permuta del 5/5/2006 per l'attuazione del comparto edificatorio dei ricorrenti (“comparto edificatorio Meletti”); - ha violato l'impegno di costruire a sue spese fra le vie Oberdan, Canani e Botticelli una viabilità di collegamento carrabile adeguata alle necessità del comparto edificatorio Meletti, della larghezza minima di metri 6,00 (sei), lastricata o asfaltata e dotata di pubblica illuminazione; - ha violato l'impegno di garantire al comparto edificatorio Meletti l'utilizzo di tale viabilità di collegamento carrabile; - non ha nemmeno messo in condizione i ricorrenti o loro aventi causa di realizzare direttamente il tratto di strada da via Botticelli allo sbocco del centro Sportivo; - ha violato l'impegno di consentire a tutti i costruendi fabbricati del comparto edificatorio Meletti, disegnati a scopo indicativo nella planimetria allegata alla permuta del 5/5/2006 sotto la lettera H), il diritto di accesso carrabile alle vie Oberdan, Canani e Botticelli; - ha violato l'impegno di completare il residuo tratto di strada che permetta l'accesso al comparto Meletti da via Oberdan entro 12 mesi dal venir meno del vincolo di indisponibilità esistente sul terreno del Centro Sportivo (venire meno del vincolo coinciso con il decesso della sig.ra Mari, avvenuto il 16/8/2011); - ha violato l'impegno di garantire sempre lo sgrondo delle acque meteoriche del residuo terreno di proprietà Meletti confinante con il terreno ceduto al capo I della permuta del 5/5/2006; di conseguenza non ha creato le condizioni necessarie per il rispetto degli ulteriori patti (e per consentire ai ricorrenti di poter avvalersi dei seguenti benefici pattuiti), che sono stati perciò violati: - ha violato l'impegno di consentire ai ricorrenti di accedere al comparto in argomento, anche con mezzi da cantiere, direttamente da via Botticelli transitando sull'area identificata al foglio 91 mappali 173 (già 170) e 171 ed al foglio 67 mappale 395; - ha violato l'impegno di consentire ai ricorrenti l'allacciamento gratuito del comparto residenziale in oggetto alla rete fognaria e alle utenze gas, acqua ed elettricità realizzati per l'edificio scolastico; - ha violato l'impegno di dimensionare le proprie strutture in modo tale da sopportare il maggior carico derivante dall'intero comparto abitativo e di realizzare appositi collettori o punti di attacco sul confine fra le due proprietà; 5) condannare in ogni caso il Comune di Finale Emilia a costruire tutte le opere indicate nel presente atto e riassunte sopra, a rimuovere gli impedimenti all'esercizio dei diritti dei ricorrenti, e ad ultimare tutte le opere medesime a regola d'arte entro il termine di due mesi dalla emananda sentenza di condanna (oppure nel diverso termine che l'Ecc.mo Tribunale adito vorrà fissare secondo giustizia); in particolare, riassumendo, condannare il Comune di Finale Emilia: 1. a costruire a sue spese una viabilità di collegamento carrabile dal comparto edificatorio Meletti alle Vie Oberdan, Canani e Botticelli, adeguata alle necessità e alla suscettività edificatoria del medesimo comparto edificatorio Meletti, della larghezza minima di metri 6,00 (sei), lastricata o asfaltata e dotata di pubblica illuminazione, in modo tale da garantire al comparto edificatorio Meletti il concreto utilizzo di tale viabilità di collegamento carrabile, seguendo il tracciato di cui al doc. 2, o in subordine il diverso tracciato che sarà ritenuto di giustizia; 2. a garantire al comparto edificatorio dei ricorrenti e a tutti i fabbricati che saranno costruiti sullo stesso, disegnati a scopo indicativo nella planimetria allegata alla permuta del 5/5/2006 sotto la lettera H), il diritto di accesso carrabile alle vie Oberdan, Canani e Botticelli; 3. a realizzare tutte le opere necessarie per consentire ai ricorrenti - sino a quando la costruenda viabilità sopraindicata non sarà ultimata - di accedere al comparto edificatorio Meletti, anche con mezzi da cantiere, direttamente da via Botticelli transitando sull'area identificata al foglio 91 mappali 173 (già 170) e 171 ed al foglio 67 mappale 395; 4. a realizzare immediatamente tutte le opere necessarie per garantire lo sgrondo delle acque meteoriche del residuo terreno di proprietà Meletti confinante con il terreno ceduto al capo I della permuta 5/5/2006; 5. a realizzare tutte le opere necessarie per consentire ai ricorrenti l'allacciamento gratuito del comparto edificatorio Meletti alla rete fognaria e alle utenze gas, acqua ed elettricità realizzati per l'edificio scolastico; 6. a realizzare tutte le opere necessarie per sopportare il maggior carico derivante dall'intero comparto edificatorio Meletti e a realizzare appositi collettori o punti di attacco sul confine fra le due proprietà; 6) stabilire, nei confronti del Comune di Finale Emilia, il termine perentorio di mesi due (oppure il diverso termine che sarà ritenuto di giustizia) entro il quale le opere sopra indicate dovranno essere agibili e finite a regola d'arte e, ai sensi degli articoli 34 e 114 c.p.a., fissare la somma di denaro dovuta dal Comune di Finale Emilia ai ricorrenti, per ogni giorno di ritardo, tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile; 7) accertare e dichiarare l'obbligo del Comune di Finale Emilia di sopportare le spese di manutenzione, pulizia ed illuminazione delle costruende strade; 8) in via subordinata, ritenuta l'importanza e/o l'essenzialità delle obbligazioni assunte dal Comune di Finale Emila e rimaste inadempiute, in ogni ipotesi di sopravvenienze che non consentano il raggiungimento degli scopi perseguiti con la stipula dell'atto Notaio Ferrari del 5/5/2006 Rep. n. 39036/9799, tra i quali il pieno ed integrale utilizzo della suscettività edificatoria del comparto Meletti, dichiarare risolto per inadempimento detto contratto o, in ulteriore subordine, dichiarare risolto il medesimo contratto per impossibilità sopravvenuta, di esecuzione e/o di utilizzazione della prestazione, nella mora del debitore Comune di Finale Emilia; in entrambe le ipotesi con condanna alle conseguenti restituzioni; con condanna, altresì, del Comune convenuto al pagamento a favore dei ricorrenti dell'equivalente pecuniario del godimento del bene ricevuto e rimozione delle opere eseguite sullo stesso; 9) in ogni caso, accertare, dichiarare e quantificare i danni subiti dai ricorrenti, in entrambe le ipotesi descritte sub C1 del presente atto ed in conseguenza delle pronunce sulle precedenti domande, nella misura indicata nel presente atto o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, e condannare il Comune di Finale Emilia a risarcire i danni subiti dai ricorrenti, nella misura indicata nel presente atto o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, da liquidare eventualmente in via equitativa, e quindi a pagare ai ricorrenti le seguenti somme: - la somma di € 505,440.00, nell'ipotesi in cui il Comune adempia integralmente ai propri obblighi e realizzi tutte le opere dovute, in corso di causa o in esecuzione della emananda sentenza entro il termine perentorio che sarà fissato dall'Ecc.mo Tribunale adito, in modo tale da consentire il pieno ed integrale utilizzo della suscettività edificatoria del comparto Meletti; oppure, in via subordinata, la somma di € 1.364.688 (o in subordine di € 947.700,00 quantificata dal CTU) nel caso di mancata realizzazione di tutte le opere entro il termine perentorio per l'adempimento degli obblighi sopra illustrati che sarà fissato dall'Ecc.mo Tribunale adito nei confronti del Comune di Finale Emilia e/o nel caso di sopravvenienze della disciplina urbanistica (e/o di altri eventi, compresa la pronuncia sulle precedenti domande, salvo gravame) che non consentissero un pieno sfruttamento della odierna suscettività edificatoria del comparto Meletti; oppure le diverse somme che saranno ritenute di giustizia, da liquidare eventualmente, in tutto o in parte, anche in via equitativa; - la somma di € 101.391,00 versata dai ricorrenti a titolo di ICI/IMU dal 2002 ad oggi, oltre alle ulteriori imposte ICI/IMU che saranno versate da oggi in avanti, sino alla data in cui il Comune avrà ultimato e reso agibili le opere di cui sopra; - la somma di € 6.603,74 equivalente ai compensi pagati ai professionisti nella fase stragiudiziale finalizzata alla permuta risarcitoria, pari alla somma di € 2.913,24 (avv. Fregni) + 2.537,60 (arch. Braida) + 1.152,90 (RVM); - la somma di € 67.359,91 equivalente ai costi sostenuti per rogito di permuta e relativa tassazione, nell'ipotesi di accoglimento della domanda subordinata di risoluzione dell'atto Notaio Ferrari 05.05.06 Rep. n. 39036/9799, di cui al precedente punto 8; oppure (per tutti i titoli sopra indicati e con rispettosa riserva di gravame) le diverse somme che saranno ritenute di giustizia, da liquidare eventualmente, in tutto o in parte, anche in via equitativa; e (per tutte le somme che saranno liquidate): - oltre rivalutazione monetaria e interessi a partire dal 5/5/2006, o dalla diversa data che risulterà di giustizia, sino al saldo; - oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dal 24/4/2019 (data di deposito del ricorso R.G. 3078/2019) o, in subordine, dalla data di notifica dell'atto di citazione, al saldo; 10) condannare il Comune di Finale Emilia a rimborsare ai ricorrenti spese e compensi del presente giudizio, oltre spese generali, c.u., IVA e contributo previdenziale, nonché i costi affrontati per il procedimento di a.t.p. R.G. 3078/2019, vale a dire: compenso del CTU € 5.709,60, compenso del CTP per l'a.t.p. € 5.075,20, compenso dell'avv. Giorgio Fregni per l'a.t.p. € 3.979,88; 11) con ordine al Vicario Gerente dell'Ufficio del Territorio di Modena di trascrizione dell'emananda sentenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Comune agli obblighi assunti con l'accordo notarile del 5 maggio 2006 e ingiustificata interruzione delle trattative per una successiva permuta risarcitoria
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari privati)
Prevale il privato
La controversia
Gli eredi del contraente privato hanno riassunto davanti al TAR, dopo la declaratoria della giurisdizione amministrativa da parte delle Sezioni Unite, le domande già proposte davanti al giudice civile. L'accordo del 5 maggio 2006 prevedeva la cessione al Comune di una porzione di terreno destinata alla costruzione di una scuola, in cambio della cessione di terreni edificabili comunali e dell'assunzione, da parte del Comune, di obblighi di realizzazione di una viabilità di collegamento, accessi carrabili, opere per lo sgrondo delle acque e allacciamenti alle reti di acqua, gas, elettricità e fognatura, nonché del dimensionamento delle infrastrutture per il comparto edificatorio privato. I ricorrenti hanno dedotto l'inadempimento integrale di tali obblighi, l'occupazione sine titulo di circa 273 mq del loro terreno mediante una cabina tecnica e un tratto stradale, la responsabilità contrattuale e precontrattuale del Comune, chiedendo l'esatto adempimento, la restituzione dell'area, il risarcimento dei danni e, in subordine, la risoluzione del contratto. Il Comune ha sostenuto che la realizzazione della viabilità fosse subordinata alla presentazione, da parte dei privati, di un piano particolareggiato o di un progetto esecutivo, ha invocato l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. e l'art. 1227 c.c., e ha contestato la configurabilità di diritti di servitù e dei danni richiesti. I ricorrenti hanno inoltre chiesto l'accertamento e la costituzione giudiziale di servitù di passaggio, di scarico e di allacciamento, nonché l'applicazione della penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha qualificato l'accordo del 2006 come accordo sostitutivo di provvedimento e convenzione urbanistica dal contenuto eterogeneo, soggetto ai principi sulle obbligazioni e sui contratti in quanto compatibili, e ha ritenuto fondata la giurisdizione esclusiva amministrativa già affermata dalle Sezioni Unite. Ha respinto la domanda di costituzione o accertamento delle servitù, rilevando che l'accordo prevedeva obblighi di realizzazione di opere e non la costituzione di diritti reali. Ha respinto l'eccezione comunale di inadempimento e la contestazione fondata sulla mancata presentazione di un piano particolareggiato o progetto esecutivo: l'obbligo comunale di realizzare la viabilità era incondizionato e propedeutico all'attuazione del comparto, mentre la possibilità per i privati di realizzare le opere a proprie spese costituiva una facoltà e non un obbligo. Ha quindi condannato il Comune, entro nove mesi, a realizzare la viabilità carrabile di collegamento, gli accessi, le opere per lo sgrondo delle acque, gli allacciamenti e le infrastrutture necessarie. Per l'occupazione sine titulo di 273 mq ha disposto la demolizione della cabina tecnica e del tratto stradale, la restituzione e rimessione in pristino dell'area, fatta salva la facoltà del Comune di adottare, entro due mesi, un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001. Ha riconosciuto il danno da inadempimento contrattuale nella differenza tra il valore del comparto nel 2006 e quello alla data di ultimazione delle opere, liquidandolo in 595.440 euro, oltre rivalutazione e interessi dal 5 maggio 2006. Ha respinto la domanda di rimborso di ICI/IMU, ritenendo sussistente la potenziale edificabilità dell'area, e ha respinto le spese notarili e di tassazione perché richieste in via subordinata alla risoluzione non pronunciata. Ha accolto la domanda di responsabilità precontrattuale per l'ingiustificata interruzione delle trattative relative alla permuta risarcitoria, liquidando 6.603,74 euro, oltre rivalutazione e interessi dal 27 settembre 2019. Ha negato la penalità di mora ex art. 114 c.p.a. e ha compensato le spese per complessità della controversia e soccombenza reciproca.
Norme richiamate
i principi in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili
L'accordo del 2006 è stato qualificato come accordo sostitutivo di provvedimento e convenzione urbanistica; la disciplina contrattuale opera nei limiti della compatibilità con la natura pubblicistica dell'accordo.
art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a.
formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo
La controversia sull'esecuzione dell'accordo rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
L'eccezione di inadempimento deve essere esercitata secondo buona fede e in modo proporzionato; non può essere usata per giustificare il mancato adempimento arbitrario o pretestuoso dell'amministrazione.
Non è imputabile ai privati la mancata realizzazione autonoma delle opere quando questa costituiva una mera facoltà e la viabilità comunale era l'opera propedeutica necessaria all'attuazione del comparto.
I solleciti inviati dai privati sono stati ritenuti idonei ad avere efficacia interruttiva della prescrizione.
La norma costituisce una disciplina di chiusura per ricondurre a legalità l'utilizzazione pubblica di immobili privati in assenza di valido titolo; la sua applicazione prescinde dalla natura dell'occupazione e dalle azioni giudiziali intraprese dal proprietario.
La restituzione del bene occupato è stata accordata, salva la facoltà dell'amministrazione di procedere all'acquisizione sanante; la limitazione della restituzione prevista dalla norma ha carattere eccezionale.
La pubblica amministrazione risponde per la violazione dei doveri di buona fede e correttezza nelle trattative per la conclusione di accordi ex art. 11 l. 241/1990.
Il richiamo è ricompreso nella responsabilità precontrattuale riconosciuta per l'ingiustificata rottura delle trattative.
La penalità di mora non è stata applicata: per la condanna pecuniaria il debito era già attualizzato mediante rivalutazione e interessi, mentre per la condanna in forma specifica il giudice ha ravvisato ragioni di equità ostative.
La riassunzione tempestiva conserva gli effetti processuali e sostanziali, comprese le prove acquisite nel giudizio davanti al giudice privo di giurisdizione.
Massime di principio
- Un accordo sostitutivo di provvedimento ex art. 11 l. 241/1990, avente ad oggetto anche obblighi urbanistici e opere pubbliche funzionali all'equilibrio dell'operazione, rientra nella giurisdizione esclusiva amministrativa per tutte le controversie relative alla sua formazione, conclusione ed esecuzione.
- Nell'interpretazione di un accordo ex art. 11 l. 241/1990 occorre considerare il tenore letterale delle clausole nell'intero contesto contrattuale; l'amministrazione non può subordinare a un piano o progetto non previsto dall'accordo l'adempimento di un obbligo comunale che risulti incondizionato e propedeutico all'attuazione del programma urbanistico.
- L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., applicabile agli accordi amministrativi nei limiti di compatibilità, deve essere esercitata secondo buona fede e proporzionalità e non può legittimare il rifiuto arbitrario di una prestazione contrattuale pubblica.
- Quando l'accordo pone a carico dell'amministrazione la realizzazione delle opere necessarie e propedeutiche all'edificazione privata, la facoltà del privato di eseguire direttamente opere a proprie spese non esclude l'inadempimento dell'amministrazione né trasferisce automaticamente sul privato il rischio della mancata realizzazione.
- La responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione può configurarsi anche nelle trattative per accordi ex art. 11 l. 241/1990, quando atti deliberativi, attività negoziale e fissazione della stipula ingenerino un affidamento incolpevole nella conclusione dell'accordo e l'amministrazione interrompa ingiustificatamente le trattative; sono risarcibili almeno le spese inutilmente sostenute.
- In caso di occupazione sine titulo di un bene privato utilizzato per fini pubblici, il proprietario può chiedere la restituzione e il ripristino; resta tuttavia salvo il potere dell'amministrazione di adottare un provvedimento motivato di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, con corresponsione degli importi previsti dalla legge.
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