Cassazione Civile, Ordinanza n. 09527/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria)
La controversia
Un soggetto destinatario di una richiesta di pagamento, quale garante, relativa a rapporti di conto corrente e di mutuo originariamente intrattenuti da una società poi fallita con una banca, ha agito per far accertare l’insussistenza di proprie obbligazioni verso la banca, contestando l’indeterminatezza e l’infondatezza della richiesta. Nel corso del giudizio è intervenuta una società che si è dichiarata cessionaria del credito, chiedendo il rigetto della domanda attorea e proponendo domanda riconvenzionale di condanna al pagamento dei saldi di mutuo e conto corrente. Dopo il rigetto delle domande dell’attore e l’accoglimento della riconvenzionale in primo grado, l’attore ha appellato deducendo, tra l’altro, il difetto di titolarità dei crediti in capo alla cessionaria, la genericità dell’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la mancata produzione del contratto di cessione e dell’allegato elenco dei crediti, nonché la mancata prova dell’iscrizione della cessione nel Registro delle Imprese e dell’iscrizione del servicer nell’albo degli intermediari. In cassazione ha proposto un unico motivo deducendo violazione dell’art. 58 TUB e della l. n. 130 del 1999, violazione dell’art. 2697 c.c., omessa pronuncia e motivazione apparente o illogica, sostenendo che la Corte d’appello avesse recepito acriticamente la decisione di primo grado e che la richiesta di ammissione al passivo del fallimento, formulata dal ricorrente in surroga dopo avere eseguito i pagamenti, fosse stata erroneamente valorizzata come riconoscimento della cessione nonostante la riserva espressa sulla titolarità del credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sulla motivazione non integrasse un vizio denunciabile, poiché la sentenza impugnata conteneva una motivazione esistente, comprensibile ed esaustiva; che non vi fosse omessa pronuncia sulla questione del servicer, essendo stata la doglianza disattesa tramite richiamo a precedente di legittimità; che le doglianze sulla titolarità dei crediti e sulla prova della cessione in blocco mirassero in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità; e che l’assenza dell’iscrizione della cessione nel Registro delle Imprese non ne comporti invalidità o nullità, trattandosi di adempimento pubblicitario e non costitutivo, superabile con altri mezzi di prova, tra cui l’avviso in Gazzetta Ufficiale. Ha condannato il ricorrente alle spese di lite, al pagamento di una somma in favore della controricorrente e di una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, oltre al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993
Nelle cessioni di crediti in blocco la pubblicità mediante iscrizione nel Registro delle Imprese e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ha funzione informativa e sostitutiva della notificazione al debitore ceduto; non ha natura costitutiva e la prova della cessione può essere data con altri mezzi.
Per le cessioni di crediti effettuate nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione si applica, per rinvio, il regime pubblicitario dell’art. 58 TUB.
La violazione dell’articolo si configura solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata; non se contesta la valutazione dell’esito della prova compiuta dal giudice di merito.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il vizio motivazionale è denunciabile solo nei limiti dell’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non basta la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
comma 1, nn. 3, 4 e 5; comma 4
La Corte ribadisce i confini del controllo di legittimità: il n. 3 riguarda errori di diritto, il n. 4 le nullità processuali, il n. 5 solo il minimo costituzionale della motivazione; il comma 4 rileva per la preclusione della censura in presenza di doppia conforme.
Il motivo di ricorso per violazione di legge deve indicare specificamente le norme violate e spiegare il contrasto tra sentenza impugnata e precetto normativo, altrimenti è inammissibile.
L’intervento del cessionario nel processo è stato ricondotto alla successione a titolo particolare nel diritto controverso.
Richiamato come possibile disciplina della successione nel processo in caso di trasferimento del diritto litigioso.
La decisione conforme alla proposta del consigliere delegato supporta la declaratoria di inammissibilità e la condanna aggravata del ricorrente.
Le memorie depositate dalle parti non hanno scalfito la proposta di definizione anticipata del giudizio.
La definizione del giudizio in conformità alla proposta di inammissibilità consente la condanna per responsabilità aggravata e il pagamento di una somma equitativa e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1-quater; comma 1-bis
Sono stati dichiarati i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nelle cessioni di crediti in blocco ex art. 58 TUB e nelle operazioni di cartolarizzazione, l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale e l’iscrizione nel Registro delle Imprese svolgono funzione pubblicitaria e sostitutiva della notificazione al debitore, ma non hanno efficacia costitutiva della cessione né forniscono da soli prova piena dell’effettiva inclusione del singolo credito tra quelli ceduti.
- La prova che un determinato credito rientri in una cessione in blocco è rimessa al giudice di merito, che può valorizzare liberamente gli elementi istruttori ritenuti persuasivi; in cassazione non è consentito chiedere una rivalutazione del materiale probatorio sotto la veste di violazione di legge.
- Il vizio di motivazione è oggi denunciabile solo nei limiti dell’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non sono sindacabili in cassazione la mera insufficienza, la contraddittorietà o la diversa ricostruzione dei fatti proposta dalla parte.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice distribuisca erroneamente l’onere della prova tra le parti; se il giudice ritiene provato un fatto sulla base delle risultanze istruttorie, la doglianza attiene semmai alla valutazione della prova, non alla regola sull’onere probatorio.
- La censura per omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito abbia comunque esaminato, anche per relationem, la questione dedotta e l’abbia disattesa tramite richiamo a principi giurisprudenziali pertinenti.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata: in difetto di una puntuale dimostrazione del contrasto tra decisione e norme invocate, il motivo è inammissibile.
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