Cassazione Civile, Ordinanza n. 20640/2025 del 22/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario confinante)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta dalla proprietaria di un fondo agricolo confinante, che chiedeva la condanna della vicina ad arretrare il fabbricato edificato sul confine o comunque a distanza inferiore a quella prescritta dagli strumenti urbanistici locali, oltre al risarcimento dei danni. In primo grado la convenuta aveva eccepito l’avvenuta usucapione ventennale del diritto di mantenere la costruzione a distanza inferiore dal confine, sostenendo che il manufatto fosse stato realizzato nel 1977, come desumibile dalla domanda di condono e dalla successiva concessione in sanatoria. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d’appello, in riforma, aveva accolto la pretesa dell’attrice ritenendo inusucapibile una servitù contraria alle distanze legali urbanistiche. La precedente cassazione aveva invece affermato l’astratta ammissibilità dell’usucapione di tale servitù e aveva rinviato. Nel giudizio di rinvio la Corte territoriale ha nuovamente rigettato la domanda, reputando provata la realizzazione del fabbricato nel 1977 sulla base della dichiarazione resa nella domanda di condono, del procedimento amministrativo conclusosi con sanatoria e della mancata contestazione tempestiva; ha quindi ritenuto maturato il termine ventennale già al momento dell’introduzione del giudizio. Nel ricorso per cassazione la soccombente ha dedotto: violazione dell’art. 190 c.p.c. per avere la Corte considerato tardiva la contestazione sull’epoca di costruzione; violazione degli artt. 115, 116, 190 c.p.c., 2697 c.c. e art. 2 d.P.R. 445/2000 per avere attribuito valore probatorio alla dichiarazione resa in sede di condono; violazione dell’art. 31 L. 47/1985, degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 1158 e 2697 c.c. per aver ritenuto che il condono provasse la data di ultimazione dell’opera e dunque il decorso del ventennio; violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. e 132 n. 4 c.p.c. per aver valorizzato l’assenza di prove contrarie; violazione degli artt. 872 e 873 c.c. e delle norme urbanistiche locali per non aver ordinato l’arretramento del fabbricato nonostante la sua distanza inferiore a quella prescritta. La Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, inammissibili gli altri per difetto di attacco alla ratio decidendi o perché diretti a sollecitare un nuovo apprezzamento del merito, affermando che la decisione impugnata si fondava non solo sulla dichiarazione di condono, ma anche sul principio di non contestazione, sul procedimento amministrativo di sanatoria e sull’assenza di elementi contrari; inoltre ha ribadito che, ai fini dell’usucapione della servitù di mantenere l’edificio a distanza illegale, rileva il momento in cui l’opera appare nella sua struttura essenziale tale da ledere il diritto del vicino, non la data di completamento dei lavori. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della proprietaria confinante. Ha confermato la decisione del giudice di rinvio che aveva respinto la domanda di arretramento e risarcimento, ritenendo ormai maturata l’usucapione della servitù di mantenere il fabbricato a distanza inferiore a quella legale. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché la contestazione tardiva sull’epoca di costruzione aveva leso il contraddittorio nella fase istruttoria; i motivi secondo, terzo e quarto sono stati dichiarati inammissibili perché non colpivano la ratio decidendi o pretendevano una rivalutazione del fatto e delle prove; il quinto è stato dichiarato palesemente inammissibile perché si limitava a riproporre la domanda senza confrontarsi con le ragioni del rigetto. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Le comparse conclusionali non possono alterare l’oggetto della controversia in pregiudizio del diritto di difesa della controparte; la contestazione di un fatto decisivo va proposta tempestivamente nella fase istruttoria.
Non consentono in cassazione di censurare il mero apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito; la violazione è deducibile solo se siano state poste a base prove non dedotte, prove d’ufficio fuori dai limiti, o se si sia attribuita efficacia di piena prova a elementi soggetti a prudente apprezzamento.
La censura sull’onere della prova non è ammissibile se in realtà mira a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio svolta dal giudice di merito.
La sentenza richiama il principio per cui le dichiarazioni sostitutive hanno attitudine certificativa e probatoria solo nei rapporti con la P.A. e non nelle liti tra privati, ma nel caso concreto il convincimento si fonda anche su ulteriori elementi.
La Corte osserva che la norma rileva nel contesto del condono edilizio, ma non esclude che il procedimento amministrativo possa essere considerato quale elemento indiziario sull’epoca dell’opera.
Ai fini dell’usucapione della servitù di mantenere la costruzione a distanza illegale, conta il decorso del ventennio dal momento in cui l’opera, nella sua struttura essenziale, diviene pubblicamente percepibile come lesiva del diritto del vicino.
Sono richiamati come norme sulle distanze legali tra costruzioni e dal confine, ma la loro violazione non impedisce, in astratto, l’usucapione della servitù corrispondente.
La procura speciale apposta a margine di un atto non rientrante tra quelli previsti dalla norma, nel regime anteriore alla riforma del 2009, è nulla.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione delle prove: è ammissibile solo se il giudice di merito abbia utilizzato prove non dedotte, prove d’ufficio fuori dai limiti o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi che non la hanno.
- La deduzione, in comparsa conclusionale, di una contestazione su un fatto decisivo può essere tardiva se il fatto avrebbe dovuto essere contestato tempestivamente nella fase istruttoria per consentire alla controparte di difendersi e articolare prove.
- In materia di distanze tra fondi, è astrattamente ammissibile l’usucapione della servitù di mantenere una costruzione a distanza inferiore a quella legale o regolamentare.
- Ai fini del decorso del termine utile all’usucapione della servitù di mantenere l’edificio a distanza non legale, rileva il momento in cui l’opera appare nella sua struttura essenziale come lesiva del diritto del vicino, non necessariamente la data di ultimazione materiale dei lavori.
- La censura per mancato governo dell’onere della prova è inammissibile quando, sotto l’apparenza della violazione dell’art. 2697 c.c., mira soltanto a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio da parte della Corte di cassazione.
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