Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 255/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 577/2025.

Giustizia amministrativa202505841

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR Liguria che, accogliendo il ricorso per ottemperanza relativo al riconoscimento della carta docente per gli anni di servizio a tempo determinato, aveva liquidato le spese del primo grado in Euro 500,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR limitatamente alla liquidazione delle spese processuali, deducendo che l'importo di Euro 500,00 fosse simbolico, incongruo e inferiore ai parametri ministeriali. Ha prospettato la violazione dei D.M. n. 55/2014, n. 37/2018 e n. 147/2022, degli artt. 13 l. n. 247/2012, 24 l. n. 794/1942, 2233 c.c., 111 Cost., 24 e 113 Cost., 26 c.p.a., 91 e 92 c.p.c., nonché dell'art. 14 d.l. n. 669/1996, dell'art. 47 CDFUE e dell'art. 6, § 1, CEDU. Ha inoltre denunciato il difetto assoluto di motivazione, poiché il TAR aveva giustificato la liquidazione richiamando soltanto il carattere seriale e la natura della controversia. L'appellante chiedeva la riliquidazione delle spese del primo grado in Euro 1.189,00, oltre accessori, e la condanna dell'Amministrazione alle spese del grado d'appello. La controversia di primo grado riguardava l'ottemperanza a una sentenza che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione anche per gli anni di insegnamento con contratto a tempo determinato, in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato la sentenza limitatamente alle spese. Ha chiarito che il giudice dispone di ampia discrezionalità nella regolazione delle spese, ma, quando condanna una parte al pagamento, deve applicare i parametri del D.M. n. 55/2014, valutando natura, difficoltà, valore della controversia, attività svolta e risultati conseguiti. Non esiste più un vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari, a seguito dell'abrogazione delle tariffe professionali; tuttavia, uno scostamento significativo dai valori medi deve essere motivato e non possono essere liquidate somme meramente simboliche o incompatibili con il decoro professionale ai sensi dell'art. 2233, comma 2, c.c. Nel caso concreto, il TAR aveva richiamato il criterio della soccombenza e il carattere seriale della controversia, senza motivare adeguatamente la quantificazione di Euro 500,00 né configurare una compensazione parziale. La serialità, inoltre, non giustificava di per sé la riduzione e poteva anzi aggravare la responsabilità dell'Amministrazione per la reiterazione di una condotta già riconosciuta illegittima. L'importo manifestamente incongruo e immotivatamente ridotto risultava lesivo dell'effettività della tutela giurisdizionale garantita dagli artt. 24 e 113 Cost. e dall'art. 47 CDFUE. In riforma, le spese del primo grado sono state liquidate in Euro 1.189,00 oltre oneri di legge; il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del grado d'appello, liquidate in Euro 1.000,00 oltre oneri, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 13 l. n. 247/2012

    Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale; i parametri ministeriali si applicano in caso di liquidazione giudiziale dei compensi.

    I parametri ministeriali costituiscono il riferimento per la liquidazione giudiziale dei compensi professionali.

  • art. 9 d.l. n. 1/2012, convertito dalla l. n. 27/2012

    Abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

    L'abrogazione delle tariffe ha eliminato il vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari.

  • artt. 4 e 5 D.M. n. 55/2014

    Il giudice deve tenere conto delle caratteristiche, dell'urgenza, del pregio, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, nonché degli altri criteri indicati dal decreto, e dei valori medi tabellari.

    La liquidazione delle spese deve essere effettuata sulla base dei parametri generali e dei valori tabellari, con motivazione dello scostamento apprezzabile.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    La misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

    Costituisce il limite inderogabile alla liquidazione di compensi simbolici o comunque non consoni al decoro professionale.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    La condanna alle spese segue la soccombenza; la compensazione è ammessa nei casi previsti dalla legge e deve essere adeguatamente giustificata.

  • art. 26 c.p.a.

    Disciplina la regolazione delle spese nel processo amministrativo secondo i criteri applicabili al giudizio.

  • artt. 24 e 113 Cost.

    La liquidazione irrisoria e immotivata delle spese può incidere sull'effettività della tutela giurisdizionale.

  • art. 47 CDFUE

    Diritto ad un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.

    L'effettività della tutela giurisdizionale può essere compromessa da una liquidazione delle spese manifestamente incongrua e non motivata.

  • art. 6, § 1, CEDU

    È richiamato quale presidio del diritto a un equo processo e dell'accesso effettivo al giudice.

Massime di principio

  • Dopo l'abrogazione delle tariffe professionali, i valori previsti dal D.M. n. 55/2014 costituiscono parametri di riferimento per la liquidazione giudiziale delle spese, ma non sono minimi inderogabili in senso legale.
  • Quando il giudice si discosta in modo apprezzabile dai valori medi tabellari, deve indicare le ragioni concrete della liquidazione, valutando natura, difficoltà, valore della controversia, attività svolta e risultato conseguito.
  • Il giudice non può liquidare somme meramente simboliche o manifestamente incongrue, perché l'art. 2233, comma 2, c.c. impone che il compenso sia adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione.
  • Il carattere seriale della controversia non giustifica, di per sé, una liquidazione irrisoria delle spese né una compensazione non esplicitamente motivata; la compensazione deve rispettare i presupposti normativi applicabili.
  • Una liquidazione delle spese manifestamente insufficiente e priva di adeguata motivazione può ledere il principio di effettività della tutela giurisdizionale sancito dagli artt. 24 e 113 Cost. e dall'art. 47 CDFUE.

Come è indicizzato

MaterieAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneTutela del terzoProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.