Cassazione Civile, Ordinanza n. 09762/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Gli eredi di un farmacista hanno chiesto il risarcimento, iure hereditatis, dei danni patrimoniali e non patrimoniali che il dante causa avrebbe subito per aver confidato nell'apparente legittimità di provvedimenti amministrativi che gli avevano consentito di trasferire la farmacia da una sede rurale a una sede urbana. La vicenda trae origine da un complesso susseguirsi di atti amministrativi, impugnazioni davanti al giudice amministrativo, annullamenti e revoche, fino alla perdita della sede farmaceutica da parte del professionista. In cassazione sono stati proposti otto motivi: i ricorrenti hanno invocato la responsabilità da contatto sociale qualificato e la violazione dei principi di buona fede, affidamento e della normativa sul trasferimento delle farmacie; hanno contestato la valutazione del fattore temporale nella tutela dell'affidamento; hanno dedotto omesso esame di fatti decisivi e nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente; hanno inoltre lamentato la mancata considerazione della necessità di reintegrazione o indennizzo, anche alla luce dell'art. 1 del Primo Protocollo CEDU, e, in subordine, la violazione dell'art. 2043 c.c. per avere la Corte escluso la responsabilità aquiliana dell'amministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi che, pur formalmente prospettando violazioni di legge o vizi motivazionali, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze processuali. Ha condiviso la ricostruzione della Corte d'appello secondo cui non era configurabile un affidamento incolpevole tutelabile, perché il soggetto aveva richiesto l'autorizzazione al trasferimento a un organo ritenuto incompetente e, comunque, la situazione era ancora incerta e oggetto di contenzioso amministrativo. Ha inoltre rilevato che la domanda subordinata ex art. 2043 c.c. era comunque carente di prova quanto agli elementi costitutivi della responsabilità, inclusi colpa, nesso causale e danno ingiusto. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La Corte ha ribadito che i vizi denunciabili in cassazione non consentono una nuova valutazione del merito né la revisione delle ricostruzioni fattuali operate dal giudice di appello.
Richiamato dai ricorrenti come base della pretesa responsabilità da contatto sociale qualificato, ma non ritenuto idoneo a fondare la censura in presenza di una richiesta di rivalutazione dei fatti.
Richiamato in relazione ai doveri di buona fede e correttezza, senza che la censura superasse il limite del sindacato di legittimità.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la violazione della diligenza qualificata, ma la doglianza è stata ricondotta a una contestazione di merito.
Invocato quale fonte dei doveri di correttezza e affidamento, ma non utile a fondare l'accoglimento del ricorso per la natura fattuale delle censure.
Per la domanda subordinata la Corte ha osservato che mancava il positivo accertamento di tutti gli elementi della responsabilità aquiliana, non solo della lesione di una posizione giuridicamente tutelata, ma anche del danno, del nesso causale e della colpa o dolo della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 2-bis, L. n. 241/1990
Richiamato dai ricorrenti per il principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, ma la Corte ha escluso che ciò imponesse una diversa ricostruzione dei fatti di causa.
art. 14 L.R. Puglia n. 36/1984
La disposizione è stata considerata dalla Corte territoriale per individuare la competenza del Sindaco al trasferimento delle farmacie nell'ambito della sede; la Cassazione ha ritenuto che la relativa valutazione fosse stata usata per escludere l'affidamento incolpevole.
Richiamato nel motivo sul fattore temporale e sulla tutela dell'affidamento, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento, perché la censura mirava a sovvertire accertamenti di fatto.
La dedotta nullità per motivazione apparente o inesistente è stata esclusa, poiché la sentenza impugnata conteneva un percorso logico-giuridico intellegibile e non meramente apparente.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. e all'art. 111 Cost. per censurare la motivazione, ma senza riscontro di un vizio di motivazione al livello del minimo costituzionale.
art. 111 Cost.
Invocato per denunciare la carenza motivazionale; la Corte ha affermato che la motivazione della sentenza d'appello era sufficiente e comprensibile.
art. 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU
La doglianza fondata sulla lesione del diritto di proprietà è stata ritenuta nuova e comunque non autosufficiente, oltre che collegata a una pretesa indennitaria non accoglibile nel caso concreto.
L'inammissibilità del motivo di appello è stata ritenuta corretta perché la censura era generica e non conteneva una specifica critica alla sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo conseguente al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la deduzione formale di violazione di legge non è ammissibile quando la censura mira in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti, delle prove e del contenuto degli atti di causa.
- La tutela dell'affidamento incolpevole presuppone un convincimento ragionevole e non colpevolmente formato sulla stabilità del vantaggio; tale affidamento è escluso quando il destinatario sappia o debba sapere che l'atto proviene da un organo incompetente o che la situazione è ancora oggetto di contenzioso e non stabilizzata.
- Il fattore temporale, nella tutela dell'affidamento, va apprezzato in concreto insieme alla vicenda amministrativa complessiva: non basta il mero trascorrere del tempo se nel frattempo pendono impugnazioni o permangono elementi di instabilità del provvedimento favorevole.
- Il vizio di omesso esame è configurabile solo per fatti storici decisivi e discussi tra le parti; non può essere utilizzato per sollecitare la revisione di valutazioni giuridiche o per contestare l'apprezzamento probatorio del giudice di merito.
- La motivazione è nulla solo quando manchi del tutto, sia meramente apparente, presenti contrasti insanabili o risulti obiettivamente incomprensibile; non è sufficiente che la parte la ritenga non condivisibile.
- La responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione richiede la prova rigorosa di tutti gli elementi dell'illecito, compresi la lesione di un interesse giuridicamente protetto, il danno, il nesso causale e la colpa o il dolo dell'amministrazione.
- Le domande o i motivi formulati in modo generico, o che rinviano ad altri atti senza trascriverne il contenuto essenziale, sono inammissibili per difetto di specificità.
- La censura fondata su diritti convenzionali o patrimoniali ulteriori non può essere esaminata se introduce un petitum o una causa petendi nuovi rispetto a quelli coltivati nei precedenti gradi o se non è autosufficiente.
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