Cassazione Civile, Ordinanza n. 12376/2026 del 03/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una contribuente, indicata come socia al 95% di una società a ristretta base partecipativa, con recupero a tassazione ai fini IRPEF per l'anno 2010 di maggior reddito di capitale, anche in relazione a redditi derivanti da attività illecita imponibile. L'atto traeva origine, in parte, da un precedente accertamento societario non impugnato, che aveva rideterminato il reddito imponibile della società e da cui l'Ufficio aveva desunto utili extracontabili distribuiti ai soci. In primo grado il ricorso era stato accolto per difetto di sottoscrizione dell'avviso, ritenendo mancante la delega del sottoscrittore. In appello la CTR riformava la decisione, reputando valida la delega depositata, correttamente notificato l'avviso societario alla contribuente quale legale rappresentante e operante la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in presenza di società a ristretta base, senza prova contraria da parte della contribuente. Nel ricorso per cassazione la contribuente deduceva: 1) violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 per difetto di sottoscrizione e mancata allegazione della delega, sostenendo che la produzione documentale in appello non colmava la carenza originaria e che la delega era successiva alla sottoscrizione dell'atto; 2) violazione dell'art. 2727 c.c. e dell'art. 39 d.P.R. 600/1973, contestando la presunzione di distribuzione degli utili e la ristretta base sociale, asseritamente fondata su un automatismo e su una doppia presunzione; 3) violazione dell'art. 60 d.P.R. 600/1973 e degli artt. 75 e 145 c.p.c. per aver la CTR ritenuto valida la notifica dell'avviso societario nelle mani della contribuente, che però non era più legale rappresentante al momento della notifica, con conseguente nullità derivata anche dell'avviso personale. La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specifica indicazione e localizzazione processuale delle contestazioni sulla delega, ha rigettato il secondo ritenendo legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili nelle società a ristretta base e sufficiente, a tal fine, la sola ristrettezza della compagine, e ha rigettato il terzo affermando che l'eventuale nullità della notifica dell'avviso societario non è automaticamente opponibile al socio, il quale può solo contestare i fatti costitutivi della pretesa tributaria a lui riferita; nel caso concreto la contribuente si era limitata a far valere il vizio di notifica del presupposto, senza contestare il merito della pretesa societaria.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso della contribuente. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza/precisa localizzazione delle contestazioni in appello; ha ritenuto infondato il secondo motivo, confermando che nelle società di capitali a ristretta base è legittima la presunzione semplice di distribuzione ai soci degli utili extracontabili e che la sola ristrettezza dell'assetto societario basta a fondarla; ha ritenuto infondato il terzo motivo, precisando che il socio non ha interesse a far valere il vizio di notifica dell'avviso emesso verso la società e che l'eventuale invalidità dell'atto presupposto, se attinente al procedimento e non al merito, non travolge automaticamente l'avviso personale. Conseguentemente la contribuente è stata condannata alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
l'avviso di accertamento deve essere validamente sottoscritto; la censura sul difetto di delega è però inammissibile se non adeguatamente specificata e localizzata nel giudizio di merito.
la presunzione semplice di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di società a ristretta base non integra un divieto di doppia presunzione, perché il fatto noto è la ristrettezza della compagine sociale.
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
consente l'accertamento induttivo e si coordina con la presunzione semplice di attribuzione ai soci degli utili extracontabili nelle società a ristretta base.
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
disciplinando la notificazione degli atti impositivi, non attribuisce al socio destinatario per effetto della sola qualità di ex legale rappresentante il potere di far valere il vizio di notifica dell'avviso emesso verso la società.
richiamato dalla ricorrente in tema di rappresentanza processuale e notificazione, ma non decisivo nel caso concreto.
richiamato dalla ricorrente sulla notificazione alle persone giuridiche, ma la Corte ha escluso che la dedotta nullità della notifica societaria si rifletta automaticamente sull'avviso personale.
il ricorso deve contenere una precisa e specifica indicazione dei fatti processuali rilevanti; la mancanza di localizzazione delle censure comporta inammissibilità del motivo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base del sindacato di legittimità per violazione di legge dedotta nei motivi di ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale parametro per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza.
Massime di principio
- Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, gli utili extracontabili accertati in capo alla società possono essere presuntivamente attribuiti ai soci, senza necessità di ulteriori indizi specifici, quando la compagine sociale sia oggettivamente esigua e tale da implicare reciproco controllo e conoscenza dell'andamento sociale.
- La presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili non viola il divieto di presunzioni di secondo grado se il fatto noto è la ristrettezza della base sociale e non il solo maggior reddito accertato in capo alla società.
- Quando il socio contesta soltanto la nullità o l'irregolarità della notifica dell'avviso emesso nei confronti della società, senza contestare i fatti costitutivi della pretesa tributaria a lui riferita, la doglianza non è idonea a incidere sull'avviso personale emesso nei suoi confronti.
- L'eventuale invalidità dell'accertamento societario per vizi procedurali o di notifica non determina automaticamente l'illegittimità dell'accertamento emesso verso il socio; effetto pregiudicante si ha solo se venga meno, con giudicato sostanziale, il merito della pretesa erariale.
- Nel ricorso per cassazione, le censure che presuppongono atti o deduzioni del giudizio di merito devono essere specificamente localizzate e trascritte in modo sufficiente a consentire il controllo di legittimità; in difetto, il motivo è inammissibile.
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