Sentenza n. 2080/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti rettorali che non hanno approvato gli atti della procedura selettiva e hanno disposto la rinnovazione della valutazione considerando la specializzazione in Fisica Medica quale requisito di ammissione; nonché, in via subordinata, il bando di concorso
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Sono stati riuniti, ai sensi dell’art. 70 c.p.a., il ricorso proposto dal candidato collocato al primo posto nella graduatoria, con motivi aggiunti, e il distinto ricorso proposto dal candidato escluso dalla graduatoria per mancato raggiungimento della soglia di idoneità, nonché il ricorso incidentale proposto da quest’ultimo nel primo giudizio. Il primo ricorrente ha contestato la decisione rettorale di non approvare gli atti della selezione, deducendo violazione dell’art. 5 d.P.R. n. 117/2000, eccesso di potere, contraddittorietà, violazione dei principi di trasparenza, par condicio, autovincolo e legittimo affidamento, sostenendo che i candidati erano stati ammessi e valutati e che il requisito della specializzazione in Fisica Medica era stato trasformato solo successivamente in requisito di ammissione. Ha inoltre dedotto sviamento, violazione della lex specialis, dell’art. 18 l. n. 240/2010, dei decreti ministeriali relativi ai settori concorsuali e scientifico-disciplinari e del regolamento di Ateneo, sostenendo che la specializzazione avrebbe potuto costituire soltanto un criterio di valutazione. In via subordinata ha impugnato il bando, ove interpretato nel senso di prevedere la specializzazione come requisito di partecipazione. Il secondo ricorrente ha contestato i criteri di valutazione stabiliti dalla commissione, denunciando irragionevolezza della formula relativa all’h-index e alla produzione scientifica, disparità nella valutazione degli insegnamenti in rapporto ai CFU, illogicità dei criteri sull’attività assistenziale, carenza di motivazione e violazione dei principi di imparzialità e buon andamento. Ha inoltre dedotto l’incompatibilità di una componente della commissione per i rapporti di coautoraggio e collaborazione scientifica con il primo candidato, nonché l’illegittimità derivata degli atti successivi e il proprio diritto alla rinnovazione della procedura.
La decisione
Il TAR ha riunito i giudizi e ha respinto, per la parte esaminata nel merito, le censure del primo candidato. Il bando prevedeva espressamente che l’Allegato A ne costituisse parte integrante e l’Allegato A indicava in modo inequivocabile il titolo di specialista in Fisica Medica quale titolo richiesto per il settore oggetto della selezione. Tale previsione è stata qualificata come requisito di ammissione, non come mero criterio di valutazione, anche in ragione dell’attività assistenziale che il professore chiamato avrebbe dovuto svolgere presso una struttura sanitaria. L’ammissione dei candidati era inoltre espressamente “con riserva”, sicché non si è configurata alcuna lesione dell’affidamento per la successiva verifica dei requisiti da parte del Rettore. Il Rettore aveva il potere di chiedere chiarimenti alla commissione e di non approvare gli atti qualora non risultassero candidati idonei e in possesso dei requisiti richiesti; non è stata quindi ravvisata alcuna indebita ingerenza nella discrezionalità della commissione. La censura subordinata contro il bando è stata dichiarata irricevibile, poiché la clausola che prescriveva un requisito di ammissione immediatamente escludente doveva essere impugnata tempestivamente, mentre il ricorso è stato notificato oltre un anno dopo la pubblicazione del bando. Il ricorso incidentale e il distinto ricorso del secondo candidato sono stati respinti. Il TAR ha riconosciuto alla commissione ampia discrezionalità nella fissazione dei criteri di valutazione, limitando il sindacato alle ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità, abnormità, non intellegibilità, travisamento o errore procedurale. I criteri relativi all’h-index, alla continuità e congruenza della produzione scientifica, alla valorizzazione degli insegnamenti con maggiore numero di CFU e all’attività assistenziale, compreso il rilievo attribuito al ruolo direttivo, non sono stati ritenuti manifestamente illogici o abnormi. Quanto al conflitto di interessi, il giudice ha ritenuto non provata una significativa cointeressenza economica e professionale tra la componente della commissione e il candidato primo classificato: il coautoraggio, la partecipazione a progetti di ricerca comuni e i rapporti accademici ordinari non sono sufficienti, in assenza di ulteriori elementi indicativi di un sodalizio professionale intenso, fiduciario e idoneo a compromettere l’imparzialità. Il ricorso n. 1943/2025 e i motivi aggiunti sono stati dichiarati in parte irricevibili e per il resto respinti; il ricorso incidentale è stato respinto; il ricorso n. 2462/2025 è stato respinto. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Consente la riunione di ricorsi connessi per oggetto o per soggetti; il TAR ha riunito i due giudizi.
art. 4 del bando di concorso
I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione comparativa.
L’ammissione con riserva esclude che la partecipazione e la successiva valutazione consolidino un affidamento sulla definitiva sussistenza dei requisiti; la verifica può intervenire successivamente.
art. 5, commi 1 e 2, d.P.R. n. 117/2000
Attribuisce al Rettore il potere di verificare gli atti della procedura, chiedere chiarimenti alla commissione e, in presenza di irregolarità, rinviare gli atti con provvedimento motivato; il potere è stato ritenuto esercitabile anche per verificare il possesso dei requisiti di ammissione.
art. 7, comma 2, Regolamento dell’Università degli Studi di Messina relativo alla chiamata dei professori di prima e seconda fascia
Gli atti sono approvati con decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna agli uffici competenti. Nel caso in cui il Rettore necessiti di chiarimenti sulla procedura ovvero riscontri delle presunte irregolarità nello svolgimento della stessa invia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione.
Riconosce al Rettore il potere di chiedere chiarimenti e di disporre modifiche o ulteriori adempimenti prima dell’approvazione degli atti.
Disciplina la chiamata dei professori universitari e il riferimento al settore concorsuale e ai settori scientifico-disciplinari; nel caso concreto non ha impedito al bando di prescrivere, in relazione all’attività assistenziale prevista, il titolo di specialista in Fisica Medica quale requisito di ammissione.
art. 11, comma 1, d.P.R. n. 487/1994
Non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.
La dichiarazione dei commissari assume valore di presunzione relativa sull’inesistenza di incompatibilità, superabile soltanto mediante prova effettiva di una situazione riconducibile ai casi di incompatibilità.
Le cause di incompatibilità e astensione dei componenti della commissione devono essere interpretate restrittivamente e non sono suscettibili di estensione analogica; i meri rapporti di collaborazione scientifica o coautoraggio non sono di per sé sufficienti.
È richiamato quale fondamento dei principi di imparzialità, buon andamento, logicità e ragionevolezza dell’azione amministrativa e della valutazione concorsuale.
Massime di principio
- Quando il bando stabilisce espressamente che un allegato ne costituisce parte integrante e tale allegato indica in modo chiaro un titolo come requisito richiesto per uno specifico profilo, il titolo integra la lex specialis e può costituire requisito di ammissione, anche se non è ripetuto nell’articolo generale del bando dedicato ai requisiti soggettivi.
- L’ammissione con riserva non determina un affidamento qualificato sulla definitiva ammissione alla procedura: l’amministrazione può verificare anche successivamente il possesso dei requisiti e adottare il provvedimento conseguente, purché nel rispetto della lex specialis e con adeguata motivazione.
- Le clausole del bando che prescrivono requisiti di partecipazione la cui carenza impedisce la partecipazione hanno natura immediatamente lesiva e devono essere impugnate tempestivamente; la loro contestazione proposta solo dopo la conclusione o lo svolgimento della procedura è irricevibile.
- Nelle procedure selettive la commissione dispone di ampia discrezionalità nella predeterminazione dei criteri di valutazione; il sindacato del giudice amministrativo è limitato ai casi di manifesta irragionevolezza, illogicità, abnormità, non intellegibilità o non trasparenza dei criteri, nonché di travisamento dei fatti o errore procedurale.
- L’incompatibilità di un componente di una commissione universitaria per rapporti con un candidato richiede la prova di una significativa cointeressenza economica e professionale, connotata da intensità, continuità e carattere fiduciario tali da compromettere l’imparzialità; il mero coautoraggio, la collaborazione scientifica, la colleganza o la partecipazione a progetti di ricerca comuni non sono sufficienti, se non accompagnati da ulteriori elementi qualificanti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1540/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1541/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1542/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1545/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1546/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1549/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →