Sentenza n. 1541/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’accertamento previa adozione di idonee misure cautelari dell’illegittimità del silenzio serbato dallo Sportello Unico per Immigrazione della Prefettura di-OMISSIS- sulla domanda di rilascio del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente in data 5 febbraio 2026, con conseguente condanna dell’Amministrazione a riscontrare l’istanza stessa e a provvedere, nel termine di trenta giorni, all’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento finalizzato alla richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro e nomina di un commissario ad acta per il caso di protratto inadempimento dell’Amministrazione oltre il termine assegnato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza del 5 febbraio 2026 volta alla convocazione presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione e all'attivazione del procedimento per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione o lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia il 27 ottobre 2024 in forza di un nulla osta per lavoro stagionale, non era stato convocato dallo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e non era stato assunto dal datore di lavoro originario. Avendo reperito una nuova opportunità lavorativa, il 5 febbraio 2026 aveva chiesto la convocazione e l'attivazione del procedimento per ottenere una dichiarazione relativa al venir meno della disponibilità del primo datore di lavoro, necessaria per il rilascio di un permesso per attesa occupazione o per lavoro subordinato. L’Amministrazione aveva risposto con una e-mail del 9 febbraio 2026, comunicando che il nulla osta era stato rilasciato automaticamente per errore e che l’istanza era stata archiviata, senza tuttavia adottare un provvedimento espresso rivolto al ricorrente. Con l’unico motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 2, commi 1 e 2-bis, l. 241/1990, degli artt. 22, 24 e 5, commi 3-bis, 5 e 9, d.lgs. 286/1998, nonché della circolare ministeriale 20 agosto 2007, n. 3836. Ha sostenuto che la mancata convocazione violava l’art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998, che il nulla osta non era stato revocato, che sussisteva un affidamento incolpevole e che la sua posizione, caratterizzata dall’ingresso regolare, dall’assenza di colpa nella mancata stipula del contratto e dalla disponibilità di un nuovo datore di lavoro, meritava una valutazione amministrativa secondo proporzionalità e ragionevolezza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l’illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza del 5 febbraio 2026. Ha ritenuto che l’e-mail del 9 febbraio 2026, indirizzata al difensore e non al ricorrente, non fosse un provvedimento conclusivo idoneo a superare l’inerzia, ma un mero atto soprassessorio, apparentemente espressivo di potere ma sostanzialmente elusivo dell’obbligo di provvedere. La fattispecie, pur non espressamente disciplinata, è stata assimilata a quella del lavoratore straniero in attesa di convocazione per la stipula del contratto di soggiorno: il ricorrente è quindi titolare di un interesse legittimo alla tempestiva attivazione e conclusione del procedimento. Il termine applicabile per la convocazione è stato individuato in quello speciale di otto giorni previsto dall’art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998, anziché nel termine generale dell’art. 2, comma 2, l. 241/1990; tale disciplina riflette l’esigenza di evitare la permanenza dello straniero in una situazione di incertezza giuridica. L’Amministrazione è stata ordinata a concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. La nomina del commissario ad acta è stata rinviata a un’eventuale successiva istanza del ricorrente in caso di persistente inadempimento. Il Ministero dell’Interno è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500, oltre accessori.
Norme richiamate
Fondamento dell’azione per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per la condanna dell’amministrazione a provvedere.
Disciplina processuale dell’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, per l’analogia con una fattispecie già esaminata.
art. 2, commi 1 e 2-bis, l. 241/1990
Impone all’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e di rispettare i termini procedimentali.
Prevede il termine generale di conclusione del procedimento, ritenuto non applicabile alla convocazione del lavoratore straniero in presenza del termine speciale previsto dalla normativa sull’immigrazione.
art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998
entro otto giorni dall’ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l’immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno
Prevede un termine speciale di otto giorni per la convocazione e la sottoscrizione del contratto di soggiorno; il termine esprime l’esigenza di celerità del procedimento e di evitare l’incertezza giuridica dello straniero.
art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998
È richiamato quale ulteriore parametro temporale, con riferimento al termine di sessanta giorni per la conclusione del procedimento relativo al titolo di soggiorno.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Base normativa per l’oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003 a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio è accoglibile quando l’amministrazione, pur avendo ricevuto un’istanza idonea ad attivare un procedimento di propria competenza, non conclude il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine applicabile.
- Una comunicazione informale, anche se contiene valutazioni apparentemente negative sull’istanza, non supera l’inerzia amministrativa quando non presenta i caratteri del provvedimento conclusivo, non è rivolta direttamente all’interessato e si limita sostanzialmente a eludere l’obbligo di provvedere; essa costituisce un atto soprassessorio non autonomamente impugnabile.
- La posizione dello straniero entrato regolarmente in Italia che, senza propria colpa, non abbia potuto stipulare il contratto di soggiorno per causa imputabile al datore di lavoro originario e abbia reperito una nuova opportunità lavorativa deve essere oggetto di una specifica valutazione amministrativa, anche se la fattispecie non è espressamente disciplinata dalla legge.
- Nei procedimenti relativi alla convocazione del lavoratore straniero per la stipula del contratto di soggiorno trova applicazione il termine speciale di otto giorni previsto dall’art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998, in luogo del termine generale di cui all’art. 2, comma 2, l. 241/1990.
- L’accertamento dell’illegittimità del silenzio comporta l’ordine all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro il termine assegnato dal giudice, senza che ciò implichi l’obbligo di accogliere nel merito l’istanza di rilascio del titolo di soggiorno.
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