Sentenza n. 1540/2026 - Venezia, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di determinazione del contributo per la retta di ricovero, unitamente alle disposizioni regolamentari e alla deliberazione di Giunta che fissava la retta di riferimento in 61 euro giornalieri
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria assistenziale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, persona di 91 anni, con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 e invalida civile, contestava il contributo comunale per la retta di ricovero determinato in 14,84 euro giornalieri, calcolato assumendo una retta di riferimento di 61 euro al giorno e una capacità contributiva di 16.846,86 euro, a fronte di un ISEE di 8.875,49 euro. Con il primo motivo deduceva la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., dell'art. 5 del d.l. n. 201/2011, del d.P.C.M. n. 159/2013 e dell'art. 2-sexies del d.l. n. 42/2016, sostenendo che l'ISEE costituisce il criterio vincolante per determinare sia l'accesso sia la compartecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate e sociosanitarie e che l'indennità di accompagnamento non può essere computata nella capacità contributiva. Contestava inoltre gli artt. 5, 8 e 18 del regolamento comunale, nella parte in cui consentivano di utilizzare criteri diversi dall'ISEE e demandavano alla Giunta la determinazione della retta di riferimento. Con il secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 6, comma 4, della legge n. 328/2000, nonché eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria e irragionevolezza, quanto alla deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 2025, che aveva fissato in 61 euro la retta standardizzata. La ricorrente evidenziava che tale importo era inferiore alla retta effettivamente applicata dalla struttura, pari a 63,38 euro giornalieri, e alle rette praticate dalle strutture dell'AULSS 3 Serenissima, e che non erano stati esplicitati criteri oggettivi, parametri comparativi o analisi di costo.
La decisione
Il ricorso è stato accolto integralmente. Il TAR ha ritenuto illegittimo il calcolo della quota di compartecipazione nella parte in cui il Comune aveva incluso l'indennità di accompagnamento tra le risorse economiche della beneficiaria. L'ISEE costituisce lo strumento indefettibile e uniforme per valutare la capacità economica ai fini sia dell'accesso sia della compartecipazione alle prestazioni sociali agevolate; i Comuni non possono introdurre criteri autonomi, derogatori o sostitutivi della disciplina statale. Ai sensi dell'art. 2-sexies del d.l. n. 42/2016, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari connessi alla disabilità, non rientranti nel reddito complessivo IRPEF, sono esclusi dal reddito disponibile ai fini ISEE. L'indennità di accompagnamento non può quindi essere computata neppure indirettamente nella capacità contributiva dell'assistito. Il TAR ha inoltre ritenuto illegittima la deliberazione della Giunta n. 92 del 2025, poiché la fissazione della retta standard di 61 euro giornalieri poggiava su un'istruttoria carente, non indicava criteri oggettivi, parametri comparativi o analisi di costo e non considerava la retta effettivamente praticata dalla struttura. Le esigenze di equilibrio e prevedibilità del bilancio non consentono di subordinare la cura effettiva delle persone fragili a una standardizzazione astratta della spesa; l'eventuale insufficienza delle risorse deve essere dimostrata concretamente. Sono stati annullati il provvedimento individuale, la deliberazione di Giunta nella parte relativa alla retta di riferimento e le disposizioni regolamentari nei limiti indicati in motivazione, compreso l'art. 5 nella parte concernente la richiesta della certificazione relativa all'indennità di accompagnamento. Il Comune è stato obbligato, entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, a rideterminare la quota secondo i criteri del d.P.C.M. n. 159/2013 e a rimborsare le somme eventualmente anticipate dalla ricorrente dal 1° gennaio 2025 fino al deposito della sentenza. Il Comune è stato altresì condannato alle spese di giudizio, liquidate in 2.000 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.
La determinazione e l'applicazione dell'ISEE ai fini dell'accesso e della compartecipazione alle prestazioni sociali agevolate attengono ai livelli essenziali delle prestazioni e richiedono uniformità sul territorio nazionale.
art. 5 d.l. n. 201/2011
Costituisce la base normativa della disciplina dell'ISEE e della determinazione della situazione economica rilevante per le prestazioni sociali agevolate.
d.P.C.M. n. 159/2013
La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
L'ISEE è lo strumento unitario e vincolante per valutare la situazione economica ai fini sia dell'accesso sia della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali e sociosanitarie agevolate; i Comuni non possono sostituirlo o derogarlo mediante regolamenti propri.
art. 2-sexies d.l. n. 42/2016, convertito in l. n. 89/2016
Sono esclusi dal reddito disponibile di cui all’articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell’IRPEF.
L'indennità di accompagnamento, quale trattamento indennitario connesso alla disabilità, non può essere inclusa nel reddito disponibile ai fini ISEE né utilizzata, direttamente o indirettamente, per aumentare la capacità contributiva dell'assistito.
art. 6, comma 4, l. n. 328/2000
L'obbligo comunale di intervento economico in favore delle persone non autosufficienti non può essere eluso mediante una retta standardizzata fissata senza adeguata istruttoria e inferiore alla retta effettivamente praticata, quando ciò comprometta l'effettività della prestazione.
art. 24, comma 1, lett. g), l. n. 328/2000
In caso di inserimento in strutture residenziali possono essere utilizzati in parte gli emolumenti eventualmente percepiti a titolo di indennità di accompagnamento o di altri benefici economici legati alla condizione di disabilità.
La disposizione ha natura programmatica e non attribuisce direttamente ai Comuni il potere di computare l'indennità di accompagnamento, né stabilisce criteri e limiti per tale utilizzo in assenza di un intervento attuativo statale o regionale.
art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato quale base per il rimborso del contributo unificato conseguente alla condanna alle spese.
Massime di principio
- L'ISEE costituisce lo strumento indefettibile e uniforme per la valutazione della capacità economica dell'utente sia ai fini dell'accesso sia ai fini della determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali e sociosanitarie agevolate; il Comune non può introdurre, mediante regolamento, criteri autonomi, derogatori o sostitutivi dell'ISEE.
- L'indennità di accompagnamento e gli altri trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari connessi alla condizione di disabilità, esclusi dal reddito complessivo ai fini IRPEF, non possono essere computati nel reddito disponibile ai fini ISEE né utilizzati, direttamente o indirettamente, per determinare in aumento la capacità contributiva dell'assistito.
- La qualificazione come persona con disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 non dipende dalla causa della patologia né dall'età della persona; non è quindi consentito distinguere, ai fini dell'applicazione della disciplina di tutela economica, tra disabilità derivante dall'età e disabilità derivante da altre cause in assenza di una specifica base normativa.
- La fissazione da parte del Comune di una retta standard di riferimento per il calcolo del contributo di ricovero è illegittima se non è sorretta da un'adeguata istruttoria, da criteri oggettivi, parametri comparativi e analisi dei costi, e se prescinde irragionevolmente dalla retta effettivamente applicata dalla struttura presso cui l'assistito è ospitato.
- Le esigenze di equilibrio e programmabilità del bilancio comunale non possono prevalere in modo astratto sull'effettività della cura e dell'assistenza delle persone fragili; l'amministrazione che invochi l'insufficienza delle risorse deve dimostrare concretamente l'indisponibilità di risorse destinabili alla specifica finalità.
- Una disposizione regolamentare comunale che richieda la certificazione dell'indennità di accompagnamento o ne consenta l'utilizzo per calcolare la quota di compartecipazione è illegittima quando produce effetti incompatibili con la disciplina statale dell'ISEE e con l'esclusione normativa dei trattamenti connessi alla disabilità.
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