Sentenza n. 1546/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - della deliberazione n. 176 in data 29 maggio 2026, comunicata in data 9 giugno 2026, con la quale la Direttrice Generale dell’Istituti Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ha disposto, in favore del suddetto RTI, la «Proroga contrattuale del contratto regionale centralizzato servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento /recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi - lotto n. 7» (in relazione alla procedura CIG 9722516A02).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione di prosecuzione per sei mesi del contratto relativo al servizio di raccolta, trasporto e conferimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la deliberazione con cui l'Istituto ha disposto la prosecuzione, dal 1° giugno al 30 novembre 2026, del contratto stipulato all'esito di una gara centralizzata. Ha dedotto la violazione degli artt. 30, 35, comma 4, e 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016, degli artt. 3 e 120, commi 10 e 11, del d.lgs. 36/2023, nonché degli artt. 1, comma 2-bis, e 3 l. 241/1990, lamentando carenza di motivazione, carenza dei presupposti, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà manifesta. Secondo la ricorrente, la prosecuzione costituiva una proroga tecnica, illegittima perché non risultava ancora indetta la nuova gara; l'Amministrazione avrebbe dovuto ricorrere a una procedura negoziata o a un contratto-ponte, eventualmente rinegoziando le condizioni economiche, divenute non remunerative per l'aumento dei costi. L'Istituto ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la deliberazione attuava una facoltà negoziale già prevista dalla lex specialis e dal contratto, nella fase esecutiva del rapporto.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha ritenuto fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione. La clausola contenuta nel disciplinare, nel capitolato e nel contratto prevedeva espressamente l'obbligo dell'appaltatore di proseguire il servizio, su richiesta dell'Amministrazione, per un periodo massimo di sei mesi e alle condizioni convenute. La proroga era inoltre autonomamente valorizzata economicamente, per euro 170.019,66, nel valore complessivo dell'appalto. Tali elementi qualificano la fattispecie come esercizio di un'opzione di proroga contrattuale, già sottoposta al confronto concorrenziale e recepita nel sinallagma contrattuale, non come proroga tecnica adottata mediante un nuovo potere pubblicistico. Il riferimento della clausola alla necessità di consentire la definizione della nuova gara individua la finalità della prosecuzione, ma non ne modifica la natura negoziale. Poiché la controversia riguarda l'interpretazione e l'applicazione del contratto e, in particolare, la pretesa dell'appaltatore di non proseguire il rapporto alle condizioni originarie, essa attiene alla fase esecutiva ed è devoluta al giudice ordinario. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con possibilità di riproposizione davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 106, comma 11, d.lgs. 50/2016
La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
La disposizione contempla due fenomeni distinti: l'opzione di proroga prevista nei documenti di gara e la proroga tecnica, eccezionale e limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova procedura.
art. 35, comma 4, d.lgs. 50/2016
qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto
La preventiva previsione dell'opzione e la sua valorizzazione economica nel valore stimato dell'appalto costituiscono elementi tipici della proroga contrattuale.
artt. 30 e 35 d.lgs. 50/2016
La proroga tecnica costituisce una deroga ai principi di concorrenza, trasparenza e par condicio; tali principi non sono invece violati dall'attuazione di un'opzione già prevista nella lex specialis e sottoposta al confronto concorrenziale.
art. 120, commi 10 e 11, d.lgs. 36/2023
Il nuovo codice distingue separatamente la proroga contrattuale, fondata su una clausola prevista nei documenti di gara e nel contratto, dalla proroga tecnica, ammessa in presenza di oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della nuova procedura.
art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, c.p.a.
La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di contratti pubblici non si estende alle controversie relative all'esecuzione di una facoltà negoziale già prevista nel contratto.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il giudizio può essere riproposto davanti al giudice ordinario con conservazione degli effetti processuali e sostanziali nei termini previsti dalla norma.
art. 60 c.p.a.
La controversia può essere definita con sentenza semplificata in camera di consiglio, previo avviso alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.
Massime di principio
- La prosecuzione di un contratto pubblico costituisce esercizio di un'opzione di proroga contrattuale, e non proroga tecnica, quando sia stata previamente prevista nella lex specialis, autonomamente valorizzata nel valore stimato dell'appalto e recepita nel contratto come facoltà dell'Amministrazione cui corrisponde l'obbligo dell'appaltatore di proseguire il servizio alle condizioni originarie.
- La proroga tecnica è distinta dall'opzione di proroga contrattuale e, in quanto eccezionale deroga ai principi di concorrenza, trasparenza e par condicio, richiede un evento oggettivo, eccezionale e non imputabile alla stazione appaltante, nonché l'avvenuto avvio della nuova procedura di affidamento e la limitazione della prosecuzione al tempo strettamente necessario alla sua conclusione.
- Il riferimento, contenuto nella clausola contrattuale di proroga, alla necessità di consentire la definizione della nuova gara non trasforma l'opzione negoziale in proroga tecnica: tale riferimento individua la finalità della prosecuzione, ma non ne modifica la natura giuridica.
- Quando la contestazione riguarda l'attuazione o l'interpretazione di una clausola di proroga già inserita nel contratto, inclusa la pretesa dell'appaltatore di non proseguire il rapporto alle condizioni originarie, la controversia attiene alla fase esecutiva del contratto ed è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
- La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di contratti pubblici riguarda la fase dell'affidamento e l'esercizio di poteri pubblicistici, ma non si estende alle controversie aventi a oggetto l'esercizio di un diritto potestativo contrattuale nella fase esecutiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1540/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1541/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1542/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1545/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1549/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1550/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →