Sentenza n. 1549/2026 - Venezia, Sezione 2
per l’annullamento quanto al ricorso introduttivo - della deliberazione del consiglio comunale n. 37 del 25 luglio 2025, avente ad oggetto “Intervento di ampliamento del parcheggio esistente lungo la SP n. 251 in loc. Pecol. Approvazione della variante parziale al P.R.G. n. 3/2024 ai sensi dell’art. 48 comma 1 della l.r. 11/2024 ed ai sensi dell’art. 50 comma 4 lettera f) comma 7 e 8 della l.r. 61/85”, con cui il terreno di proprietà del ricorrente, identificato catastalmente come mappale 507, foglio 3, del censuario di Val di Zoldo, già classificato quale zona di rispetto a verde, parco e giardino privato, è stato riclassificato in previsione di parcheggio (P) e di aree attrezzate a parco gioco e sport (FV) finalizzato alla realizzazione di intervento di ampliamento del parcheggio esistente; - di ogni altro atto e provvedimento precedente e presupposto e, in particolare, della deliberazione del consiglio comunale n. 48 del 27 novembre 2024, avente ad oggetto “Intervento di ampliamento del parcheggio esistente lungo la SP n. 251 in loc. Pecol. Approvazione in linea tecnica del progetto di fattibilità tecnico-economica. adozione di variante al P.R.G. (n. 3/2024) ai sensi dell’art. 19 del dpr 8 giugno 2001 n. 327”, con cui è stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità dell’intervento di ampliamento del predetto parcheggio e adottata la variante parziale al PRG vigente riclassificando, in previsione di parcheggio (P) e di aree attrezzate a parco gioco e sport (FV) finalizzato alla realizzazione di intervento di ampliamento del parcheggio esistente, il terreno di proprietà del ricorrente; quanto ai motivi aggiunti - della delibera del consiglio comunale n. 53 del 29 dicembre 2025, pubblicata il 16 gennaio 2026, nella parte in cui reca la nota di aggiornamento al DUP, indicando, quale livello di progettazione, il n. 2, corrispondente all’esistenza di un progetto di fattibilità tecnico-economica ex art. 41 d.lgs. 36/2023; - della delibera della giunta comunale del Comune di Val di Zoldo n. 4 del 8 gennaio 2026, pubblicata il 14 gennaio 2026, che reca la riapprovazione del progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento di ampliamento del parcheggio esistente lungo la SP 251 in località Pecol del Comune di Val di Zoldo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazioni comunali di adozione e approvazione di una variante parziale al PRG, di approvazione del progetto di ampliamento di un parcheggio e di successiva riapprovazione del PFTE
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la variante urbanistica che ha riclassificato il proprio terreno, già destinato a verde privato, in area destinata a parcheggio e ad attrezzature per parco, gioco e sport, nonché gli atti presupposti e sopravvenuti relativi al progetto di ampliamento del parcheggio. Ha dedotto: falsa applicazione dell’art. 48, comma 1, l.r. Veneto 11/2004 e sviamento, sostenendo che la variante fosse stata adottata in assenza di un’opera pubblica concretamente realizzabile, non essendo il progetto inserito nella programmazione triennale né adeguatamente finanziato; eccesso di potere per contraddittorietà, sproporzione, carenza di istruttoria e illogicità, poiché nelle vicinanze esistevano già aree destinate a parcheggio e l’opera avrebbe prodotto un rilevante impatto sul terreno privato; erroneità dei presupposti e violazione degli artt. 12 e 19 d.P.R. 327/2001 e 41 d.lgs. 36/2023, assumendo che il PFTE fosse stato approvato soltanto in linea tecnica e non integralmente, con conseguente impossibilità di fondare su di esso la dichiarazione di pubblica utilità e il procedimento espropriativo; violazione degli artt. 49 d.lgs. 267/2000 e 37 d.lgs. 36/2023 per mancata programmazione e mancata acquisizione del parere di regolarità contabile. Con i motivi aggiunti ha contestato la nota di aggiornamento al DUP e la successiva deliberazione della giunta comunale, deducendo erroneità e contraddittorietà dei presupposti, travisamento dei fatti, incompetenza della giunta, violazione delle norme sulla localizzazione delle opere pubbliche e sul procedimento espropriativo, omessa comunicazione di avvio e sviamento, sostenendo che gli atti sopravvenuti integrassero postumamente presupposti asseritamente mancanti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti. Ha ritenuto che l’art. 48, comma 1, l.r. Veneto 11/2004 non impedisca l’adozione di varianti puntuali finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche anche in assenza del PAT, poiché dagli atti emergevano la concreta volontà e la possibilità di realizzare l’opera. La scelta localizzativa non è stata ritenuta illogica o sproporzionata: le controdeduzioni comunali avevano analiticamente spiegato perché le altre aree già destinate a parcheggio fossero meno idonee e perché l’area prescelta fosse strategica e funzionale all’ampliamento del parcheggio esistente. Quanto al PFTE, il Collegio ha ritenuto decisivo che l’art. 41 d.lgs. 36/2023 abbia ridotto i livelli di progettazione e attribuito al PFTE, per le opere in variante urbanistica, gli effetti dei precedenti progetto preliminare e definitivo. Non è stata ritenuta rilevante la distinzione tra approvazione tecnica ed economico-finanziaria: ciò che conta è il possesso dei requisiti minimi legali del PFTE, ritenuti sussistenti. La successiva programmazione e copertura finanziaria non hanno sanato un vizio, ma integrato il profilo economico-finanziario dell’approvazione originaria; inoltre, un lavoro non inserito nell’elenco annuale può essere realizzato sulla base di un autonomo piano finanziario, avviando l’aggiornamento della programmazione. La deliberazione della giunta comunale n. 4/2026 non è stata considerata una nuova variante urbanistica, ma una riapprovazione del PFTE limitata al profilo economico-finanziario, sicché non sussisteva incompetenza della giunta. Non era necessaria una nuova comunicazione di avvio del procedimento espropriativo, perché la comunicazione del 17 luglio 2024 aveva consentito al proprietario di partecipare effettivamente al procedimento, formulando osservazioni puntualmente esaminate dall’amministrazione. Escluso l’illegittimo della variante originaria, è stata esclusa anche l’illegittimità derivata della delibera di giunta. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.500 oltre accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
art. 48, comma 1, l.r. Veneto 11/2004
Consente l’adozione di varianti puntuali finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche e impianti di interesse pubblico anche in assenza del PAT; la mancata approvazione del PAT non può determinare la paralisi dell’azione urbanistica.
art. 41 d.lgs. 36/2023
Per le opere proposte in variante urbanistica il progetto di fattibilità tecnico-economica sostituisce il progetto preliminare e quello definitivo.
Il PFTE, se dotato dei requisiti minimi previsti dalla legge, è idoneo a produrre gli effetti dei precedenti livelli progettuali, anche ai fini della variante urbanistica e dell’avvio della procedura espropriativa; non è decisiva la distinzione tra approvazione tecnica ed economico-finanziaria.
art. 12 d.P.R. 327/2001
Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità possono fondarsi sull’approvazione di un PFTE conforme ai requisiti progettuali richiesti dalla disciplina vigente.
art. 19 d.P.R. 327/2001
Il procedimento di approvazione del progetto e di variante urbanistica può essere utilizzato per opere pubbliche non conformi allo strumento urbanistico, senza che ciò richieda una nuova approvazione consiliare quando la variante sia già stata adottata e approvata dal consiglio comunale.
art. 37 d.lgs. 36/2023
L’inserimento dell’opera nella programmazione dei lavori pubblici e la disponibilità dei fondi non devono necessariamente precedere l’approvazione del PFTE; la programmazione può essere aggiornata e l’opera può essere sostenuta da un autonomo piano finanziario.
art. 5, comma 11, allegato I.5, d.lgs. 36/2023
Un lavoro non inserito nell’elenco annuale può essere altresì realizzato sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra mezzi finanziari della stazione appaltante o dell’ente concedente al momento della formazione dell’elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione.
La mancata inclusione iniziale nell’elenco annuale non impedisce in assoluto la realizzazione dell’opera, purché sia individuato un autonomo piano finanziario e sia avviato l’aggiornamento della programmazione.
artt. 11 e 16 d.P.R. 327/2001
La comunicazione effettuata al proprietario nell’ambito del procedimento espropriativo è idonea a garantire la partecipazione quando consenta la presentazione di osservazioni, effettivamente esaminate dall’amministrazione.
art. 24 l.r. Veneto 27/2003
Non attribuisce alla giunta comunale la competenza ad adottare una variante urbanistica già adottata e approvata dal consiglio; la successiva riapprovazione del PFTE limitata al profilo economico-finanziario non costituisce nuova localizzazione dell’opera.
art. 42 d.lgs. 267/2000
La competenza consiliare riguarda le scelte di pianificazione e localizzazione urbanistica; non impedisce alla giunta di riapprovare il PFTE quando la variante sia già stata deliberata dal consiglio e l’atto giuntale abbia natura meramente integrativa sotto il profilo finanziario.
Massime di principio
- In assenza del Piano di Assetto del Territorio, la mancata pianificazione unitaria del nuovo ente locale non determina la paralisi dell’azione amministrativa: sono ammissibili varianti puntuali finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche o impianti di interesse pubblico, purché la variante sia concretamente collegata a un’opera individuata e realizzabile.
- Per le opere pubbliche proposte in variante urbanistica, il progetto di fattibilità tecnico-economica sostituisce i precedenti progetto preliminare e definitivo e può consentire l’avvio della procedura espropriativa quando possieda i requisiti minimi stabiliti dalla legge; la denominazione dell’atto come approvazione "in linea tecnica" non è decisiva se il progetto sostanzialmente contiene tali requisiti.
- L’inserimento dell’opera nella programmazione triennale o annuale dei lavori pubblici e la previa disponibilità della copertura finanziaria non costituiscono necessariamente presupposti anteriori all’approvazione del PFTE, potendo la programmazione essere aggiornata e l’opera essere sostenuta da un autonomo piano finanziario secondo la disciplina vigente.
- La scelta urbanistica localizzativa è sindacabile per illogicità, irragionevolezza o carenza istruttoria, ma non può essere sostituita dal giudice quando l’amministrazione abbia motivatamente comparato le alternative e spiegato l’idoneità dell’area prescelta rispetto alle esigenze dell’opera.
- La successiva riapprovazione del PFTE da parte della giunta comunale, quando si limiti a integrare il profilo economico-finanziario di un progetto già approvato e di una variante già adottata e approvata dal consiglio comunale, non costituisce nuova variante urbanistica né determina incompetenza dell’organo esecutivo.
- La riapprovazione del PFTE limitata al profilo economico-finanziario non richiede una nuova comunicazione di avvio del procedimento espropriativo quando il proprietario sia già stato informato, abbia partecipato al procedimento e le sue osservazioni siano state effettivamente esaminate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1540/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1541/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1542/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1545/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1546/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1550/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →