Sentenza n. 1545/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’accertamento previa adozione di misure cautelari ai sensi degli articoli 55 e 56 c.p.a. dell’illegittimità del silenzio inadempimento dell’Amministrazione sull’istanza di accesso alle misure di accoglienza presentata dal ricorrente in data 30 aprile 2026, in qualità di richiedente protezione internazionale, ai sensi del d.lgs. n. 142/2015; nonché dell’obbligo di provvedere e della fondatezza della pretesa sostanziale, relativamente all’accesso immediato alle misure di accoglienza, con condanna dell’Amministrazione a concludere il procedimento con un provvedimento espresso di applicazione immediata delle misure di accoglienza e nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di accesso alle misure di accoglienza
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente protezione)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia il 1° gennaio 2026 e formalizzata la domanda di protezione internazionale il 29 aprile 2026, aveva presentato il 30 aprile 2026 un’istanza di applicazione delle misure di accoglienza. A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, l’accertamento dell’obbligo di provvedere e della fondatezza della pretesa sostanziale, con ordine di immediata applicazione delle misure e nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Dopo l’adozione di una misura cautelare monocratica che ordinava alla Prefettura di provvedere, l’Amministrazione ha depositato il provvedimento del 19 giugno 2026 con cui il ricorrente è stato ammesso alle misure di accoglienza. La Prefettura ha comunque eccepito l’inammissibilità del ricorso, contestando sia la prova dell’istanza, prodotta in formato PDF anziché nei formati .eml o .msg, sia la mancata considerazione della complessità istruttoria e della priorità prevista dall’art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015 per i richiedenti giunti a seguito di operazioni di salvataggio in mare. Il ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per effetto dell’ammissione alle misure di accoglienza.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per la definizione immediata con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha respinto le eccezioni processuali dell’Amministrazione. Quanto alla prova dell’istanza, ha rilevato che la difesa erariale non aveva chiarito per quale ragione il documento prodotto in formato PDF fosse inidoneo a dimostrare la presentazione della richiesta. Quanto alla priorità prevista dall’art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015, ha affermato che essa non incide sul principio per cui l’accoglienza deve essere garantita a tutti coloro che abbiano presentato domanda di protezione internazionale. Poiché l’Amministrazione aveva successivamente ammesso il ricorrente alle misure di accoglienza, soddisfacendo integralmente l’interesse azionato, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Non ha disposto la rifusione delle spese, considerando che il resistente era un’Amministrazione dello Stato e che il ricorrente era ammesso al patrocinio a spese dello Stato; ha tuttavia liquidato il compenso del difensore secondo la disciplina del patrocinio a spese dello Stato, applicando i parametri per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità e la riduzione prevista per il processo amministrativo.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina le misure cautelari collegiali richieste nel giudizio amministrativo.
art. 56 c.p.a.
Ha consentito l’adozione della misura cautelare monocratica con cui è stato ordinato alla Prefettura di provvedere sull’istanza di accoglienza.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in camera di consiglio, previo avviso alle parti.
art. 34, comma 5, c.p.a.
È stato applicato per dichiarare la cessazione della materia del contendere, poiché il provvedimento sopravvenuto ha soddisfatto integralmente l’interesse azionato.
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015
La priorità nell’accesso all’accoglienza per chi è giunto in Italia a seguito di operazioni di salvataggio in mare non esclude né limita il diritto all’accoglienza degli altri richiedenti protezione internazionale.
art. 133 d.P.R. n. 115/2002
Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato
La disciplina del pagamento delle spese a favore dello Stato non è stata applicata nei confronti dell’Amministrazione dello Stato resistente, secondo l’orientamento richiamato dal Collegio.
art. 82 d.P.R. n. 115/2002
valori medi delle tariffe professionali vigenti; natura dell’impegno professionale
Rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio, entro i valori medi e considerando l’impegno professionale.
art. 130 d.P.R. n. 115/2002
Prevede il dimezzamento dei compensi spettanti ai difensori nel patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo.
art. 168 d.P.R. n. 115/2002
Concorre a qualificare la liquidazione del compenso contenuta nella sentenza come decreto collegiale di liquidazione.
art. 170 d.P.R. n. 115/2002
Rende separatamente opponibile la statuizione di liquidazione del compenso.
Massime di principio
- La previsione di una priorità nell’accesso alle misure di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale giunti a seguito di operazioni di salvataggio in mare non esclude l’obbligo dell’amministrazione di garantire l’accoglienza a tutti coloro che abbiano presentato domanda di protezione internazionale.
- Quando l’amministrazione adotta, nelle more del giudizio sul silenzio, il provvedimento richiesto e tale provvedimento soddisfa integralmente l’interesse sostanziale dedotto, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- La contestazione dell’idoneità probatoria di un documento prodotto in formato PDF non è sufficiente, di per sé, a fondare un’eccezione processuale: l’amministrazione deve indicare concretamente le ragioni per cui il documento non sarebbe idoneo a dimostrare la presentazione dell’istanza e la sua provenienza o destinazione.
- Nel giudizio definito per cessazione della materia del contendere, la liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato può essere effettuata nella stessa sentenza e assume la natura di decreto collegiale di liquidazione, separatamente opponibile.
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