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Sentenza

Sentenza n. 1542/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento ​ previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento della Prefettura di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-del 5 marzo 2026, con cui è stata dichiarata non ammissibile l’istanza del ricorrente di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti protezione internazionale ai sensi del d.lgs. 142/2015, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, e per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente all’accesso alle predette misure.

Giustizia amministrativa202600775

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione prefettizia di non ammissibilità, allo stato, dell'istanza di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti protezione internazionale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia il 25 ottobre 2025, aveva manifestato alla Questura la volontà di chiedere la protezione internazionale, dichiarando il proprio stato di indigenza, e aveva formalizzato la domanda il 6 febbraio 2026 mediante modello C/3. Con istanza del 27 febbraio 2026 aveva chiesto alla Prefettura l'ammissione alle misure di accoglienza previste dal d.lgs. 142/2015. La Prefettura aveva comunicato all'associazione tramite la quale era stata presentata l'istanza che questa, allo stato, non poteva essere accolta, rilevando la presentazione della domanda oltre il termine di novanta giorni e la priorità accordata ai richiedenti giunti a seguito di operazioni di salvataggio in mare. Il ricorrente ha impugnato la comunicazione, chiedendone l'annullamento e l'accertamento del diritto all'accesso alle misure di accoglienza. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha riferito che, con successivo provvedimento del 21 maggio 2026, il ricorrente era stato ammesso alle misure di accoglienza. Le parti hanno quindi dichiarato cessata la materia del contendere. Il TAR ha tuttavia rilevato d'ufficio, previa sottoposizione della questione alle parti, la possibile carenza di interesse, poiché l'atto impugnato non era direttamente lesivo.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. La comunicazione, indirizzata all'associazione e non direttamente al ricorrente, aveva natura soprassessoria: non costituiva un diniego definitivo dell'accesso alle misure di accoglienza, non era immediatamente lesiva e non era autonomamente impugnabile. Pertanto, anche se l'ammissione successiva alle misure aveva soddisfatto la pretesa sostanziale e le parti avevano concordato sulla cessazione della materia del contendere, la pronuncia è stata resa in rito per l'originaria inammissibilità del ricorso. Il TAR ha inoltre negato la liquidazione del compenso richiesto dal difensore a titolo di patrocinio a spese dello Stato, poiché non risultava presentata l'apposita istanza di ammissione. Le spese di giudizio sono state compensate in considerazione della situazione personale e dell'indigenza del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, quando sussistono i relativi presupposti.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    possibile declaratoria di inammissibilità del ricorso, per carenza di interesse

    Impone l'avviso alle parti della possibile rilevazione d'ufficio di una questione rilevante ai fini della decisione.

  • d.lgs. 142/2015

    Disciplina le misure di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale, oggetto dell'istanza sostanziale del ricorrente.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Una comunicazione amministrativa indirizzata a un soggetto diverso dall'interessato, priva di contenuto definitivamente ostativo e qualificabile come soprassessoria, non è immediatamente lesiva e non può essere autonomamente impugnata; il ricorso proposto contro di essa è inammissibile per carenza di interesse.
  • La sopravvenuta ammissione dell'interessato alla misura richiesta non impedisce al giudice di rilevare preliminarmente l'originaria inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, quando l'atto impugnato non era autonomamente lesivo.
  • La liquidazione del compenso al difensore per il patrocinio a spese dello Stato presuppone la presentazione dell'apposita istanza di ammissione; in mancanza, il compenso non può essere liquidato nel giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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