Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 36226/2022 del 12/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche che aveva rigettato l'appello di Equitalia contro la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso un fermo amministrativo di autoveicolo disposto in relazione alla pregressa notifica di cartelle di pagamento. Equitalia contestava soprattutto l'assunto che le cartelle e il preavviso di fermo non fossero validamente notificati (difformità nelle sottoscrizioni sugli avvisi di ricevimento, assenza di qualifica del ricevente, mancanza di prova della comunicazione del preavviso di fermo e deduzioni sulla rilevanza delle relazioni personali del consegnatario ai sensi dell'art. 139 c.p.c. e delle relative presumzioni probatorie). In cassazione Equitalia ha prospettato 5 motivi incentrati su vizi di diritto relativi alla valutazione probatoria delle ricevute postali e all'onere della prova sulla notifica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Equitalia. Ha ritenuto prevalente il vizio procedurale collegato al fatto che la sentenza impugnata si fondava su più ragioni autonome (tra cui il difetto di notifica della cartella e l'omessa notifica del preavviso di fermo) e che la ricorrente non aveva impugnato tutte le rationes decidendi idonee a sorreggere la sentenza. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza esame di tutti i profili di merito dedotti; la Corte ha altresì condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di legittimità e rilevato la sussistenza del presupposto per il versamento di un ulteriore contributo unificato. La domanda di risarcimento per lite temeraria proposta dal resistente è stata respinta come infondata.

Norme richiamate

  • Legge n. 890 del 1982, artt. 4, co. 3 e 7

    La ricorrente ha sostenuto che l'avviso di ricevimento ha natura di atto pubblico e che le relative risultanze dovrebbero essere contestate mediante querela di falso; la Corte tuttavia non ha risolto il punto sul merito ma ha dichiarato inammissibile il ricorso per motivi processuali.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26

    Norma richiamata in relazione alle notifiche degli atti tributari; dalla sentenza di merito è emersa la considerazione che la mera consegna all'ufficio postale senza esito noto non prova la notifica dell'atto.

  • Codice di procedura civile, art. 139

    Richiamato in relazione alle relazioni soggettive abilitanti alla ricezione dell'atto in luogo del destinatario (parentela/affinità/convivenza); il giudice di merito ha valutato la mancanza di convivenza/autorità e ha escluso che il ricevente fosse persona da ritenersi abilitata a ricevere l'atto.

  • Codice di procedura civile, artt. 149 e 160

    Richiamati in relazione alla forma e agli effetti delle notificazioni e relativi avvisi di ricevimento; le risultanze in relata sono state attentamente valutate dal giudice di merito.

  • Codice civile, art. 2700

    Ricordato tra le norme poste a fondamento delle censure sulla natura e valore probatorio degli avvisi di ricevimento (atti pubblici). La Corte non ha deciso il merito della questione probatoria.

  • Codice civile, art. 2697

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'esistenza della relazione interpersonale abilitante costituisce presunzione iuris tantum e che l'onere della prova della non esistenza graverebbe sulla controparte; la Corte non ha risolto definitivamente la questione di merito, avendo deciso per inammissibilità.

  • Codice di procedura civile, artt. 115 e 116

    Richiamati in ordine alla disciplina delle prove e delle presunzioni; le censure della ricorrente vertevano sulla valutazione probatoria operata dal giudice del gravame.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Richiamato in relazione al potere/dovere del giudice di valutare le prove; la ricorrente denunciava violazione di tale norma nella valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • Codice civile, art. 2727

    Richiamato dalla ricorrente in ordine all'onere della prova e alla rilevanza delle presunzioni; la Corte si è limitata a valutare l'ammissibilità del ricorso senza pronunciarsi puntualmente sul contenuto della censura probatoria.

  • Codice di procedura civile, art. 360, co. 1, nn. 3 e 4

    Norma sul motivo di ricorso per cassazione invocata dalla ricorrente; la Corte ha ribadito la natura della cassazione come rimedio a critica vincolata e delimitata ai vizi dedotti e ha applicato il principio secondo cui se la sentenza è ret- ta da più ragioni autonome occorre impugnarle tutte per non rendere il ricorso inammissibile.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, co. 1-quater

    Richiamato in relazione all'obbligo/conseguenza del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente, constatata la sussistenza dei presupposti processuali.

  • D.L. n. 137 del 2020, art. 23, co. 8-bis e D.L. n. 228 del 2021, art. 16, co. 1 (conv. l. n. 15 del 2022)

    Richiamati per giustificare la trattazione in camera di consiglio del ricorso senza discussione orale e con deposito di conclusioni scritte del Procuratore Generale.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione è rimedio a cognizione limitata e critica vincolata: se la sentenza di merito si fonda su più ragioni autonome (rationes decidendi), il ricorrente deve impugnare tutte le ragioni idonee, altrimenti il ricorso in cassazione è inammissibile anche se una delle ragioni impugnate fosse fondata.
  • Per provare l'efficacia di una notifica (cartelle, preavvisi, ecc.) non è sufficiente dimostrare la mera consegna dell'atto all'ufficio postale; occorre documentare l'esito positivo della notifica (es. avviso di ricevimento con firma riconducibile al destinatario o a persona abilitata).
  • Le risultanze degli avvisi di ricevimento, pur avendo valore probatorio, possono essere oggetto di contestazione; tuttavia la forma e le modalità della contestazione (es. querela di falso per atto pubblico) e le conseguenze probatorie dipendono dalla concreta valutazione di merito e dalle circostanze del caso.
  • Se la notifica è stata ricevuta da una terza persona, rilevano le relazioni personali tra destinatario e ricevente: la qualificazione di 'familiare convivente' o di soggetto autorizzato è decisiva per ritenere valida la notificazione in luogo del destinatario; chi contesta la validità deve offrire elementi per confutare le risultanze in atto.
  • Le contestazioni circa l'onere della prova seguono la regola generale: chi afferma fatti impeditivi o dichiarativi della validità di una notifica deve fornire elementi probatori adeguati; le presunzioni possono incidere sull'onere della prova ma non eliminano la necessità di una valutazione complessiva.
  • Le domande di risarcimento per lite temeraria richiedono la prova dei presupposti della temerarietà e del danno; mere deduzioni autoreferenziali e non dimostrate non sono sufficienti a fondare il ristoro.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.