Cassazione Civile, Sentenza n. 36134/2022 del 12/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente contestava la decisione della CTR che aveva accolto il rimborso richiesto da Malaspina relativo a €3.325,00, ritenendo non imponibili i contributi versati al fondo aziendale di previdenza complementare. L'Agenzia sosteneva che i contributi al fondo, essendo facoltativi e previsti da accordo aziendale, non rientrassero tra i contributi previdenziali obbligatori esclusi dalla base imponibile e dovessero quindi concorrere integralmente a formare il reddito tassabile ai sensi delle norme vigenti ratione temporis (artt. 17 comma secondo e 48 comma secondo lett. a) del d.P.R. n. 917/1986, oggi artt. 19 e 51). La questione era se la prestazione erogata dal fondo dovesse essere assoggettata a tassazione includendo anche i contributi versati dal dipendente o se tali contributi fossero deducibili/esenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassando la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario di Malaspina. Ha affermato che, trattandosi di un fondo di previdenza complementare istituito da un istituto bancario in base ad accordo aziendale, la prestazione costituisce 'pensione integrativa' rinunciata e deve essere assoggettata al medesimo regime fiscale; conseguentemente la base imponibile comprende l'intera somma erogata dal fondo senza decurtazione dei contributi volontari versati dal dipendente. La Corte ha inoltre posto a carico dell'intimato le spese del giudizio di legittimità (liquidate in €2.000,00 oltre spese prenotate a debito) e ha compensato le spese dei gradi di merito.
Norme richiamate
d.P.R. n. 917/1986, art. 48, comma secondo, lett. a)
Nel testo vigente ratione temporis (fino al 31/12/2003) la norma esclude dalla formazione del reddito solo i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge; la Corte interpreta che i contributi facoltativi a fondi aziendali non rientrano in questa esclusione e dunque concorrono alla base imponibile.
d.P.R. n. 917/1986, art. 17, comma secondo
La norma (oggi ricollegata all'art. 19) è richiamata nella valutazione della natura del reddito derivante da prestazioni pensionistiche integrative: la Corte la utilizza per qualificare fiscalmente le erogazioni del fondo come pensione integrativa cui applicare il relativo regime fiscale.
d.P.R. n. 917/1986, art. 6, comma secondo
Richiamata per il concetto di 'pensione integrativa' e per l'effetto della rinuncia: la Corte considera l'erogazione come pensione integrativa cui si applicano le stesse regole fiscali previste per tale categoria.
d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 18, comma settimo
Norma richiamata dalla CTR nella fase di merito quale disciplina applicabile ratione temporis; la Cassazione indica però che, alla luce della giurisprudenza consolidata, la natura facoltativa dei contributi aziendali impone la loro inclusione nella base imponibile.
Massime di principio
- Le erogazioni effettuate da fondi di previdenza complementare istituiti da un datore di lavoro in base ad accordi aziendali vanno qualificate, quando ricorra la fattispecie, come pensione integrativa e assoggettate allo stesso regime fiscale della pensione integrativa.
- Sono esclusi dalla formazione del reddito solo i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori previsti da disposizioni di legge; i contributi volontari versati a fondi aziendali concorrono alla base imponibile.
- In contenziosi simili, l'Amministrazione può ottenere l'inclusione dei contributi volontari nella base imponibile dimostrando la natura facoltativa degli stessi e l'assenza di obblighi stabiliti per legge.
- Se la decisione di merito non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di Cassazione può cassare la decisione di merito e decidere direttamente nel merito rigettando o accogliendo il ricorso originario.
- Per ottenere un esito favorevole al contribuente su somme erogate da fondi aziendali occorre provare che i contributi siano obbligatori per legge o ricondurli a un regime normativo che ne preveda l'esclusione dalla base imponibile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 12 dic 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 36132/2022 del 12/12/2022
- Sentenza civile · 12 dic 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 36133/2022 del 12/12/2022
- Sentenza civile · 12 dic 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 36137/2022 del 12/12/2022
- Sentenza civile · 12 dic 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 36153/2022 del 12/12/2022
- Sentenza civile · 12 dic 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 36174/2022 del 12/12/2022
- Sentenza civile · 12 dic 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 36176/2022 del 12/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →