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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 36153/2022 del 12/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il contribuente Giorgio Crisi aveva chiesto il rimborso di € 7.365,49 sostenendo la non imponibilità dei contributi versati al Fondo pensione aziendale (Fondo Previdenza per il Personale della Banca Commerciale Italiana). Dopo il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, la CTP di Roma gli aveva dato ragione e la CTR del Lazio aveva confermato ritenendo che l'imponibile dovesse essere calcolato al netto dei contributi deducibili e riconoscendo la detrazione del 12,5% prevista dalla legge n. 482/1995 fino al 31/12/2000. L'Agenzia ha impugnato in Cassazione sostenendo che i contributi al fondo erano di natura facoltativa e dunque concorrevano interamente alla formazione del reddito (art. 48, comma secondo, lett. a), d.P.R. n. 917/1986) e che la detrazione del 12,5% si applica solo alle prestazioni periodiche e non alle erogazioni in capitale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto integralmente il ricorso dell'Agenzia con cassazione della sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario del contribuente. La Corte ha ritenuto che: 1) le somme erogate dal fondo aziendale in favore dell'ex dipendente debbano essere inquadrate come "pensione integrativa" rinunciata e quindi soggette al regime fiscale relativo a tale categoria, includendo nella base imponibile anche i contributi versati (poiché facoltativi e non obbligatori per legge); 2) la riduzione dell'imponibile al 87,5% (ossia la detrazione del 12,5%) si applica solo alle prestazioni periodiche e non alle erogazioni in capitale una tantum; nel caso di specie le somme sono state corrisposte nel 2004 e quindi non spettava la detrazione del 12,5%. Le spese dei gradi di merito sono compensate; le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico del contribuente e liquidate in € 2.200,00 oltre spese prenotate.

Norme richiamate

  • d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124

    Richiamato come disciplina rilevante per le prestazioni pensionistiche integrative; la Corte lo usa per inquadrare le prestazioni erogate dai fondi complementari come “prestazioni pensionistiche” cui si applicano le regole fiscali del TUIR ove pertinente.

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 48, comma secondo, lett. a)

    "soltanto i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori (vale a dire versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge) non concorrono a formare il reddito"

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che solo i contributi obbligatori per legge sono esclusi dalla formazione del reddito; i contributi versati a fondi aziendali in base ad accordi sono facoltativi e quindi concorrono alla base imponibile.

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 47, comma primo, lett. h-bis

    assimila ai redditi di lavoro dipendente "le prestazioni pensionistiche di cui al d.lgs. 21 aprile 1993 n. 124, comunque erogate"

    La norma assimila alle retribuzioni le prestazioni pensionistiche integrative; la Corte la interpreta con riferimento alla distinzione tra prestazioni periodiche (assimilate) e dazioni una tantum, che non beneficiano delle stesse agevolazioni.

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 48, comma 7-bis (poi art. 48-bis)

    "le prestazioni periodiche indicate alla lettera h-bis" costituiscano "reddito per l'87,5% dell'ammontare corrisposto"

    La Corte ha chiarito che la riduzione dell'imponibile all'87,5% (ossia la detrazione del 12,5%) riguarda esclusivamente le prestazioni erogate in forma periodica; le erogazioni in capitale una tantum non rientrano in questa disciplina.

  • L. n. 482/1995

    Riferita dalla CTR come fonte della detrazione del 12,5% fino al 31/12/2000; la Corte osserva però che tale beneficio non si applica alle erogazioni in capitale avvenute dopo la decorrenza normativa invocata (nel caso, pagamento nel 2004).

Massime di principio

  • Le somme erogate da fondi pensione aziendali istituiti con accordi interni (fondi facoltativi) concorrono alla formazione del reddito del beneficiario nella loro interezza, inclusi i contributi versati dal lavoratore, salvo che i contributi siano obbligatori per legge.
  • La esclusione dalla base imponibile prevista dall'art. 48 (TUIR) riguarda solo i contributi previdenziali/assistenziali obbligatori disposti per legge; i versamenti volontari o concordati in sede aziendale non sono esclusi.
  • La riduzione dell'imponibile all'87,5% (detrazione del 12,5%) si applica soltanto alle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica; le erogazioni in capitale una tantum non beneficiano di tale vantaggio fiscale.
  • Per valutare l'applicabilità di agevolazioni è essenziale verificare la natura della prestazione (periodica vs capitale) e la data di erogazione rispetto alla vigenza delle disposizioni agevolative.
  • In controversie analoghe, il contribuente dovrebbe documentare che i contributi erano obbligatori per legge o che la prestazione rientra formalmente tra le "prestazioni periodiche" per poter ottenere esclusioni o riduzioni fiscali; in assenza di ciò prevale la qualificazione come imponibile per intero.

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