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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 36132/2022 del 12/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La contribuente aveva chiesto il rimborso di € 2.840,00 sostenendo la non imponibilità dei contributi versati al fondo aziendale di previdenza complementare istituito per il personale della Banca Commerciale Italiana. Dopo il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, la controversia era stata decisa favorevolmente in appello dalla CTR dell'Emilia-Romagna che aveva calcolato la tassazione sull'imponibile al netto dei contributi deducibili. L'Agenzia ha impugnato la sentenza per cassazione sostenendo che, trattandosi di previdenza complementare di natura facoltativa risultante da accordo aziendale, i contributi non rientrano nella deroga di non concorso a formazione del reddito prevista dall'art. 48, comma secondo, del d.P.R. n. 917/1986 (vale a dire che solo i contributi obbligatori "in ottemperanza a disposizioni di legge" restano esclusi dalla base imponibile) e quindi l'intera prestazione erogata dal fondo deve concorrere a formare il reddito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassando la sentenza della CTR e decidendo nel merito con il rigetto del ricorso originario della contribuente. La Corte ha affermato che, secondo il consolidato orientamento, le erogazioni effettuate da fondi di previdenza complementare istituiti da accordi aziendali hanno natura di "pensione integrativa" e sono assoggettate allo stesso regime fiscale di tale categoria: pertanto la base imponibile comprende l'intera somma erogata dal fondo senza dedurre i contributi versati dal dipendente, atteso il carattere facoltativo di tali contributi. L'intimata è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 1.500,00 oltre spese prenotate a debito; le spese dei due gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - art. 48, comma secondo, lett. a)

    gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge

    La Corte interpreta la norma nel senso che la deroga alla formazione del reddito si applica solo ai contributi obbligatori previsti dalla legge; i contributi a fondi di previdenza complementare istituiti per accordo aziendale (di natura facoltativa) concorrono quindi a formare la base imponibile quando l'erogazione avviene.

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - art. 17, comma secondo

    Richiamato dal ricorso come norma rilevante ratione temporis; la decisione si fonda sul complesso delle disposizioni del TUIR relative alla determinazione del reddito da lavoro e alle prestazioni pensionistiche integrative.

  • d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124 - art. 18, comma settimo

    Norma richiamata nella valutazione della disciplina applicabile ratione temporis; la Corte la considera nel quadro normativo che distingue contributi obbligatori da quelli facoltativi per la determinazione dell'imponibile.

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - art. 6, comma secondo

    La Corte utilizza la nozione di "pensione integrativa" prevista dall'art. 6(2) per qualificare l'erogazione dal fondo istituito per il personale bancario e applicare il relativo regime fiscale.

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - art. 51 (testo vigente oggi)

    La sentenza segnala che il testo oggi è contenuto nell'art. 51, ribadendo il principio che l'esenzione riguarda i contributi obbligatori previsti dalla legge.

Massime di principio

  • I contributi versati a fondi di previdenza complementare istituiti per accordo aziendale (carattere facoltativo) concorrono a formare la base imponibile quando la prestazione viene erogata in capitale o somma: non sono deducibili dalla tassazione della prestazione.
  • L'esenzione fiscale si applica soltanto ai contributi previdenziali e assistenziali obbligatori disposti dalla legge ("in ottemperanza a disposizioni di legge").
  • Se l'erogazione da parte del fondo è qualificabile come "pensione integrativa" cui il beneficiario ha rinunciato, si applica lo stesso regime fiscale della pensione integrativa e l'imponibile comprende l'intera somma erogata.
  • In controversie simili è essenziale verificare la natura dell'adesione e dei versamenti (obbligatori per legge vs accordo aziendale/facoltativi) e la qualificazione contrattuale del fondo; la natura facoltativa comporta generalmente inclusione dei contributi nella base imponibile.
  • Pratica consigliata: conservare e verificare la documentazione dell'accordo aziendale, delle eventuali norme che rendono i contributi obbligatori, e la natura della prestazione erogata (pensione vs capitale) per valutare correttamente il trattamento fiscale.

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