Cassazione Civile, Sentenza n. 36174/2022 del 12/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Cagliari che aveva rigettato il gravame avverso la decisione del Tribunale di Sassari: la vicenda trae origine da un atto di precetto (20/09/2014) intimante la demolizione o l'arretramento di un'edicola funeraria costruita in aderenza alla cappella della ricorrente, in esecuzione della sentenza n.1734/2013. Tola aveva eccepito di aver ottemperato al giudicato eseguendo l'arretramento del manufatto fino al limite esterno della facciata della cappella. Il Tribunale, dopo CTU, aveva accolto l'opposizione di Tola ritenendo adempiuta l'obbligazione alternativa; la Corte d'appello ha confermato. Pisano ha proposto ricorso per cassazione deducendo (1) violazione e falsa applicazione di norme sostanziali e processuali (tra cui art.2909 c.c., norme sulle distanze, art.949 c.c., art.2058 c.c.) per avere il titolo esecutivo ordinato la totale rimozione/restauro in pristino e non un mero arretramento parziale; (2) nullità/omessa pronuncia e carenza di motivazione della sentenza di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte lo ha dichiarato inammissibile per carenza di autosufficienza: la ricorrente non ha trascritto e indicato con specificità la parte del provvedimento passato in giudicato contenente il precetto sostanziale che si assume violato, né ha prodotto nel ricorso gli elementi extratestuali utili all'interpretazione del giudicato (requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, anche alla luce del recente orientamento delle Sezioni Unite). La Corte ha altresì ricordato che l'interpretazione del titolo esecutivo è in larga parte valutazione di fatto insuscettibile di censura in cassazione salvo macroscopici vizi logico-giuridici. Sul secondo motivo la Corte lo ha ritenuto infondato: non è stato dimostrato un'autentica omissione di pronuncia né una motivazione del tutto mancante o incomprensibile; la Corte d'appello non ha attribuito indebitamente rilievo al CTU né imposto oneri probatori impropri all'esecutante. Consegue il rigetto del ricorso; condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e statuizione circa eventuale contributo unificato aggiuntivo ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2909 cod. civ.
Riferimento alla tutela contro la violazione della cosa giudicata; la Corte precisa che la denuncia di violazione del giudicato in cassazione implica l'obbligo di indicare con precisione il precetto sostanziale e la parte del provvedimento presunto violato, altrimenti la doglianza è inammissibile.
art. 324 cod. proc. civ.
Norma richiamata nel contesto dell'opposizione all'esecuzione: il giudice dell'opposizione svolge attività interpretativa sul titolo esecutivo e valuta l'ottemperanza, ma la sua interpretazione è in gran parte valutazione di fatto.
art. 872 cod. civ.
Richiamato tra le norme sulle distanze; la Corte osserva che la decisione di merito può richiamare principi sulle distanze ma la loro applicazione compete al giudice del merito e alla verifica tecnica (CTU).
art. 873 cod. civ.
Norma sulle distanze tra costruzioni menzionata nella motivazione di merito; la Corte nota che la sentenza di primo grado richiamava principi in materia di distanze senza esplicitare l'art.873, e ciò non è di per sé sufficiente per ritenere violato il giudicato.
art. 905 cod. civ.
Richiamato tra le norme evocate: utilizzato nel quadro delle norme che tutelano diritti reali e limiti tra edifici, ma la Corte non ne ricava un obbligo diverso rispetto all'interpretazione del titolo esecutivo.
art. 949 cod. civ.
Norma sulla negatoria servitutis; la ricorrente sosteneva che tale azione imponga la totale rimozione. La Corte rileva che, pur essendo la negatoria strumento di tutela del diritto reale, quando il titolo giurisdizionale ha previsto prestazioni alternative l'esecuzione può consistere nella prestazione scelta dal debitore se conforme al giudicato.
art. 2058 cod. civ.
Richiamato in relazione al ripristino in pristino stato; la Corte prende atto della chiamata a tale istituto ma sottolinea che l'interpretazione del provvedimento che ha disposto la misura resta oggetto di valutazione del giudice dell'esecuzione e non automaticamente sovvertibile in cassazione senza i requisiti di specificità.
art. 1362 e ss. cod. civ.
Criteri di interpretazione dei negozi giuridici: la Corte afferma che tali canoni non sono applicabili direttamente all'interpretazione di un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato; se si aderisse al diverso orientamento delle Sezioni Unite la interpretazione dovrebbe invece seguire i criteri di interpretazione normativa (disp. prel. artt.12 ss.).
art. 360 co.1 n.3 e n.4 cod. proc. civ.
Disposizioni che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha valutato la doglianza per violazione di norme di diritto (n.3) e la dedotta nullità/omessa motivazione (n.4), dichiarando la prima inammissibile per carenza di autosufficienza e la seconda infondata per mancata dimostrazione di vizio grave della motivazione.
art. 366 cod. proc. civ.
Norma sulla forma del ricorso per cassazione: la Corte ha richiamato l'esigenza di indicare parti del provvedimento e il precetto sostanziale cui si denuncia violazione, condizione necessaria per la ammissibilità del ricorso quando si sostiene violazione del giudicato.
art. 132 cod. proc. civ.
Richiamato in relazione agli obblighi di motivazione delle decisioni; la Corte ricorda che il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al controllo della sua presenza e coerenza minima costituzionale.
art. 112 cod. proc. civ.
Principio di ragionevole durata e di confronto con le parti: citato nel contesto delle deduzioni di nullità, ma la Corte non ha ravvisato violazione processuale tale da annullare la sentenza impugnata.
art. 23, comma 8-bis, D.L. n.137/2020 (conv. L. n.176/2020)
Norma che consente il trattamento del ricorso in camera di consiglio senza discussione orale su richiesta; la Corte ha proceduto ai sensi di questa disposizione per la trattazione della causa.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.115/2002
Previsione sul contributo unificato aggiuntivo: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte della ricorrente di un importo aggiuntivo pari al contributo originario.
Massime di principio
- Quando il titolo esecutivo dispone prestazioni alternative (es. rimozione o arretramento), il debitore può esercitare la facoltà di scelta e l'esecuzione può compiersi sulla prestazione scelta, salvo che il titolo o la legge escludano quella scelta; l'opposizione deve dimostrare che la prestazione scelta è incompatibile con il giudicato.
- In opposizioni all'esecuzione la valutazione sull'interpretazione del titolo è in gran parte una valutazione di fatto del giudice del merito ed è difficilmente sindacabile in cassazione, salvo vizi logico-giuridici macroscopici o quando il ricorso per cassazione denuncia specificamente la violazione del giudicato secondo i requisiti formali previsti (art.366 c.p.c.).
- Per ottenere che la Cassazione intervenga sull'interpretazione di un provvedimento giudiziale passato in giudicato è necessario rendere il ricorso autosufficiente: trascrivere la parte del provvedimento che si assume male interpretata, indicare il precetto sostanziale contestato e fornire gli elementi extratestuali prodotti nei gradi di merito che supportano l'interpretazione.
- Le doglianze sulla motivazione della sentenza di merito in cassazione sono ammissibili solo se la decisione è priva di motivazione, meramente apparente o contraddittoria in modo insanabile; contestazioni di insufficienza argomentativa ordinarie non sono più sindacabili.
- Elementi tecnici e peritali (CTU) che attestino la conformità dell'intervento alle normative (es. regolamenti di polizia mortuaria o distanze) hanno notevole peso in sede di merito: chi impugna la decisione deve riprodurre in cassazione tali elementi ove siano rilevanti per il sindacato.
- Le spese seguono la soccombenza e il giudice di legittimità può verificare l'esistenza dei presupposti per contributi unificati aggiuntivi ai sensi della normativa amministrativa sui contributi.
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