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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 36137/2022 del 12/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Nel 2006-2008 la società spagnola Sogepec (poi incorporata in Mediaproduccion) ricevette da Sky Italia corrispettivi per la licenza esclusiva dei diritti televisivi del campionato spagnolo per complessivi € 8.781.000. Sui pagamenti venne applicata una ritenuta d'acconto dell'8% (totale € 702.480) ai sensi del combinato disposto dell'art. 25, comma 4, d.P.R. 600/1973 e dell'art. 12, comma 2, lett. b) della Convenzione Italia-Spagna. Sogepec chiese il rimborso sostenendo di aver sostenuto costi inerenti ai diritti oggetto di licenza e denunciando l'illegittimità dell'applicazione della ritenuta sul lordo per contrasto con i principi UE di non discriminazione e libera prestazione di servizi e libera circolazione dei capitali. In primo grado la CTP di Pescara concesse parzialmente il rimborso riducendo la base imponibile a € 433.255; la CTR d'Abruzzo ribaltò accogliendo l'appello dell'Agenzia e rigettando l'appello incidentale della contribuente, ritenendo che la contribuente non avesse provato la doppia imposizione o la deducibilità/inerenza delle spese. Mediaproduccion impugnò in Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo (presunta contraddittorietà della motivazione) la Corte ha ritenuto che la censura non descrivesse i vizi estremi richiesti dalle Sezioni Unite (mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ecc.) e che la sentenza d'appello avesse fornito ragioni sufficienti. Sul secondo motivo la Corte ha osservato che la CTR aveva fatto un accertamento decisivo di fatto sulla mancata produzione della prova dell'inerenza delle spese e della mancata dimostrazione della doppia imposizione; la censura non ha contestato tali rilievi decisivi, per cui il motivo è inammissibile. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio di legittimità, liquidate in € 12.000,00 oltre spese prenotate a debito, e alla maggiorazione prevista per il contributo unificato.

Norme richiamate

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 25, comma 4

    art. 25, comma quarto, d.P.R. 29/9/1973 n.600

    Norma interna invocata come base per l'applicazione della ritenuta d'acconto sugli importi pagati a soggetti non residenti; la Corte ha ritenuto legittimo l'uso della disciplina convenzionale in combinato disposto con la normativa interna, salvo prova contraria del contribuente.

  • Convenzione tra Italia e Spagna per evitare le doppie imposizioni (8 settembre 1977, rat. l. 29/9/1980 n.663), art. 12 comma 2 lett. b) e art. 22 comma 3

    art. 12, comma secondo, lett. b) e art. 22, comma terzo della Convenzione Italia-Spagna

    La Convenzione autorizza l'imposizione in Italia dei compensi come prevista; l'art. 22 consente allo Stato di residenza (Spagna) di concedere una deduzione per le imposte pagate in Italia. La Corte ha ritenuto che per ottenere rimborso occorra provare che non è stata concessa dal proprio Stato una deduzione equivalente (cioè la concreta doppia imposizione) e provare l'inerenza delle spese dedotte.

  • Trattato CE / TFUE, artt. 49, 50 e 56 (ora artt. 56, 57 e 63 TFUE)

    artt. 49 e 50 Trattato CE (ora 56 e 57 TFUE) e art. 56 Trattato CE (ora 63 TFUE) richiamati dalla ricorrente

    La ricorrente ha invocato i principi di libera prestazione di servizi e non discriminazione. La Corte ha riconosciuto la rilevanza dei principi UE ma ha osservato che la loro efficacia in concreto è subordinata alla prova dell'effettiva lesione (es. impossibilità di dedurre spese e reali situazioni di discriminazione) e che la semplice applicazione di una ritenuta previsto dalla Convenzione non è automaticamente incompatibile con i principi UE se il contribuente non dimostra gli elementi fattuali decisivi.

  • Costituzione art. 111, comma sesto; d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 art. 36, comma 2, n. 4; pronunce di diritto processuale (art. 132 cod. proc. civ., art. 118 disp. att. cod. proc. civ.)

    art. 111 Cost.; art. 36 comma 2 n.4 d.lgs. 546/1992; art. 132 cod. proc. civ.; art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

    Richiamate in relazione al sindacato di legittimità sulla motivazione. La Corte ha applicato il principio delle Sezioni Unite secondo cui il controllo sulla motivazione in Cassazione è limitato al "minimo costituzionale": sono impugnabili solo vizi molto gravi della motivazione (assenza materiale, motivazione apparente, contraddizione irriducibile, incomprensibilità).

  • Sentenza Sezioni Unite n. 8053/2014

    sentenza delle Sezioni Unite n. 8053/2014 richiamata

    Fornisce i criteri restrittivi per la censura sulla motivazione in Cassazione; la Corte ha applicato tali criteri per dichiarare inammissibile la doglianza relativa alla presunta contraddittorietà della sentenza d'appello.

Massime di principio

  • Per ottenere rimborso di ritenute subite da una società non residente occorre dimostrare concretamente la doppia imposizione: non basta l'affermazione di un principio UE violato, ma va provato che lo Stato di residenza non ha concesso una deduzione/credito equivalente.
  • Se si contesta una ritenuta applicata su importi lordi per presunte violazioni del diritto UE, il contribuente deve spiegare e documentare l'inerenza e l'effettivo sostenimento delle spese dedotte (contratti, provate obbligazioni di pagamento, documentazione contabile equivalente).
  • In Cassazione il sindacato sulla motivazione è limitato: le censure generiche sulla insufficienza o su interpretazioni alternative della normativa non sono sufficienti; bisogna mostrare i vizi estremi riconosciuti dalla giurisprudenza (motivazione mancante, apparente, contraddittoria in modo irriducibile, o incomprensibile).
  • Le violazioni dei principi di libera prestazione di servizi o non discriminazione richiamate ai sensi dei Trattati UE possono essere efficaci solo se collegate a prove probatorie tali da dimostrare che la regola nazionale o convenzionale ha prodotto un effetto reale di discriminazione o ostacolo non giustificato.
  • Nelle controversie tributarie internazionali l'esito può dipendere tanto da questioni giuridiche (interpretazione della Convenzione e del diritto UE) quanto da questioni di fatto (produzione di documenti che attestino costi e inerenza); un difetto probatorio ostacola la riforma della decisione impugnata.

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