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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18934/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva ricevuto un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004, fondato sul rilievo di atti patrimoniali compiuti tra il 2004 e il 2008 e sull'acquisto di un immobile di rilevante valore, ritenendo l'Ufficio non giustificata la disponibilità finanziaria impiegata. Dopo il rigetto in primo grado e l'accoglimento in appello, l'Agenzia aveva ottenuto in cassazione, con ordinanza n. 34875/2021, la cassazione con rinvio della decisione di merito. Il contribuente ha quindi proposto revocazione ex art. 391-bis c.p.c. deducendo errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.: secondo lui la Corte aveva erroneamente supposto la regolare ricezione di un questionario/invito ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973 a produrre documentazione giustificativa, mentre dagli atti risultava che tale invito non era mai stato ricevuto. Sosteneva che la decisione di legittimità si fosse fondata su una falsa percezione del fatto decisivo relativo alla notifica dell'invito, e non su una valutazione giuridica o interpretativa.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso per revocazione inammissibile. Ha ricordato che l'errore revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà, immediatamente rilevabile dagli atti, che porti ad affermare l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo incontestabilmente smentito o comprovato dagli atti; non è invece deducibile quando si contesti la valutazione o interpretazione delle risultanze processuali, o la lettura del contenuto del ricorso originario. Nel caso concreto, la doglianza investiva in realtà la valutazione compiuta dalla Corte nell'ordinanza impugnata circa la rituale notifica dell'invito ex art. 32 e l'assenza di querela di falso o di prova di una causa non imputabile dell'omessa risposta, quindi non un errore constatativo ma un preteso errore di giudizio. Non sono state liquidate spese, perché l'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.

    L'errore revocatorio presuppone una falsa percezione della realtà, obiettivamente e immediatamente rilevabile dagli atti, e non può consistere in un errore di valutazione o interpretazione delle risultanze processuali.

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa solo nei limiti dell'errore di fatto revocatorio; resta esclusa la sindacabilità di errori di giudizio.

  • art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L'omessa o intempestiva risposta all'invito dell'Ufficio a esibire documentazione può comportare preclusioni amministrative e processuali rispetto alla produzione successiva di dati e documenti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    È richiamato nel testo come norma in base alla quale era stata ritenuta inutilizzabile la documentazione non prodotta in fase procedimentale, dopo l'invito dell'Ufficio.

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. sussiste solo quando la decisione sia fondata sulla supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto decisivo che gli atti di causa escludono o confermano in modo inequivoco.
  • Non è configurabile errore revocatorio quando la doglianza mira, in sostanza, a rimettere in discussione la valutazione o l'interpretazione delle risultanze processuali compiuta dalla Corte.
  • La revocazione della sentenza o ordinanza della Corte di cassazione non può essere utilizzata come surrogato di un riesame del merito o della motivazione.
  • Se il ricorrente deduce la mancata ricezione di un atto notificato, deve confrontarsi con le risultanze della notifica e, ove occorra, con gli strumenti processuali idonei a contestarle; in difetto, la censura resta un dissenso valutativo e non un errore di fatto.
  • In presenza di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato quando previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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