Sentenza del 29/12/2016 n. 27285 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR della Lombardia, che aveva parzialmente accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate riducendo da Euro 553.515 a Euro 326.515 la ripresa a tassazione ai fini IRPEG e IRAP per il 2003. La contestazione riguardava la contabilizzazione di fatture relative a contratti di appalto e stati di avanzamento lavori nel conto patrimoniale "clienti conto anticipi", anziché tra i ricavi dell'esercizio. La società ha inoltre censurato l'ammissibilità dell'appello dell'Ufficio, la valutazione delle prove, la distribuzione dell'onere probatorio, l'omessa motivazione sulla propria ricostruzione contabile e l'omessa pronuncia sulle sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo relativo all'autorizzazione all'appello, poiché, dopo l'istituzione delle agenzie fiscali, non è più richiesta l'autorizzazione prevista dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 per i precedenti uffici ministeriali. Il motivo sulla qualificazione contabile delle fatture è stato dichiarato inammissibile perché diretto a contestare accertamenti di fatto; analogamente, la censura sulle prove non acquisite è stata ritenuta eventualmente riconducibile a un vizio revocatorio. Sono stati respinti i motivi sull'onere della prova e sull'insufficienza della motivazione, nonché quello relativo alle sanzioni, poiché la CTR aveva ritenuto che le fatture riguardassero stati di avanzamento definitivi o prestazioni già eseguite, da imputare al conto economico. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 11.000 oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 52, comma 2
Gli uffici periferici del dipartimento delle entrate e gli uffici del territorio devono essere previamente autorizzati alla proposizione dell'appello.
La disposizione non è più applicabile, dopo l'operatività delle agenzie fiscali, agli organi ministeriali soppressi; pertanto l'Agenzia delle entrate può proporre appello senza la precedente autorizzazione.
D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57
Ha istituito le agenzie fiscali, attribuendo loro la gestione delle funzioni precedentemente esercitate dai dipartimenti e dagli uffici del Ministero delle finanze.
Il trasferimento alle agenzie fiscali dei poteri e dei rapporti giuridici impedisce di subordinare il loro diritto di appellare alle autorizzazioni previste per gli uffici ministeriali ormai soppressi.
La disciplina dell'appalto e degli stati di avanzamento rileva per stabilire se le prestazioni fatturate siano acconti oppure corrispettivi definitivi maturati e quindi contabilizzabili come ricavi.
Art. 75, comma 2, lett. b), del TUIR
La norma è richiamata in relazione ai criteri di imputazione temporale dei componenti reddituali derivanti da prestazioni e contratti di appalto.
L'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa grava su chi la fa valere; tuttavia, quando il contribuente invoca componenti negative o deduzioni, la relativa prova grava sul contribuente e non sull'Amministrazione.
Il giudice deve pronunciarsi sulle domande ritualmente proposte, ma non sussiste omessa pronuncia quando la questione risulta implicitamente esaminata attraverso la motivazione adottata.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 1, secondo periodo
Le rilevazioni eseguite nel rispetto della continuità dei valori di bilancio e secondo corretti criteri contabili non danno luogo a violazioni punibili.
L'esimente dalle sanzioni opera solo se le rilevazioni contabili sono conformi ai corretti criteri contabili; non si applica quando le fatture riguardano corrispettivi per prestazioni già eseguite che avrebbero dovuto essere imputati a conto economico.
Massime di principio
- Dopo l'istituzione delle agenzie fiscali, l'Agenzia delle entrate può impugnare le sentenze tributarie senza l'autorizzazione interna prevista dalla precedente disciplina per gli uffici ministeriali.
- La qualificazione di una fattura come acconto o come ricavo definitivo dipende dalla natura effettiva della prestazione e dagli stati di avanzamento contrattuali, non soltanto dalla denominazione contabile utilizzata dal contribuente.
- In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove semplicemente proponendo la censura come violazione di legge o omessa motivazione; occorre indicare uno specifico vizio giuridico o logico nei limiti consentiti.
- Il contribuente che invoca costi, deduzioni, acconti o componenti negative deve fornire adeguata prova documentale della loro effettiva natura e corretta imputazione.
- La continuità dei valori di bilancio non rende automaticamente non sanzionabile una registrazione: l'esenzione dalle sanzioni richiede che la contabilizzazione sia conforme ai corretti principi contabili e alla sostanza economica dell'operazione.
- Quando il giudice di merito esamina sostanzialmente una questione, non vi è omessa pronuncia anche se non risponde separatamente a ogni argomento prospettato dalla parte.
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