Sentenza del 29/12/2016 n. 27284 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento IRPEG e IRAP per il 2000, che rettificava il reddito dichiarato recuperando a tassazione tre componenti negative: la svalutazione della partecipazione nella controllata britannica B. UK Ltd, gli interessi passivi e costi ritenuti non di competenza. L’Agenzia ha formulato cinque motivi: nullità della sentenza regionale per motivazione asseritamente copiata dalla memoria della contribuente; illegittima deduzione della svalutazione della partecipazione; errata deduzione degli interessi passivi; erronea disciplina dei costi per il sistema informatico; insufficiente motivazione sull’interpretazione del relativo contratto. La sentenza impugnata aveva rigettato l’appello dell’Agenzia e accolto l’appello incidentale della società, annullando integralmente l’accertamento.
La decisione
La Cassazione ha accolto il secondo motivo dell’Agenzia: la svalutazione integrale, dedotta nel 2000 per il costo di acquisto di Lire 3 miliardi del 90% della controllata, era stata contabilizzata tardivamente, dopo che le perdite risultanti nei bilanci 1998 e 1999 erano state qualificate dalla stessa società come temporanee. Ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la riproduzione di un atto di parte non renda di per sé nulla la sentenza se le ragioni della decisione risultano chiaramente attribuibili al giudice; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo sugli interessi passivi per inidoneità del quesito di diritto; ha rigettato il quarto, perché non coglieva la ratio della decisione sui costi del software, e il quinto, perché proponeva una diversa lettura del contratto senza dimostrare incoerenza della motivazione regionale. La sentenza è stata cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese. L’esito è quindi parziale: l’annullamento integrale dell’accertamento non resta confermato, ma la controversia deve essere riesaminata sul punto della svalutazione.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo
La motivazione per relationem o riproduttiva di un atto di parte non determina automaticamente la nullità: occorre verificare se le ragioni della decisione siano comunque comprensibili e riconducibili al giudice.
l'anno di competenza per operare la deduzione stessa deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che il credito non può più essere soddisfatto, perchè in quel momento si materializzano gli elementi "certi e precisi" della sua irrecuperabilità
I componenti negativi deducibili in presenza di elementi certi e precisi vanno imputati all’esercizio in cui si manifesta oggettivamente la certezza richiesta; la scelta dell’esercizio non può essere rimessa alla convenienza del contribuente.
D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, art. 18
gli amministratori che, una volta compiuta, comporta l'obbligo di iscrivere detti titoli nel documento contabile secondo il criterio del costo
Per le partecipazioni classificate come immobilizzazioni finanziarie, la scelta contabile di destinarle durevolmente all’attività d’impresa comporta l’iscrizione secondo il criterio del costo.
Codice civile, art. 2426, n. 3
l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i nn. 1 e 3 deve essere iscritta a tale minore valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata
La svalutazione di un’immobilizzazione è giustificata quando il minor valore è durevole; la rettifica non può essere mantenuta se vengono meno le ragioni che la giustificavano.
il valore unitario va ridotto "in misura proporzionalmente corrispondente alle diminuzioni patrimoniali risultanti dal confronto fra l'ultimo bilancio regolarmente approvato dalle società o enti emittenti anteriormente alla data in cui le azioni vennero acquistate e l'ultimo bilancio o, se successive, le deliberazioni di riduzione del capitale per perdite"
Per la valutazione fiscale delle azioni e dei titoli similari a fine esercizio, la riduzione del valore deve corrispondere proporzionalmente alle diminuzioni patrimoniali rilevanti secondo i bilanci e le eventuali deliberazioni di riduzione del capitale.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 74, comma 3, nel testo applicabile ratione temporis
le altre spese ad utilizzazione pluriennale sono deducibili fiscalmente nei limiti della quota imputata a conto economico in ciascun esercizio
Le spese a utilizzazione pluriennale sono deducibili nei singoli esercizi entro la quota imputata a conto economico. Nel caso concreto, però, la censura dell’Agenzia è stata respinta perché muoveva dall’erroneo presupposto che la decisione regionale avesse qualificato le spese per il software come spese di studi e ricerche.
Massime di principio
- La deduzione di una perdita o svalutazione deve essere riferita all’esercizio in cui i presupposti richiesti risultano oggettivamente manifesti; il contribuente non può rinviare a un esercizio successivo una perdita già certa per scegliere il periodo fiscalmente più conveniente.
- Le perdite di una partecipata non giustificano automaticamente la svalutazione della partecipazione: occorre che la diminuzione di valore sia durevole e che la rettifica sia coerente con i bilanci e con le valutazioni effettuate negli esercizi precedenti.
- Una motivazione che riproduce un atto di parte non è, per questo solo fatto, nulla: conta che il percorso decisorio sia chiaro, esaustivo e attribuibile al giudice.
- Un motivo di impugnazione deve confrontarsi con la concreta ragione della decisione; se parte da una qualificazione giuridica o fattuale diversa da quella adottata dal giudice, può essere respinto perché non pertinente.
- Il quesito di diritto, quando richiesto, deve essere collegato alla fattispecie concreta e corrispondere alle questioni effettivamente sviluppate nel motivo; una domanda astratta o non coerente può comportare l’inammissibilità.
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