Sentenza del 29/12/2016 n. 27334 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava la cartella emessa dopo il passaggio in giudicato della sentenza d'appello che aveva confermato la legittimità della rettifica fiscale. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione sosteneva che la riscossione fosse soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, e che tale termine fosse decorso.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva respinto l'impugnazione della cartella. Ha ritenuto applicabile il termine decennale di prescrizione, decorrente dal passaggio in giudicato, poiché il giudice aveva respinto integralmente il ricorso del contribuente e non occorreva un'ulteriore attività di determinazione dell'imposta. Le spese della fase di legittimità sono state poste a carico della società ricorrente e liquidate in 10.000 euro, oltre spese forfettarie e oneri di legge, in favore di Equitalia Sud; nessuna liquidazione è stata disposta in favore dell'Agenzia delle Entrate, non avendo questa utilmente esercitato il diritto di difesa.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 78
In tema d'imposta di registro e di INVIM, il credito erariale può essere riscosso nel termine decennale di prescrizione, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 78, ove non sia necessaria alcuna ulteriore attività di determinazione dell'imposta per avere il giudice rigettato integralmente il ricorso del contribuente (come è, appunto, nel caso di specie) o, in caso di accoglimento parziale, provveduto alla relativa quantificazione
Quando la sentenza passata in giudicato rigetta integralmente il ricorso o quantifica l'imposta dovuta in caso di accoglimento parziale, il credito erariale può essere riscosso entro dieci anni dal giudicato, senza applicare il termine di decadenza invocato per la cartella.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 (già art. 17)
il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17 (ora art. 25), si riferisce ai soli crediti derivanti da atti divenuti definitivi per omessa impugnazione
Il termine previsto per la riscossione ai sensi di questa disposizione riguarda i crediti fondati su atti divenuti definitivi perché non impugnati; non si applica, secondo la decisione, al credito la cui debenza è stata definita da una sentenza passata in giudicato.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76
dello stesso D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, nel prevedere il termine triennale di decadenza dal passaggio in giudicato della sentenza, tende ad accelerare non l'attività di riscossione, ma quella ulteriore di determinazione dell'imposta ed ha, perciò, carattere residuale, concernendo la sola ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria debba procedere ad un ulteriore accertamento
Il termine triennale è residuale e riguarda l'ulteriore determinazione dell'imposta richiesta all'Amministrazione, non la riscossione di un credito già definito dal giudicato.
Massime di principio
- Se il giudice rigetta integralmente il ricorso tributario e non è necessaria un'ulteriore liquidazione dell'imposta, la riscossione del credito definito dal giudicato è soggetta alla prescrizione decennale decorrente dal passaggio in giudicato.
- Il termine di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 non va automaticamente applicato ai crediti definiti da una sentenza: secondo il principio richiamato, esso concerne i crediti derivanti da atti divenuti definitivi per mancata impugnazione.
- Il termine triennale previsto per l'attività successiva al giudicato attiene all'ulteriore determinazione dell'imposta e opera quando l'Amministrazione deve compiere un nuovo accertamento; non sostituisce il termine di prescrizione della riscossione quando l'imposta è già determinata.
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