Sentenza del 29/12/2016 n. 406 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari che aveva dichiarato cessata la materia del contendere relativamente agli avvisi TARSU per gli anni 2002-2007, dopo l'annullamento in autotutela degli atti impositivi. L'Ente ha sostenuto, da un lato, che il ricorso originario della società fosse inammissibile per mancata sottoscrizione ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 546/1992; dall'altro, che l'annullamento dell'avviso relativo all'anno 2002 fosse dovuto a un mero errore materiale, poiché i lavori sull'immobile avevano riguardato soltanto il periodo 2003-2007.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato integralmente l'appello. Il motivo relativo alla mancata sottoscrizione è stato dichiarato inammissibile perché proposto per la prima volta in appello, in violazione dell'art. 57 del D.Lgs. 546/1992. Anche il motivo di merito è stato respinto: il Comune aveva annullato espressamente gli atti impositivi oggetto del giudizio e il giudice di primo grado si era limitato a prendere atto di tale annullamento. L'autotutela determina la cessazione dell'efficacia dell'atto impositivo, che non può essere fatto rivivere mediante un semplice appello. Il Comune avrebbe potuto eventualmente adottare un nuovo atto impositivo, da notificare autonomamente e nel rispetto dei relativi termini. Il Comune è stato condannato al pagamento di 500 euro per le spese di causa in favore della società appellata.
Norme richiamate
Art. 18, comma 3, D.Lgs. 546/1992
mancata sottoscrizione dell'atto introduttivo del giudizio
Il difetto di sottoscrizione del ricorso può rilevare ai fini dell'inammissibilità, ma la relativa eccezione, se non proposta nel giudizio di primo grado, non può essere introdotta per la prima volta in appello.
Art. 57, D.Lgs. 546/1992
divieto di proporre domande nuove in appello
In appello non possono essere introdotte eccezioni o questioni nuove che non siano state dedotte nel giudizio di primo grado; per questo il motivo sulla sottoscrizione è stato dichiarato inammissibile.
Art. 7, Legge 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente
L'autotutela è riconosciuta come strumento attraverso il quale l'Amministrazione può correggere o annullare i propri atti, contribuendo a prevenire o definire il contenzioso tributario.
Cassazione, ordinanza n. 1643 del 24 gennaio 2013
Quando l'Amministrazione annulla in autotutela un atto impositivo impugnato, l'atto cessa di esistere e il giudizio sul merito perde il proprio oggetto, con conseguente cessazione della materia del contendere. L'atto annullato non può essere ripristinato mediante l'appello.
Massime di principio
- Se l'Amministrazione annulla in autotutela l'atto impositivo oggetto del ricorso, il giudice deve normalmente prendere atto della cessazione della materia del contendere, perché l'atto non è più efficace né esistente ai fini dell'imposizione.
- Un errore materiale o una svista dell'Ufficio non consente, di regola, di far rivivere l'atto già annullato attraverso una semplice memoria o un'impugnazione. Per recuperare la pretesa fiscale occorre adottare e notificare un nuovo atto, se ancora possibile secondo legge.
- Le eccezioni processuali devono essere sollevate tempestivamente nel primo grado di giudizio; introdurle per la prima volta in appello può comportarne l'inammissibilità.
- Il contribuente può beneficiare dell'annullamento in autotutela anche quando il processo è già pendente, poiché l'annullamento elimina l'efficacia dell'atto e normalmente determina la cessazione della controversia sul merito.
- Restano eventualmente controverse le questioni non definite dall'autotutela, come la liquidazione delle spese processuali.
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