Sentenza del 29/12/2016 n. 310 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato alla società un avviso di accertamento con cinque rilievi, recuperando a tassazione ricavi non dichiarati per 500.199 euro e disconoscendo costi non di competenza, non inerenti o non documentati. La società aveva impugnato l'atto sostenendo il difetto di motivazione, ottenendo l'accoglimento integrale del ricorso in primo grado. La Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione con una motivazione generica, limitandosi ad affermare che l'accertamento si fondava su semplici presunzioni e fragili elementi probatori, senza esaminare le singole contestazioni dell'Ufficio e le ragioni poste a fondamento delle riprese fiscali. L'Agenzia ha quindi denunciato, in primo luogo, la nullità della sentenza per motivazione apparente e, inoltre, la violazione delle norme sul potere del giudice tributario di decidere parzialmente la controversia e delle disposizioni in materia di accertamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, riconoscendo che la motivazione della sentenza della Commissione tributaria regionale era meramente apparente, generica e priva dell'indicazione del percorso logico seguito. Gli altri due motivi dell'Agenzia e il ricorso incidentale della società sulle spese sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
requisiti della sentenza e obbligo di motivazione
La motivazione deve essere effettiva e consentire di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice. Una motivazione composta da formule generiche, tautologiche o meramente apparenti equivale a una violazione di legge.
Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c.
ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e per nullità della sentenza o del procedimento
La Corte può cassare la sentenza quando il giudice di merito applica erroneamente la legge oppure quando la decisione è affetta da un vizio processuale, quale una motivazione apparente.
Art. 2 e art. 35, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992
giurisdizione tributaria e contenuto della decisione
Le disposizioni riguardano i poteri decisori del giudice tributario e la possibilità di definire la controversia anche in modo parziale. La Corte non ha esaminato nel merito tali questioni perché le ha dichiarate assorbite, a seguito dell'accoglimento del motivo sulla motivazione apparente.
Art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992
spese del giudizio tributario
La questione relativa alla compensazione delle spese è stata dichiarata assorbita poiché la sentenza di merito è stata cassata per vizio di motivazione.
D.P.R. n. 600/1973
disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi
Il motivo di ricorso relativo alla disciplina dell'accertamento non è stato esaminato dalla Corte, essendo stato dichiarato assorbito.
Massime di principio
- Una sentenza tributaria non può limitarsi ad affermare che l'accertamento si fonda su presunzioni deboli o che il contribuente ha prodotto documenti favorevoli: deve esaminare le singole riprese fiscali, le censure delle parti e gli elementi probatori rilevanti.
- La motivazione è apparente quando utilizza formule astratte o stereotipate che non permettono di ricostruire il ragionamento del giudice. In tal caso la sentenza può essere cassata, anche senza una valutazione definitiva sulla fondatezza dell'accertamento.
- Quando la Cassazione cassa con rinvio per vizio di motivazione, la controversia torna al giudice di merito, che deve riesaminare i fatti e fornire una motivazione completa; non significa necessariamente che abbia già vinto definitivamente una delle parti sul merito fiscale.
- Le ulteriori questioni, comprese quelle relative alla possibilità di ridurre parzialmente l'accertamento e alle spese processuali, possono essere dichiarate assorbite se la decisione viene annullata per un vizio preliminare della motivazione.
- Nei contenziosi fiscali con più rilievi, è essenziale che sia l'avviso di accertamento sia la sentenza affrontino separatamente ciascun componente del reddito, costo o ricavo contestato, indicando fatti, prove e ragioni giuridiche.
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