Cassazione Civile, Ordinanza n. 18058/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2015 nei confronti di due società, una aderente al consolidato fiscale della seconda, recuperando a tassazione maggior reddito per effetto dell'applicazione del valore normale nelle cessioni di merci verso una società monegasca (Agriland S.A.M.) nell'ambito della disciplina sul transfer pricing ex art. 110, comma 7, TUIR. Secondo l'Ufficio, la Domori controllava Agriland e quindi i prezzi infragruppo dovevano essere sostituiti dal valore normale. I giudici di merito avevano respinto la pretesa. In cassazione l'Agenzia deduceva, con il primo motivo, violazione dell'art. 110, comma 7, TUIR e delle norme richiamate, sostenendo che la modifica normativa del 2017 e il d.m. 14 maggio 2018 non avevano efficacia retroattiva, e che la nozione di controllo rilevante doveva comunque essere interpretata in senso più ampio rispetto all'art. 2359 c.c., ma sempre alla luce del diritto vivente; con il secondo motivo denunciava motivazione apparente per mancata considerazione dei presupposti del transfer pricing anche nell'ipotesi di applicazione della disciplina successiva. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che la novella del 2017 è innovativa e non retroattiva, ma che la sentenza impugnata, pur richiamando l'art. 2359 c.c., aveva in concreto accertato la sussistenza o meno di una stabile influenza economica secondo il previgente criterio applicabile ratione temporis; ha inoltre affermato che l'onere di provare tale influenza grava sull'Amministrazione e che i rilievi dell'Agenzia miravano in realtà a una rivalutazione del merito. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha confermato la decisione di merito favorevole alle contribuenti, riconoscendo che, per l'anno 2015, doveva applicarsi la disciplina previgente dell'art. 110, comma 7, TUIR, ma che la sentenza impugnata aveva correttamente escluso, in fatto, la prova di una stabile influenza economica o di vincoli idonei a integrare il controllo rilevante ai fini del transfer pricing. La Corte ha anche disposto la condanna dell'Amministrazione alle spese e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato per le amministrazioni dello Stato.
Norme richiamate
La Corte ribadisce che la modifica introdotta dalla L. n. 50/2017 e integrata dal d.m. 14 maggio 2018 ha natura innovativa e non si applica retroattivamente; per le annualità precedenti continua a valere il previgente criterio della stabile influenza economica ai fini del transfer pricing.
art. 59, L. n. 50/2017
È indicato come fonte della modifica dell'art. 110, comma 7, TUIR, ma senza efficacia retroattiva.
d.m. Finanze 14 maggio 2018
La Corte lo considera disciplina secondaria integrativa della nuova formulazione dell'art. 110, comma 7, TUIR, coerente con la novella innovativa e non applicabile retroattivamente.
La nozione di controllo qui richiamata viene considerata dalla Corte come criterio più vincolato e corrispondente alla disciplina nuova; non è il parametro applicabile alla fattispecie del 2015.
art. 11 preleggi
Richiamato nel motivo dell'Agenzia per sostenere questioni interpretative sulla non retroattività della disciplina.
art. 1, comma 2, L. n. 212/2000
Richiamato nel motivo dell'Agenzia, senza una specifica autonoma elaborazione nel decisum.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude l'ulteriore contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, richiamando la prenotazione a debito e la relativa esenzione.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha introdotto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Cass. n. 8130/2016
Citata dall'Agenzia per sostenere l'ampiezza della nozione di controllo in materia fiscale e l'inadeguatezza dell'art. 2359 c.c. come criterio esclusivo.
Cass. n. 15688/2022
Richiamata dalla Corte per confermare implicitamente che, per annualità anteriori alla novella, continua ad applicarsi il previgente testo dell'art. 110, comma 7, TUIR.
Cass. n. 778/2016
Richiamata per escludere l'ulteriore contributo unificato nei confronti delle amministrazioni statali.
Massime di principio
- In materia di transfer pricing, la disciplina introdotta dalla modifica dell'art. 110, comma 7, TUIR e dal relativo decreto attuativo ha natura innovativa e non retroagisce alle annualità anteriori alla sua entrata in vigore.
- Per i periodi d'imposta anteriori alla novella, il controllo rilevante ai fini del transfer pricing va accertato secondo il previgente criterio della stabile influenza economica, più elastico rispetto al parametro civilistico dell'art. 2359 c.c.
- La prova della stabile influenza economica, ove necessaria ai fini dell'applicazione della rettifica fiscale, grava sull'Amministrazione finanziaria.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del merito o delle circostanze fattuali già apprezzate dal giudice di merito, se la motivazione affronta i fatti decisivi e non presenta vizi denunciabili come motivazione apparente.
- L'ulteriore contributo unificato non si applica alle amministrazioni dello Stato che agiscono con il meccanismo della prenotazione a debito.
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