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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20622/2022 del 28/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti della società un avviso di accertamento IVA per l'anno 2008, fondato sull'art. 60-bis del d.P.R. n. 633/1972, contestando che l'acquisto di veicoli usati da una società cedente fosse avvenuto a prezzi inferiori a quelli praticati dalla medesima cedente. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente, ritenendo l'avviso carente di motivazione perché privo di un dettagliato elenco delle singole operazioni e, inoltre, non dimostrata la cessione a prezzo inferiore al valore normale con presunzioni gravi, precise e concordanti. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 56 d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2700 c.c., sostenendo che la contribuente conosceva già le ragioni della pretesa e che il processo verbale di constatazione notificato alla cedente era assistito da fede privilegiata; 2) violazione dell'art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972, per erronea esclusione dei presupposti della responsabilità solidale del cessionario; 3) violazione dell'art. 2697 c.c., per errata valutazione dell'onere e della prova della cessione a prezzo inferiore al normale.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la CTR non aveva deciso sulla sola conoscenza, da parte della cessionaria, del processo verbale redatto nei confronti della cedente, ma aveva compiuto un accertamento in fatto sulla genericità dell'avviso di accertamento e sulla mancata esposizione dei presupposti di fatto della pretesa. Inoltre, il motivo era privo di specificità, poiché l'Agenzia non aveva riprodotto il contenuto del verbale né aveva consentito alla Corte di verificare la sufficienza motivazionale dell'atto per relationem. Rigettato il primo motivo, la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi secondo e terzo per difetto di interesse, poiché attinenti al merito e presupponenti la validità dell'avviso di accertamento sotto il profilo motivazionale. Il ricorso è stato quindi rigettato e l'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore della società controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 60-bis, d.P.R. n. 633/1972

    La norma è richiamata come base della responsabilità del cessionario per acquisti effettuati a prezzi inferiori al valore normale; tuttavia, nel caso concreto, l'esame dei presupposti sostanziali resta assorbito dalla carenza di motivazione dell'avviso di accertamento.

  • art. 56, d.P.R. n. 633/1972

    Invocato come norma sulla motivazione dell'atto impositivo; la Corte non accoglie la censura dell'Ufficio perché il motivo non si confronta con la reale ratio decidendi della CTR e difetta di specificità.

  • art. 2700 c.c.

    La fede privilegiata del processo verbale di constatazione è richiamata dall'Agenzia, ma la Corte osserva che, non essendo stato riprodotto il contenuto del verbale, tale richiamo non consente di superare il vizio di specificità del motivo.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato con riferimento al riparto dell'onere della prova sulla cessione a prezzo inferiore, ma la questione è dichiarata inammissibile per difetto di interesse dopo il rigetto della censura sulla motivazione.

  • art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c.

    È la norma processuale utilizzata per articolare i motivi di ricorso per violazione di legge.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura deve colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; se il motivo si appunta su un profilo diverso da quello effettivamente decisivo, esso è infondato o inidoneo a sostenere la cassazione.
  • Chi deduce la sufficienza di una motivazione per relationem deve riprodurre o indicare in modo puntuale il contenuto dell'atto richiamato, così da consentire alla Corte di verificare se l'atto impositivo sia effettivamente autosufficiente sul piano motivazionale.
  • Il richiamo alla fede privilegiata del processo verbale di constatazione non basta, da solo, a superare una statuizione di genericità dell'avviso di accertamento, se il contenuto dell'atto non è portato specificamente all'esame della Corte.
  • Quando viene rigettata la censura concernente la motivazione dell'atto impositivo, restano inammissibili per difetto di interesse i motivi che presuppongono la validità dell'atto sul piano formale e che investono solo questioni di merito.
  • La deduzione della violazione dell'onere della prova o dei presupposti sostanziali dell'accertamento presuppone che sia previamente superato il vaglio sulla regolare motivazione dell'atto; altrimenti tali questioni restano assorbite.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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