Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27471/2025 del 14/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Il cliente aveva intrattenuto con la banca diversi rapporti di conto corrente; su uno di essi risultavano eseguite, tra il 15 marzo 2000 e il 31 dicembre 2001, numerose operazioni in titoli e derivati per importi molto elevati, con esito finale negativo. Lamentava che tali operazioni non fossero state impartite da lui, ma eseguite autonomamente da dipendenti della banca; sosteneva inoltre che solo il 13 settembre 2001 gli fosse stato fatto sottoscrivere l’atto integrativo per la negoziazione di derivati. In base alla dedotta violazione della disciplina dell’intermediazione finanziaria e del regolamento Consob, chiedeva la declaratoria di nullità, invalidità, inesistenza o inefficacia delle operazioni e la condanna della banca alla restituzione delle somme perdute e al risarcimento del danno. Dopo un primo accoglimento parziale in tribunale, la corte d’appello, in sede di rinvio, ha respinto integralmente le domande ritenendo che l’art. 3 del contratto quadro non imponesse la forma scritta ad substantiam per i singoli ordini, che potessero esservi ordini orali e che, sulla base di elementi indiziari, anche le operazioni prive di ordine scritto fossero state comunque disposte dal cliente. Nel ricorso per cassazione sono stati formulati sei motivi: 1) violazione del decisum della precedente cassazione e error in procedendo; 2) violazione dell’art. 1352 c.c. per errata interpretazione della clausola contrattuale sulla forma degli ordini; 3) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per uso indebito delle presunzioni semplici; 4) violazione degli artt. 323, 324 e 346 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. per asserito giudicato interno sulle domande non accolte; 5) errata interpretazione del decisum rescindente quanto all’oggetto del giudizio di rinvio; 6) ulteriore violazione degli artt. 323, 324 e 346 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. per il supposto giudicato sulla richiesta di nuova consulenza tecnica d’ufficio. La Corte di cassazione non ha esaminato il merito dei motivi perché ha rilevato che il ricorso era improcedibile: il ricorrente aveva allegato che la sentenza impugnata gli era stata notificata, ma non aveva depositato la copia autentica notificata della sentenza entro il termine di legge; la notifica del ricorso era inoltre avvenuta oltre il termine breve decorrente dalla pubblicazione della sentenza. Da ciò è derivata la condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato დამატivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione, perché il ricorrente aveva dedotto la notificazione della sentenza impugnata ma non aveva depositato la copia autentica notificata del provvedimento, e la notificazione del ricorso era avvenuta oltre il termine breve di impugnazione. Ne è conseguita la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e l’ordine di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto. Tutti i motivi sono rimasti assorbiti senza esame nel merito.

Norme richiamate

  • art. 23 d.lgs. 58/1998

    la forma scritta a pena di nullità riguarda il contratto quadro di intermediazione, non i singoli ordini di investimento, salvo diversa pattuizione contrattuale.

  • art. 1352 c.c.

    invocato per sostenere che la clausola contrattuale imponesse una forma convenzionale per gli ordini; la Corte d’appello aveva escluso che la clausola avesse tale significato.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato come parametro della disciplina delle presunzioni semplici, censurando l’uso del ragionamento presuntivo da parte del giudice di merito.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato come norma sulla gravità, precisione e concordanza delle presunzioni; il ricorrente lamentava il suo erroneo impiego.

  • art. 323 c.p.c.

    richiamato per sostenere l’erronea formazione del giudicato interno.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per contestare la formazione del giudicato interno sulle domande o questioni dedotte.

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla devoluzione delle questioni non riproposte in appello.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato quale norma sull’efficacia del giudicato sostanziale.

  • art. 325 c.p.c.

    individua il termine breve di impugnazione che decorre dalla notificazione della sentenza.

  • art. 369 c.p.c.

    impone il deposito della copia autentica della sentenza impugnata e, se notificata, della relata di notifica; la mancata produzione determina improcedibilità.

  • art. 372 c.p.c.

    consente il deposito successivo di documenti nei limiti indicati dalla Corte.

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato per la tipologia dei motivi di ricorso dedotti.

  • art. 6 CEDU

    la declaratoria di improcedibilità non è stata ritenuta in contrasto con il diritto di accesso al giudice, perché sanzione processuale proporzionata allo scopo di celerità del giudizio di cassazione.

  • D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente deduce o comunque allega che la sentenza impugnata gli è stata notificata, opera il termine breve di impugnazione e, ai fini dell’ammissibilità/procedibilità del ricorso, egli deve depositare la copia autentica della sentenza notificata con la relata di notifica entro il termine previsto dall’art. 369 c.p.c.
  • La mancanza del deposito della sentenza notificata o della relativa relata comporta improcedibilità del ricorso, senza che rilevi che la notificazione del ricorso sia avvenuta entro il termine breve, né che la relata risulti nel fascicolo d’ufficio o prodotta dalla controparte.
  • Nel giudizio di cassazione, la declaratoria di improcedibilità preclude l’esame del ricorso e impedisce anche il vaglio di eventuali profili di inammissibilità o delle eccezioni formulate dalla parte resistente.
  • In materia di servizi di investimento, la forma scritta a pena di nullità riguarda il contratto quadro; i singoli ordini possono non richiedere la forma scritta, salvo che il contratto o una specifica pattuizione impongano diversamente.
  • Se il contratto quadro o una clausola pattizia prevedono modalità formali per il conferimento degli ordini, il giudice deve interpretare la pattuizione secondo il suo tenore letterale e verificare se essa configuri una forma convenzionale vincolante per gli ordini successivi.
  • L’accertamento dell’esistenza di ordini impartiti all’intermediario può essere compiuto anche mediante presunzioni semplici, purché il ragionamento presuntivo rispetti i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.