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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32585/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Grimaldi ha impugnato l'ordinanza del 12/10/2022 del Tribunale di sorveglianza di Salerno che aveva rigettato il reclamo ex art. 69-bis, comma 3, L. 26/07/1975 n.354 avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza (1 febbraio 2022) con il quale era stata negata la liberazione anticipata con riferimento ai semestri compresi tra il 30/06/2017 e il 30/06/2019. Il rigetto si fondava su più trasgressioni alle prescrizioni: il 12/05/2018 sorpreso dai Carabinieri agli arresti domiciliari durante una conversazione telefonica in violazione dell'ordinanza cautelare; il 19/12/2018 presumibile coinvolgimento in cessione di stupefacenti; il 3 e l'8/02/2019 sorpreso in compagnia di persone non conviventi nonostante il divieto di comunicare con terzi. Il ricorrente ha contestato che il Tribunale non abbia valutato adeguatamente la gravità concreta delle condotte, abbia omesso di considerare che per alcuni episodi non erano stati avviati procedimenti penali e si sarebbe limitato a condividere le valutazioni del giudicante d'appello senza fornire motivazione specifica, chiedendo comunque motivazione per i semestri in cui non erano contestate violazioni.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, in base all'analisi unitaria delle condotte nei semestri considerati, le molteplici trasgressioni dimostrano la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'assenza del requisito della regolarità della condotta necessario per la liberazione anticipata. Ha inoltre ricordato che la valutazione, pur effettuata per semestri, può tenere conto di violazioni che denotino l'inefficacia del trattamento anche su semestri diversi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 69-bis, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354

    Norma procedurale riferita al reclamo avverso i provvedimenti del Magistrato di sorveglianza; impiegata quale base procedurale del reclamo proposto dal ricorrente.

  • art. 54 Ordinamento penitenziario

    Il beneficio della liberazione anticipata richiede non solo osservanza formale delle regole, ma una condotta concreta e partecipativa sintomatica di adesione al percorso rieducativo; la mancanza di tale partecipazione o la presenza di trasgressioni anche non sanzionate penalmente può escludere il beneficio.

  • art. 103 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230

    Citato nel ricorso in riferimento a criteri organizzativi/disciplinari del regime detentivo; la sentenza non individua applicazioni particolari oltre il richiamo normativo generale.

  • art. 388 cod. pen.

    Riferito dal ricorrente riguardo al fatto del 12/05/2018 (presunta violazione degli arresti domiciliari); la Corte osserva che l'assenza di procedimento penale non impedisce che la condotta rilevi ai fini della valutazione complessiva della regolarità.

  • art. 73 DPR 9 ottobre 1990, n. 309

    Richiamato in relazione al presunto episodio di cessione di stupefacenti del 19/12/2018; anche se non seguito da procedimento penale, la circostanza è stata valutata quale elemento ostativo al riconoscimento del beneficio.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Richiamato perché il Tribunale di sorveglianza, nella valutazione delle condotte del 3 e 8/02/2019, ha condiviso valutazioni emerse nell'ambito dell'appello ex art. 310; la Corte ha ritenuto le argomentazioni del Tribunale sufficientemente motivate.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016 (Bastone)

    Principio secondo cui la valutazione frazionata per semestri non esclude che una violazione manifestante l'assenza di effetti positivi dell'opera di rieducazione possa riflettersi negativamente anche su semestri diversi da quello in cui è avvenuta.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma dovuta alla Cassa delle ammende.

  • Corte costituzionale, n. 186 del 13/06/2000

    Riferimento utilizzato per motivare la quantificazione della somma alla Cassa delle ammende e per escludere che il ricorso sia stato proposto in evidente colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Per ottenere la liberazione anticipata ai sensi dell'art. 54 O.P. è richiesta una partecipazione attiva e concreta al percorso rieducativo, non una mera osservanza formale delle regole.
  • Condotte che violino le prescrizioni detentive (anche se non sempre sfociate in procedimento penale) possono incidere negativamente sulla valutazione della regolarità della condotta e precludere il beneficio.
  • La valutazione del comportamento è globale e, sebbene effettuata per semestri, una violazione significativa può influenzare il giudizio su semestri antecedenti o successivi.
  • Il giudice deve motivare adeguatamente la valutazione complessiva; tuttavia, la mera elencazione di violazioni può essere sufficiente se dal complesso emerge la mancata adesione all'opera rieducativa.
  • La proposizione di ricorso manifestamente infondata o inammissibile può comportare condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende ai sensi delle norme procedurali.

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