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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32326/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Colarieti ha impugnato l'ordinanza del 3-19 maggio 2022 della Corte di Appello di Roma che aveva rigettato la sua richiesta di riparazione per ingiusta detenzione (arresti domiciliari dall'8/11/2012 al 26/4/2013) relativamente a un'indagine per corruzione poi riqualificata e per la quale è stato assolto definitivamente il 10/7/2019. Il ricorrente censura la motivazione dell'ordinanza per violazione di legge (richiamando l'art. 314 c.p.p.) e per difetto/contraddittorietà di motivazione: sostiene che il giudice della riparazione ha illegittimamente ritenuto sussistente una colpa grave concausativa della detenzione, valorizzando comportamenti deontologicamente scorretti (uso auto, assunzione della moglie, frequentazioni con l'imprenditore De Berardinis) che sarebbero invece inesistenti o travisati, e non avrebbe adeguatamente confrontato la decisione con l'annullamento dell'ordinanza cautelare da parte della Cassazione e con la successiva sentenza di assoluzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata contenesse motivazione sufficiente e non illogica nel ritenere che determinate condotte extrac processuali (compensi/favori ricevuti dall'imprenditore, cessione di personale delle cooperative alla struttura riconducibile al ricorrente, aggiudicazione 'sospetta' di servizi) potessero essere valutate come concausative, insieme all'errore dell'Autorità giudiziaria, della limitazione della libertà personale, ostando così al riconoscimento della riparazione. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in tema di riparazione per ingiusta detenzione. La Corte non ha ritenuto violata la disciplina della riparazione, perché ha considerato che la sussistenza di profili di colpa extracprocessuale del detenuto può ostare al riconoscimento dell'indennizzo quando vi sia adeguata motivazione della loro idoneità a essere interpretati come indizi di colpevolezza e in relazione di concausalità con la misura restrittiva.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato nel provvedimento in relazione alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e alla verifica dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non ricorresse l'ipotesi di assenza di colpa per giustificare l'esenzione dalle spese, motivando la condanna alle spese e alla sanzione.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principio applicato)

    La Corte ha applicato il consolidato principio secondo cui il giudice della riparazione può negare l'indennizzo se emergono comportamenti extracprocessuali dell'imputato (frequentazioni ambigue, condotte deontologicamente scorrette, rapporti con soggetti gravati da precedenti) che, adeguatamente motivati, risultino oggettivamente idonei a essere interpretati come indizi di colpevolezza e in relazione di concausalità con la misura cautelare.

  • Corte Costituzionale, sent. n.186/2000

    Sentenza richiamata in relazione al principio sull'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte di Cassazione ha considerato la richiamata giurisprudenza costituzionale senza ravvisare i presupposti per escludere la colpa che giustificasse l'inammissibilità.

Massime di principio

  • L'assoluzione o la dichiarazione di inesistenza del fatto non determinerà automaticamente il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione: il giudice valuta anche eventuali comportamenti extracprocessuali che possano aver avuto rilievo nella adozione della misura.
  • Per ottenere la riparazione è fondamentale non solo dimostrare l'ingiustizia della detenzione, ma anche confutare in modo puntuale e documentato ogni censura su condotte personali che il giudice può ritenere concausative della misura.
  • Il giudice della riparazione può legittimamente basare la decisione su elementi estranei al capo d'imputazione originario se sono oggettivamente collegabili alla percezione pubblica di contiguità o a indizi di colpevolezza: tali elementi devono essere però adeguatamente motivati.
  • Errori o svista formali nella stesura dell'ordinanza (es. appunti residui) non implicano di per sé nullità quando la struttura argomentativa complessiva risulta chiara e adeguata.
  • Chi impugna una decisione di rigetto deve confrontarsi esplicitamente con tutti i passaggi decisivi della motivazione del giudice di merito; omissioni su punti rilevanti riducono le chance di accoglimento in Cassazione.
  • Nelle vicende che coinvolgono rapporti tra pubblici amministratori e imprenditori, la Corte presta attenzione a fatti che possano configurare 'favori' o scambi di utilità (uso di beni, impieghi di personale, affidamenti di servizi) come elementi valutabili nella misura della colpa concausativa.

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