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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32327/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva applicato gli arresti domiciliari, denunciando violazione di legge, errata applicazione della normativa penale e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria. In particolare si è sostenuto che la condotta della Cuccurullo (tentativo di rifugiarsi in casa, paura per la presenza di persone in abiti civili, assenza di conoscenza della presenza dell'arma, convivenza occasionale) costituiva al più connivenza non punibile e non prova di un contributo morale o materiale alla detenzione di stupefacenti e dell'arma; inoltre si è rilevato che il compagno si era assunto la responsabilità dei fatti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero riconducibili a una rivalutazione dei fatti e non a vizi di diritto o a manifesta illogicità della motivazione. Ha confermato la valutazione del Tribunale di Napoli secondo cui la condotta dell'imputata è stata attiva (tentativo di impedire l'accesso degli agenti, distrazione durante la perquisizione) e quindi idonea a costituire apporto concorsuale alla detenzione di stupefacenti (capo a). Quanto all'arma (capo b), il Tribunale ha ricavato conoscenza e collaborazione dall'uso quotidiano del cassetto in cui l'arma era nascosta, ritenendo che tale accesso implicasse consapevolezza e possibilità di occultamento. Per tali ragioni la gravità indiziaria è stata ritenuta sussistente per tutti i capi contestati; il ricorso difensivo è stato quindi rigettato come inammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 110 e art. 81

    Art. 110 (concorso di persone nel reato) e art. 81 (aggravanti) sono stati evocati per qualificare la responsabilità concorsuale della Cuccurullo in relazione ai reati contestati; la Corte ha ritenuto che atti volti a ostacolare l'azione delle forze dell'ordine possano costituire contributo concorsuale, anche morale

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, commi 1 e 4

    Norma sulle sostanze stupefacenti: la Corte e il Tribunale hanno considerato la detenzione di droga, bilancini e denaro in mazzetti come elementi sintomatici dell'attività di spaccio e la condotta dell'imputata come apporto volto a occultare tale materiale, idoneo a integrare concorso nel reato

  • Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 23

    Normativa sulle armi: il Tribunale ha ritenuto che la presenza di un'arma clandestina e la sua collocazione in un cassetto di uso quotidiano della donna possano far presumere la sua consapevolezza e connivenza nella detenzione illecita dell'arma

  • Codice penale, art. 648

    Art. 648 (ricettazione) è stato richiamato in relazione all'arma clandestina; la Corte ha ritenuto plausibile la qualificazione in concorso rispetto alla singolare modalità di occultamento e uso del luogo in cui l'arma era nascosta

  • Disp. att. cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; citata limitatamente alle operazioni formali a seguito della pronuncia

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per rimettere in discussione la ricostruzione di fatto fatta dal giudice di merito: il ricorso è ammissibile solo per motivi di diritto o per manifesta illogicità della motivazione, non per una diversa valutazione degli elementi probatori
  • La mera convivenza con il detentore di droga non basta a dimostrare il concorso: è necessario un contributo attivo, morale o materiale, caratterizzato da consapevolezza e volontà di favorire l'illecito
  • Comportamenti diretti a impedire, ritardare o ostacolare l'accesso delle forze dell'ordine all'abitazione (tentativi di non far entrare gli agenti, distrarre durante la perquisizione, occultamento) costituiscono apporto causale rilevante e possono integrare il concorso nei reati di detenzione e spaccio
  • La conoscenza dell'esistenza di un'arma può essere desunta dalla sua collocazione in luoghi di uso quotidiano della persona (es. cassetto contenente indumenti intimi), sicché l'accesso costante al luogo dell'occultamento può configurare una forma di collaborazione o connivenza
  • In sede di decisione su misure cautelari, il giudice può basare la gravità indiziaria su indizi che, valutati nel loro insieme, appaiono idonei a giustificare la misura; tali valutazioni sono sindacabili in Cassazione solo nei limiti dei vizi di diritto o della manifesta illogicità

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