Cassazione Penale, Sentenza n. 32324/2023 del 26/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione in custodia cautelare in carcere (durata: 1 anno, 2 mesi e 14 giorni) in relazione a contestazioni per omicidio e concorso; dopo condanna in primo grado con rito abbreviato, il ricorrente fu assolto in appello (sentenza passata in giudicato). La Corte d'appello aveva rigettato la domanda di riparazione ritenendo che il comportamento del Nicosia fosse connotato da colpa grave ostativa (partecipazione quale mediatore a vicenda debitoria collegata a traffico di stupefacenti, presenza alla masseria il giorno dell'omicidio, dichiarazioni contraddittorie), e che tale comportamento avesse concorso a determinare l'adozione della misura cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza della Corte d'appello e rinviando per nuovo giudizio. La Cassazione ha stabilito che il giudice della riparazione deve effettuare una valutazione ex ante, autonoma rispetto al merito penale, volta a verificare se la condotta del ricorrente abbia effettivamente creato la "falsa apparenza" di responsabilità idonea a giustificare la misura cautelare. Nel caso concreto la sola partecipazione come mediatore, la parentela e la presenza sul luogo non sono state adeguatamente motivate dalla Corte territoriale come elementi tali da integrare colpa grave e da essere sinergicamente efficaci nella determinazione della custodia; pertanto mancava la prova che il comportamento del ricorrente avesse concretamente generato l'apparenza di coinvolgimento nell'omicidio. La pronuncia è quindi annullatoria con rinvio e rimanda alla Corte d'appello la regolamentazione delle spese.
Norme richiamate
art. 314, comma 1, cod. proc. pen.
Disciplina il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione. La Corte indica che il giudice della riparazione deve valutare ex ante e autonomamente se il comportamento del detenuto abbia dato o concorso a dar causa alla misura con dolo o colpa grave, non compiendo una valutazione di responsabilità penale ma verificando se tale comportamento abbia generato la falsa apparenza di configurabilità del reato.
artt. 110, 575, 577 n. 5 cod. pen. e connessi artt. aggravanti
art. 110, 575, 577 n. 5 cod. pen.; art. 61 cod. pen. n. 1 e 2; art. 7 L. n. 203 del 1991
Sono le norme sostanziali cui si riferivano le imputazioni (concorso, omicidio, aggravanti). La Cassazione osserva che, pur trattandosi della contestazione che giustificava la custodia, nel giudizio di riparazione non si valuta la colpevolezza sul merito ma se gli elementi relativi alla condotta del ricorrente abbiano effettivamente creato l'apparenza di reato alla base del provvedimento cautelare.
Massime di principio
- Nel giudizio per ingiusta detenzione il giudice della riparazione compie una valutazione ex ante e autonoma rispetto al merito penale: deve accertare se il comportamento del ricorrente abbia concretamente creato la "falsa apparenza" di responsabilità che ha indotto l'autorità a disporre la custodia.
- La valutazione non è una riedizione del processo: non si determina la colpevolezza penale, ma se la condotta del detenuto (dolo o colpa grave) ha contribuito a far apparire credibile la configurabilità del reato.
- La mera presenza sul luogo dei fatti, il ruolo di "mediatore" in una vicenda debitoria o il legame di parentela con soggetti indiziati non sono di per sé sufficienti a escludere il diritto alla riparazione: occorrono elementi specifici che dimostrino che tali comportamenti abbiano creato ex ante la seria apparenza di responsabilità.
- Dichiarazioni dell'indagato rese durante le indagini possono essere valutate, ma da sole, se contraddette o non corroborate, non bastano a fondare la colpa grave ostativa; il giudice deve motivare compiutamente la valutazione probatoria.
- Frequentazioni ambigue o contiguità con soggetti coinvolti in attività criminali possono integrare colpa grave solo se sia dimostrata la consapevolezza e l'assenza di necessità di tali rapporti (cioè non siano giustificati da necessità lecite).
- Se il giudice territoriale non espone un convincente percorso logico-motivazionale che colleghi specifiche condotte del ricorrente alla formazione della legittima apparenza del reato, la decisione di escludere la riparazione è annullabile e il giudizio va rimesso per nuovo esame.
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