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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32328/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui era stata respinta l'opposizione al rigetto della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il primo motivo denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 79, comma 3, in relazione agli artt. 91 e 96 T.U. spese di giustizia e vizi procedurali (art. 125, comma 3 c.p.p. e art. 99 DPR 115/2002): si contestava la motivazione apparente e apodittica del provvedimento, la mancata risposta a specifiche doglianze sulla portata del controllo del magistrato sull'autocertificazione (art. 96, comma 2), e l'omessa considerazione di circostanze quali il ritardato pagamento delle bollette e la percezione del Reddito di Cittadinanza. Il secondo motivo denunciava la illegittima condanna al versamento del contributo unificato richiamando art. 13 TUSG e art. 18.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito ai sensi dell'art. 96, comma 2, DPR 115/2002, che può respingere l'istanza quando risultino fondati motivi basati su dati indicativi del tenore di vita incompatibile con il reddito dichiarato. La Corte ha ritenuto logica e non censurabile la motivazione che ha richiamato spese documentate del nucleo familiare (es. canone di locazione annuo di euro 1.800 e consumi/tassa rifiuti per euro 2.000) a fronte di un reddito dichiarato di euro 3.700 e uscite complessive di euro 3.800. Ha affermato che il giudice può utilizzare presunzioni semplici e che l'assenza di prova del pagamento effettivo di tali uscite non è dirimente, essendo onere della parte fornire allegazioni contrarie. Quanto al contributo unificato, la Corte ha ritenuto legittimo l'obbligo imposto ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002, essendo l'opposizione svolta con rito sommario civile richiamato dall'art. 99, comma 3. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 115/2002, art. 99

    art. 99 d.P.R. 115/2002 (procedura di opposizione in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato)

    L'art. 99 consente la trattazione dell'opposizione con il rito sommario di cognizione richiamando il procedimento di cui all'art. 14 del d.lgs. 150/2011; una volta esperita l'impugnazione con pagamento iniziale e iscrizione a ruolo, trova applicazione la normativa sul contributo unificato.

  • d.P.R. 115/2002, art. 96, comma 2

    art. 96, comma 2 d.P.R. 115/2002

    Consente al magistrato di respingere l'istanza di ammissione al patrocinio se sussistono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versi nelle condizioni reddituali richieste, valutando tenore di vita, casellario, condizioni personali e attività economiche; il giudice può avvalersi di presunzioni semplici purché motivi logicamente il percorso argomentativo.

  • d.P.R. 115/2002, art. 79, comma 3

    art. 79, comma 3 d.P.R. 115/2002

    Riferito dalla ricorrente in relazione alle conseguenze della falsità o incompletezza della dichiarazione sostitutiva; la Corte richiama tuttavia il principio secondo cui la falsità non determina automaticamente la revoca se i redditi effettivi non superano il limite di legge.

  • d.P.R. 115/2002, artt. 95 e 112

    art. 95 e art. 112 d.P.R. 115/2002

    Norme indicate come discipline delle ipotesi in cui può essere disposta la revoca o decadenza del beneficio; la Corte osserva che la revoca opera nelle ipotesi espressamente previste.

  • Codice di procedura penale, art. 125, comma 3

    Richiesto dalla difesa come parametro di validità motivazionale; la Corte ha ritenuto che la motivazione adottata dal giudice di merito contenga i necessari riferimenti logici e concreti e non configuri omessa pronuncia.

  • d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115/2002

    Prevede l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'impugnazione; la Corte ha ritenuto applicabile la norma all'opposizione svolta con il rito sommario civile.

  • Codice civile, art. 2729

    Norma sulle presunzioni semplici; la Corte ha confermato che il giudice può usare presunzioni semplici (ad es. tenore di vita) per valutare la veridicità della dichiarazione reddituale, purché il percorso logico-argomentativo sia indicato.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6, par. 3, lett. c

    art. 6, par. 3, lett. c CEDU

    Richiamata in rapporto al diritto all'assistenza gratuita per insufficienza di mezzi; la Corte conferma la necessità di rigore nella valutazione delle condizioni economiche dell'imputato.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede il versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; la Corte ha condannato la ricorrente al versamento di Euro 3.000.

Massime di principio

  • Il magistrato che esamina un'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato può verificare l'attendibilità della dichiarazione sostitutiva e, se emergono elementi indicativi di un tenore di vita incompatibile con il reddito dichiarato, può respingere l'istanza ai sensi dell'art. 96 DPR 115/2002.
  • Il giudice può avvalersi di presunzioni semplici (art. 2729 c.c.), come il confronto tra entrate dichiarate e spese documentate, ma deve indicare il percorso logico-argomentativo che porta alla conclusione sul superamento della soglia reddituale.
  • L'onere di confutare le presunzioni grava sulla parte richiedente: l'assenza di prova assoluta del pagamento di spese non impedisce al giudice di ritenere inattendibile la dichiarazione se non vengono prodotte allegazioni o prove contrarie adeguate.
  • La falsità o l'incompletezza della dichiarazione non determina automaticamente la revoca dell'ammissione al patrocinio se i redditi effettivi non superano il limite di legge; la revoca segue le ipotesi espressamente previste dalla normativa.
  • Se l'opposizione è svolta con il rito sommario civile richiamato dall'art. 99 DPR 115/2002, trova applicazione la disciplina del contributo unificato: chi propone l'impugnazione può essere condannato al relativo versamento anche se la questione è ancillare rispetto al processo penale.
  • Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è pertanto essenziale valutare la fondatezza delle censure prima di proporre ricorso.

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