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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32322/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto la richiesta di revoca parziale dell'ammissione di quattro testi indicati dalla parte civile (Lo Pinto Daniele, Spinella Ciro, Cannella Carmelo e Triolo Vincenzo). Il ricorrente deduce che le circostanze indicate per l'esame testimoniale erano estremamente generiche (testualmente la formula "in merito ai fatti per cui è processo"), senza dati anagrafici o qualifiche, per cui sarebbe stata violata la garanzia di difesa e sarebbe stata resa possibile una prova "a sorpresa"; lamenta difetto di motivazione e violazione degli artt. 495, comma 4, e 468, commi 1 e 4, c.p.p., chiedendo l'annullamento dell'ordinanza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato non fosse "abnorme": mancavano sia la causazione di una stasi irrimediabile del processo sia la singolarità/stranezza del contenuto fuori dal sistema, e la materia è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito. La Corte ha altresì osservato che, in concreto, tre dei quattro testi erano stati revocati o vi era rinuncia all'escussione, riducendo l'effetto pratico del gravame. È stato richiamato lo strumento dell'impugnazione dell'ordinanza unitamente alla sentenza (art. 586 c.p.p.) come rimedio appropriato. Per l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 495, comma 4, cod. proc. pen.

    Regola la revoca dell'ammissione delle prove su richiesta delle parti; la Corte ha ritenuto che il potere di revoca/di gestione delle prove spetti al giudice di merito e che il provvedimento impugnato rientrasse nella sua discrezionalità

  • art. 468, commi 1 e 4, cod. proc. pen.

    Stabilisce l'obbligo di indicare le circostanze sulle quali deve vertere l'esame testimoniale; la Corte ha valutato che la contestazione di genericità deve tradursi in un'effettiva lesione della prevedibilità della prova e che la mera formula generica non è automaticamente sufficiente a qualificare il provvedimento come abnorme

  • art. 586, cod. proc. pen.

    Consente l'impugnazione dell'ordinanza dibattimentale unitamente alla sentenza; la Corte ha ritenuto questo rimedio adeguato quando l'eccezione di genericità non determina un'irrecuperabile stasi processuale

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e, se del caso, a una sanzione pecuniaria per il ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa; la Corte ha applicato tale norma per condannare il ricorrente

Massime di principio

  • La mera genericità nella formulazione delle circostanze a carico dei testi non determina automaticamente l'annullamento: occorre dimostrare un concreto pregiudizio alla prevedibilità della prova e una stasi irrimediabile del processo per qualificare il provvedimento come "abnorme".
  • La valutazione sull'ammissione, esclusione o limitazione dei testi rimane, in linea di principio, di pertinenza del giudice di merito; la Cassazione interviene solo se emerge una palese esorbitanza di potere o un vulnus grave alle garanzie processuali.
  • Se si ritiene che l'indicazione delle circostanze sia insufficiente, è importante sollevare l'eccezione tempestivamente e, dove possibile, chiedere al giudice di precisare l'oggetto dell'escussione o di disporre integrazioni; conservare memorie scritte e motivazioni aiuta a documentare il pregiudizio.
  • Il rimedio ordinario contro ordinanze dibattimentali ritenute illegittime è l'impugnazione con la sentenza ai sensi dell'art. 586 c.p.p.; la mancata impugnazione immediata non determina automaticamente inammissibilità dell'impugnazione straordinaria in Cassazione, ma riduce la probabilità di successo se non è dimostrato danno irreparabile.
  • Quando la critica riguarda la possibilità di "prove a sorpresa", il difensore deve cercare di chiedere l'ammissione di testi "a prova contraria" o altre misure difensive in sede di ammissione delle prove e mettere in evidenza specifici elementi che rendano imprevedibile il contenuto dichiarato.
  • Attenzione al rischio di sanzioni/spese in caso di ricorso manifestamente inammissibile: valutare attentamente la fondatezza giuridica prima di proporre ricorso in Cassazione per questioni di merito o di apprezzamento discrezionale del giudice di merito.

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