Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22840/2024 del 14/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal trattenimento, da parte dell'amministrazione provinciale, di una ritenuta d'acconto del 20% su somme dovute alla ricorrente in esecuzione di una sentenza civile che aveva condannato l'ente al risarcimento dei danni per occupazione acquisitiva di un terreno. La contribuente chiedeva il rimborso della somma trattenuta e aveva impugnato il relativo decreto commissariale di diniego. Dopo un primo giudizio davanti al giudice tributario dichiarato inammissibile per un vizio di notifica e un precedente passaggio davanti al giudice amministrativo con declinatoria di giurisdizione, la ricorrente ha proposto un nuovo ricorso. In Cassazione ha dedotto violazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che il decreto impugnato fosse privo dell'indicazione del termine e dell'autorità competente per proporre ricorso, con conseguente mancata decorrenza del termine di impugnazione e quindi erronea declaratoria di tardività.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha ricordato che l'omessa indicazione, nell'atto impugnato, delle informazioni sui termini e sul giudice competente non incide sulla validità dell'atto, ma può solo fondare una richiesta di rimessione in termini per errore scusabile, da formulare nel giudizio in cui l'impugnazione sia stata tardivamente proposta. Nel caso concreto, però, la ricorrente non ha riproposto correttamente la tutela nel giudizio originario, che era stato dichiarato inammissibile per difetto nelle modalità di notifica; il nuovo ricorso era in sostanza una riproposizione del medesimo atto già dichiarato inammissibile, mentre l'art. 387 c.p.c. impedisce la riproposizione di un ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile. La Corte ha inoltre rilevato che non erano state specificamente censurate le ulteriori rationes decidendi sulla tardività della riassunzione del giudizio amministrativo davanti al giudice tributario. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione delle intimate e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; nel caso è stato il parametro del motivo dedotto dalla ricorrente.

  • art. 19, lett. g), d.lgs. n. 546 del 1992

    norma richiamata per sostenere la impugnabilità dell'atto di diniego di rimborso e la decorrenza del termine di impugnazione.

  • art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    norma richiamata per contestare la tardività dell'impugnazione e affermare che il termine non sarebbe decorso per mancanza delle indicazioni nell'atto.

  • art. 7, comma 2, L. n. 212 del 2000

    l'omessa indicazione nell'atto dei termini e dell'organo competente non ne determina la nullità, ma solo la possibile scusabilità dell'errore e la rimessione in termini del contribuente.

  • art. 387 c.p.c.

    il ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non è scaduto il termine di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    presuppone, in caso di rigetto dell'impugnazione, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L'omessa indicazione, nell'atto tributario impugnabile, del termine per ricorrere e dell'autorità competente non incide sulla validità dell'atto, ma può giustificare la rimessione in termini per errore scusabile, da richiedere nel giudizio in cui l'impugnazione sia stata tardiva.
  • La rimessione in termini per carenza delle indicazioni processuali non consente di aggirare il giudicato processuale formatosi su un precedente ricorso già dichiarato inammissibile o improcedibile per vizi autonomi di proposizione.
  • Il ricorso per cassazione deve censurare tutte le rationes decidendi poste a base della decisione impugnata; la mancata critica anche di una sola ratio autonoma comporta il rigetto del ricorso.
  • Un ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile non è riproponibile come se fosse un atto nuovo, anche se il termine ordinario di impugnazione non è ancora spirato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.