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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22841/2024 del 14/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società aveva opposto una cartella di pagamento notificata dall’agente della riscossione per conto dell’ente locale, con cui le era stato richiesto il pagamento di una somma per occupazione del suolo pubblico, comprensiva di una maggiorazione forfettaria per collaudo, sorveglianza e manutenzione stradale prevista da un regolamento comunale. In primo grado il tribunale aveva disapplicato le norme regolamentari ritenute contrastanti con norme di legge e aveva negato il diritto dell’ente alla riscossione. In appello, però, la corte territoriale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che la controversia investisse la legittimità del potere regolamentare dell’amministrazione. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato la violazione delle norme sul riparto di giurisdizione, sostenendo che la lite riguardasse solo il quantum della pretesa patrimoniale e che la sua impugnazione del regolamento fosse stata già proposta dinanzi al giudice amministrativo in un diverso giudizio.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso, confermando che la controversia non apparteneva alla giurisdizione del giudice ordinario ma a quella del giudice amministrativo. Ha ritenuto decisivo che la domanda non si limitasse a contestare un mero credito patrimoniale, bensì implicasse la deduzione dell’illegittimità del regolamento comunale che costituiva il presupposto della maggiorazione richiesta. Di conseguenza, la verifica della legittimità della pretesa doveva essere svolta dal giudice amministrativo. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese e dato atto dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 5 l. n. 1034 del 1971

    "Sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici ... Resta salva la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi ..."

    Nel testo vigente ratione temporis, la norma riserva al giudice amministrativo le controversie sui rapporti di concessione di beni pubblici, ma esclude dalla giurisdizione esclusiva amministrativa quelle sulle indennità, canoni e altri corrispettivi; tale esclusione non attribuisce automaticamente tutte queste controversie al giudice ordinario, che resta competente solo per le liti meramente patrimoniali.

  • art. 133, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 104 del 2010

    "le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi"

    La Corte lo richiama come disposizione sostanzialmente riproduttiva della disciplina previgente, utile a confermare il criterio di riparto della giurisdizione nelle concessioni di beni pubblici.

  • art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 104 del 2010

    La norma è richiamata solo per distinguere il diverso ambito delle concessioni di pubblici servizi, non pertinente alla controversia.

  • art. 5 c.p.c.

    La giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, senza rilievo dei successivi mutamenti normativi.

  • art. 374, comma 1, c.p.c.

    La causa poteva essere decisa direttamente in Cassazione perché le Sezioni Unite si erano già pronunciate sulla questione di giurisdizione rilevante.

  • art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per cassazione dedotto per questioni attinenti alla giurisdizione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a canoni, indennità o altri corrispettivi connessi a rapporti concessori, il riparto di giurisdizione non è assorbito dalla sola natura patrimoniale della pretesa: il giudice ordinario è competente soltanto quando la lite abbia contenuto meramente patrimoniale e non metta in discussione poteri autoritativi o discrezionali dell’amministrazione.
  • Se la domanda impugna, anche solo in via incidentale o mediata, l’atto regolamentare o provvedimentale che costituisce il presupposto della pretesa economica, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, perché viene contestato l’esercizio del potere pubblico e non il solo ammontare del credito.
  • Ai fini della giurisdizione conta la sostanza della domanda e del thema decidendum, non la qualificazione difensiva della parte come contestazione del solo quantum.
  • La giurisdizione si determina con riferimento alla legge e alla situazione di fatto esistenti al momento della proposizione della domanda; i successivi mutamenti normativi o processuali non spostano la giurisdizione già radicata.
  • Nel settore delle concessioni di beni pubblici, l’eccezione relativa a indennità, canoni e corrispettivi sottrae queste controversie alla giurisdizione esclusiva amministrativa, ma non crea un’automatica giurisdizione del giudice ordinario: occorre sempre verificare se la lite coinvolga o meno un potere autoritativo discrezionale della P.A.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione
RamiProcesso civileDiritti reali
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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