Cassazione Civile, Ordinanza n. 22842/2024 del 14/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato a una società per il pagamento di imposta di pubblicità, voci accessorie e di un ulteriore importo qualificato come corrispettivo per uso abusivo di suolo pubblico o canone su impianto, oltre agli interessi, per l'anno 1998. Dopo l'accoglimento dell'opposizione in primo grado e il rigetto dell'appello dell'ente in sede tributaria, la giurisdizione è stata poi attribuita al giudice ordinario dalle Sezioni Unite. Riassunto il giudizio, il tribunale ha accolto l'opposizione e dichiarato non dovuto il canone; la corte d'appello ha confermato, ritenendo che il Comune, pur potendo utilizzare il ruolo anche per entrate patrimoniali di diritto privato, non avesse allegato prima ancora che provato i fatti costitutivi della propria pretesa: aveva prodotto solo delibere comunali sulle modalità di determinazione del canone e alcune pagine descrittive degli impianti, senza indicare in modo specifico se il rapporto fosse di concessione o locazione e quale fosse la tipologia degli impianti, elementi necessari per giustificare l'ammontare richiesto. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 9, comma 7, d.lgs. n. 507/1993, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente addossato all'ente un onere probatorio spettante alla società e che l'avviso di accertamento fosse sufficientemente motivato e idoneo a porre il contribuente in condizione di difendersi; 2) nullità della sentenza per motivazione irriducibilmente contraddittoria ex art. 132 c.p.c., perché la corte d'appello avrebbe, da un lato, negato la prova del titolo della pretesa e, dall'altro, ritenuto irrilevante la proprietà degli impianti ai fini della debenza del canone concessorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la corte d'appello non aveva fondato il rigetto su una questione di mera validità dell'avviso in ambito tributario, ma sull'assoluta carenza di allegazione dei fatti costitutivi della pretesa patrimoniale di diritto privato, con conseguente mancato assolvimento dell'onere di deduzione del titolo del credito. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, escludendo qualsiasi contraddizione irriducibile nella motivazione: il giudice di merito aveva correttamente affermato, da un lato, che la proprietà degli impianti non escludeva in astratto la debenza del canone e, dall'altro, che nel caso concreto mancavano allegazioni sufficienti su concessione/locazione e tipologia degli impianti, indispensabili per determinare il quantum. La Corte ha quindi condannato il Comune alla rifusione delle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
richiama il riparto dell'onere della prova; la Corte ribadisce che il motivo è inammissibile se non censura la concreta ratio decidendi relativa alla mancata allegazione dei fatti costitutivi della pretesa
art. 9, comma 7, d.lgs. n. 507/1993
è letto nel senso che, quando la pubblicità è effettuata su impianti installati su beni del Comune, l'imposta sulla pubblicità non esclude il canone di locazione o concessione né la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, ma ciò non esonera l'ente dall'allegare il titolo e i presupposti concreti del credito
art. 132 c.p.c.
il vizio di motivazione rilevante in cassazione richiede una motivazione assente, apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile, non una diversa lettura del merito
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
consente la denuncia di violazione di legge, ma non la rivalutazione del fatto o delle risultanze probatorie
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
rende deducibile la nullità della sentenza per motivazione mancante, apparente o irriducibilmente contraddittoria
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma del 2012 il controllo sulla motivazione è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo e non più alla sufficienza o contraddittorietà della motivazione in sé
art. 12 prel.
richiamato per affermare l'interpretazione delle norme processuali alla luce dei canoni ermeneutici generali
art. 111 Cost.
la motivazione deve essere esistente e percepibile; la sua mancanza o apparenza può integrare violazione di legge costituzionalmente rilevante
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
comporta, in caso di rigetto dell'impugnazione, il presupposto per il versamento dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve aggredire specificamente la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione impugnata; una censura che attacchi una questione diversa è inammissibile.
- Quando la pretesa ha natura di entrata patrimoniale di diritto privato, l'ente che agisce in riscossione deve almeno allegare i fatti costitutivi del credito e il titolo che ne giustifica l'ammontare, prima ancora di provarli.
- L'onere probatorio va distinto tra fatti costitutivi e fatti impeditivi/modificativi: il ricorrente non può limitarsi a invocare la sufficienza formale dell'atto di accertamento se il giudice di merito ha rilevato la mancanza di allegazione del titolo sostanziale del credito.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è oggi circoscritto all'anomalia motivazionale che si traduca in nullità della sentenza, come motivazione assente, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è ammessa la revisione del merito o della valutazione delle prove.
- Non sussiste contraddizione rilevante se il giudice afferma, da un lato, l'astratta compatibilità tra diversi prelievi o canoni e, dall'altro, nega la fondatezza della specifica pretesa per carenza di allegazione dei presupposti concreti di quantificazione.
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