Cassazione Civile, Ordinanza n. 22836/2024 del 14/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un contributo pubblico concesso per l'ammodernamento di un'azienda agricola nell'ambito di una misura del piano di sviluppo rurale. Dopo l'anticipazione di una parte del finanziamento, i tecnici provinciali, in sede di collaudo, hanno rilevato che le opere realizzate presentavano difformità sostanziali rispetto a quelle assentite: al posto di un edificio rurale e di magazzino sarebbe stata edificata una costruzione con caratteristiche residenziali, con varianti non autorizzate e non autorizzabili. L'ente ha quindi avviato il procedimento di parziale decadenza dal contributo, riconoscendo solo una quota minore e ordinando la restituzione della somma già percepita in eccedenza. La beneficiaria ha impugnato il provvedimento dinanzi al giudice ordinario, poi in appello e infine in cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 24, 103 e 113 Cost., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe erroneamente limitato il sindacato del giudice ordinario alla sola legittimità formale dell'atto, senza esaminare il merito della vicenda; 2) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., deducendo contraddittorietà della motivazione per avere la Corte territoriale parlato di giudicato interno sulla giurisdizione e, al contempo, negato l'esame nel merito; 3) ulteriore vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., lamentando che non fosse stata ammessa la consulenza tecnica richiesta per accertare la compatibilità delle opere eseguite con l'intervento finanziato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specificità e pertinenza, osservando che la sentenza d'appello non aveva negato la giurisdizione del giudice ordinario, ma aveva solo affermato che il suo sindacato era limitato alla legittimità dell'atto amministrativo e non poteva estendersi alle valutazioni di opportunità della pubblica amministrazione. Ha inoltre richiamato il principio per cui, nelle controversie sui contributi pubblici, la giurisdizione ordinaria sussiste quando si discute della decadenza del beneficiario per inadempimento degli obblighi di legge o di provvedimento, mentre la giurisdizione amministrativa ricorre solo quando l'amministrazione eserciti poteri di autotutela per vizi di legittimità o contrasto originario con l'interesse pubblico. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché fondato su una lettura erronea della decisione impugnata: la Corte territoriale aveva chiarito che non vi era stata alcuna negazione della giurisdizione ordinaria, ma solo l'affermazione dei suoi limiti nel controllo dell'atto. Il terzo motivo è stato respinto perché la mancata ammissione della consulenza tecnica rientra nella discrezionalità del giudice di merito e perché la censura tendeva, in realtà, a contestare la valutazione delle prove e l'accertamento di fatto, non sindacabili in cassazione oltre i limiti del vizio motivazionale. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese, ha applicato la responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. in ragione dell'evidente inammissibilità e inconferenza delle censure, e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.
Consente di denunciare questioni di giurisdizione; nel caso concreto il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non pertinente alla reale ratio decidendi.
art. 24 Cost.
Invocato dalla ricorrente per sostenere il diritto di difesa e l'esame pieno della controversia.
art. 103 Cost.
Invocato dalla ricorrente in tema di riparto di giurisdizione.
art. 113 Cost.
Invocato dalla ricorrente per contestare i limiti del sindacato sul provvedimento amministrativo.
art. 374 c.p.c.
Richiamato per affermare quando le sezioni semplici possono trattare ricorsi che pongono questioni di giurisdizione.
art. 366 c.p.c.
Richiamato come parametro di specificità del ricorso, rilevante ai fini dell'inammissibilità.
art. 5, L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E
Le autorità giudiziarie devono applicare gli atti amministrativi e i regolamenti solo se conformi alle leggi; il giudice ordinario può disapplicare l'atto illegittimo, ma non sostituirsi alla PA nelle valutazioni di merito amministrativo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Censura di violazione di legge invocata nel secondo motivo, ritenuto però infondato/inammissibile perché basato su una lettura errata della sentenza.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Invocato per lamentare asserita nullità della motivazione; la Corte ha escluso il vizio di motivazione apparente o contraddittoria.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato per censurare il vizio motivazionale; la Corte ha escluso la dedotta anomalia e ha rilevato che la censura mirava in realtà a rivalutare il merito.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
Richiamato per evidenziare la preclusione al vizio motivazionale in caso di doppia conforme.
art. 96, comma 3, c.p.c.
Applicato d'ufficio per responsabilità aggravata, ritenendo il ricorso espressione di abuso del processo e di colpa grave.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma di inserimento del comma 1-quater all'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Regolamento CE n. 1698/2005
Cornice normativa europea del piano di sviluppo rurale e della misura finanziata.
Massime di principio
- Nelle controversie sui contributi pubblici, la giurisdizione ordinaria sussiste quando l'amministrazione contesti l'inadempimento del beneficiario agli obblighi che condizionano l'erogazione, mentre la giurisdizione amministrativa ricorre quando il provvedimento sia inciso da poteri di autotutela esercitati per vizi originari di legittimità o per contrasto con l'interesse pubblico.
- Il giudice ordinario, in presenza di un provvedimento amministrativo rilevante nel giudizio, ne controlla la legittimità ai fini della disapplicazione, ma non può sostituire alle valutazioni discrezionali della pubblica amministrazione un autonomo giudizio di opportunità o convenienza.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e si fondi su una lettura distorta o solo apparente del decisum.
- La richiesta di consulenza tecnica è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e la sua mancata ammissione non è sindacabile in cassazione se la censura mira solo a ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove.
- In presenza di doppia conforme e di censure manifestamente inconferenti o inammissibili, la Corte può ravvisare un abuso del processo e condannare la parte ricorrente per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.
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