Cassazione Civile, Ordinanza n. 22846/2024 del 14/08/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione con cui l'ufficio fiscale aveva rideterminato il corrispettivo di cessione di due immobili, emettendo richiesta di maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale, oltre interessi e sanzioni, nell'ambito di una operazione intercorsa con un altro soggetto solidalmente obbligato. La società contribuente aveva impugnato l'atto, ottenendo in primo grado un accoglimento solo parziale; in appello la CTR aveva respinto il suo gravame e accolto quello incidentale dell'Amministrazione. In cassazione la ricorrente ha dedotto cinque motivi: 1) motivazione solo apparente della sentenza di appello e violazione dell'art. 111 Cost. e degli artt. 36 e 61 d.lgs. 546/1992, perché la decisione non avrebbe affrontato le contestazioni sulle metodologie comparative; 2) violazione dell'art. 52, comma 2-bis, d.P.R. 131/1986 per vizio della motivazione dell'accertamento; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. per mancata prova, da parte dell'amministrazione, dei fatti costitutivi della pretesa, essendosi l'ufficio limitato a enunciare criteri comparativi; 4) violazione dell'art. 113 c.p.c. per avere il giudice di merito proceduto a una valutazione meramente equitativa; 5) violazione dell'art. 51 d.P.R. 131/1986 per l'utilizzo, ai fini della rettifica, di immobili ritenuti non comparabili. In sede di memoria la ricorrente ha inoltre prodotto una sentenza passata in giudicato, resa nei confronti della coobbligata solidale, che aveva annullato il medesimo avviso relativo alla medesima operazione.
La decisione
La Corte ha valorizzato il giudicato esterno formatosi, in corso di causa, con sentenza della CTR che aveva annullato il medesimo avviso di rettifica nei confronti della coobbligata solidale. Ha ritenuto che tale giudicato favorevole fosse opponibile anche dalla ricorrente ai sensi dell'art. 1306, comma 2, c.c., applicabile alle obbligazioni tributarie solidali. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate, in ragione della formazione del giudicato nel corso del processo.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro della motivazione solo apparente della sentenza di merito.
artt. 36 e 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Evocati per censurare la sufficienza della motivazione della sentenza tributaria di appello.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato come paradigma del motivo di ricorso per nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 52, comma 2-bis, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Richiamato per contestare il vizio di motivazione dell'avviso di rettifica e liquidazione.
Invocato per denunciare l'omessa prova, da parte dell'Amministrazione, dei fatti costitutivi della pretesa fiscale.
Richiamato per censurare la pretesa applicazione di un criterio di decisione equitativo non consentito.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51
Invocato per contestare la comparabilità degli immobili posti a base della rettifica del valore dichiarato.
È stata riconosciuta la sua applicabilità alle obbligazioni tributarie solidali e la possibilità per il coobbligato di avvalersi del giudicato favorevole formatosi in favore di altro condebitore.
La Corte ha ritenuto ammissibile il deposito della sentenza passata in giudicato sopravvenuto in cassazione.
È stata applicata per la decisione nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il giudicato favorevole formatosi nei confronti di uno dei coobbligati solidali può essere fatto valere anche dagli altri debitori solidali, purché non vi siano preclusioni processuali e il giudicato sia dedotto tempestivamente dalla parte interessata.
- L'art. 1306, comma 2, c.c. si applica anche alle obbligazioni tributarie solidali, poiché la disciplina della solidarietà tributaria rinvia, in linea di principio, alle regole delle obbligazioni solidali di diritto comune.
- L'effetto estensivo del giudicato favorevole opera quando la decisione abbia annullato l'unico atto impositivo per vizi non personali, con efficacia potenzialmente comune a tutti i destinatari dell'atto notificato.
- Il giudicato esterno formatosi dopo la conclusione del giudizio di merito è producibile in cassazione ai sensi dell'art. 372 c.p.c.
- Quando il giudicato favorevole sopravvenuto definisce integralmente la controversia e non richiede ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c.
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