Cassazione Civile, Ordinanza n. 22834/2024 del 14/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo di una procedura concorsuale. Il tribunale aveva ammesso solo in parte il credito vantato da una società per prestazioni rese in subappalto, riconoscendo gli interessi moratori anteriori alla procedura ma negando la prededuzione del credito principale. La ragione del diniego era la ritenuta inapplicabilità dell’art. 118, comma 3, d.lgs. 163/2006 nel caso di fallimento o procedura analoga del subcommittente/appaltatore, poiché la norma sarebbe diretta a tutelare l’interesse pubblico alla corretta esecuzione dell’opera pubblica e non l’interesse privato del subappaltatore. Il fallimento ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) violazione di norme fallimentari, dell’art. 118, comma 3, d.lgs. 163/2006, delle regole sulla prova e dei contratti, sostenendo che la disciplina sul pagamento del subappaltatore si applicherebbe anche in caso di fallimento/LCA del committente e che, conseguentemente, il credito sarebbe prededucibile ex art. 111 l.fall.; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la sospensione dei pagamenti da parte del committente pubblico, che sarebbe sbloccata dal pagamento in prededuzione al subappaltatore; 3) nullità della sentenza e del procedimento per utilizzazione di un documento prodotto tardivamente e per asserita rimessione in termini illegittima; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente, assumendo che il tribunale avesse travisato il contenuto della lettera del committente pubblico; 5) violazione delle regole sulla prova e dei contratti per ulteriore travisamento della stessa lettera, anche quanto all’asserita irrilevanza delle fatture quietanzate. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, applicando il sopravvenuto indirizzo delle Sezioni Unite secondo cui l’art. 118, comma 3, d.lgs. 163/2006 opera solo se il rapporto di appalto è ancora in corso con un’impresa in bonis; in caso di fallimento dell’appaltatore il contratto si scioglie e il subappaltatore è un creditore concorsuale ordinario dell’appaltatore, da soddisfare secondo la par condicio creditorum. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti o comunque infondati/inconferenti, perché diretti contro argomenti secondari o contro un preteso travisamento della prova non sindacabile nei termini prospettati. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso del fallimento ricorrente. Ha affermato che la disciplina dell’art. 118, comma 3, d.lgs. 163/2006 non si applica quando l’appaltatore sia fallito, perché lo scioglimento del contratto di appalto rende irrilevante il meccanismo di sospensione dei pagamenti in attesa delle fatture quietanzate dei subappaltatori. Ne deriva che il subappaltatore resta creditore concorsuale dell’appaltatore e non può pretendere la prededuzione del proprio credito in forza di quella norma. I motivi successivi sono stati respinti o assorbiti in quanto non idonei a scalfire la ratio decidendi, oppure perché la motivazione del tribunale era sufficiente e il travisamento della prova non era denunciabile nei termini dedotti. Le spese di legittimità sono state compensate, poiché il principio decisorio si è consolidato dopo la proposizione del ricorso, ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 118, comma 3, d.lgs. 163/2006
Il meccanismo di sospensione dei pagamenti all’appaltatore in attesa delle fatture quietanzate dei subappaltatori opera solo se il rapporto di appalto è ancora in corso con un’impresa in bonis; non si applica in caso di fallimento dell’appaltatore, poiché lo scioglimento del contratto rende inoperante la norma.
art. 111 l.fall.
La prededuzione non spetta al subappaltatore sulla base dell’art. 118, comma 3, d.lgs. 163/2006 quando l’appalto si è sciolto per fallimento dell’appaltatore; il credito del subappaltatore resta concorsuale.
art. 81 l.fall.
Richiamato nei motivi di ricorso, ma non accolto come base per estendere la prededuzione o superare la disciplina concorsuale.
art. 115 c.p.c.
Non consente, nel caso esaminato, di denunciare in cassazione il travisamento della prova quando la doglianza riguarda la riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio.
art. 116 c.p.c.
Richiamato congiuntamente alle censure di travisamento e valutazione della prova, ma non ritenuto fondamento utile per cassare la decisione.
art. 2697 c.c.
Richiamato nei motivi, ma le censure probatorie sono state respinte perché non decisive o non correttamente formulate.
art. 99, commi 6 e 7, l.fall.
Invocato per contestare l’utilizzo di un documento tardivamente prodotto, ma la censura è stata ritenuta inconferente rispetto alla ratio decidendi.
art. 153 c.p.c.
Richiamato in relazione alla rimessione in termini e alla tardiva produzione documentale, senza incidere sull’esito del ricorso.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Invocato per asserita motivazione inesistente o apparente, ma la motivazione è stata ritenuta esistente e superiore al minimo costituzionale.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato come parametro della motivazione della sentenza, ma non violato nel caso concreto.
art. 13, comma 1-bis e comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- In caso di fallimento dell’appaltatore di opera pubblica, il meccanismo di pagamento sospeso previsto per i subappalti pubblici opera solo se l’appalto è ancora pendente; se il contratto si scioglie per il fallimento, la stazione appaltante deve corrispondere al curatore il prezzo delle prestazioni eseguite fino allo scioglimento.
- Il subappaltatore, nel fallimento dell’appaltatore, non acquisisce un diritto alla prededuzione del proprio credito per effetto dell’art. 118, comma 3, d.lgs. 163/2006, ma resta creditore concorsuale ordinario da soddisfare secondo la par condicio creditorum.
- Le censure in cassazione devono colpire la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza: doglianze dirette solo contro argomentazioni accessorie o di mero conforto risultano inconferenti e non possono determinare la cassazione.
- La denuncia di motivazione apparente è ammissibile solo quando la motivazione non consenta di ricostruire l’iter logico della decisione; non basta la mera contestazione della correttezza del ragionamento o dell’apprezzamento delle prove.
- Il travisamento della prova non è sindacabile in cassazione nei termini invocati quando la censura riguarda la ricostruzione del significato dell’informazione probatoria operata dal giudice, e non un errore sul fatto probatorio in sé.
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