Cassazione Civile, Ordinanza n. 22845/2024 del 14/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di rettifica e liquidazione di maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale emessi in relazione alla compravendita di un locale adibito a deposito, per il quale il valore dichiarato nell'atto notarile era inferiore a quello ritenuto congruo dall'ufficio. I contribuenti hanno impugnato gli avvisi contestando sia la sufficienza della motivazione e della prova della rettifica di valore, sia la validità della sottoscrizione degli atti da parte del funzionario delegato. In cassazione hanno proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 51 e 52 d.P.R. 131/1986 e dell'art. 2697 c.c., assumendo che la rettifica fosse stata ritenuta legittima senza indicazione adeguata dei parametri estimativi e senza considerare una perizia giurata di parte; 2) violazione degli artt. 2697 c.c., 36 d.lgs. 546/1992, 132 c.p.c. e 111 Cost., per motivazione della sentenza d'appello ritenuta carente sul difetto di prova della rettifica; 3) omesso esame di un fatto decisivo, per non aver considerato l'eccezione relativa alla carenza di prova del valore venale e la perizia di parte; 4) violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 52, comma 3, d.P.R. 131/1986, per avere il giudice ritenuto non necessaria la prova della delega del direttore dell'ufficio al funzionario firmatario degli avvisi.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'avviso di rettifica era sufficientemente motivato perché fondato su un criterio di valutazione consentito dalla legge e su elementi dell'immobile ritenuti idonei a giustificare la revisione del valore imponibile. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la sentenza della commissione tributaria regionale era affetta da motivazione apparente, poiché si limitava ad affermazioni generiche sulle caratteristiche dell'immobile senza indicare quali fossero né confrontarsi con il contenuto della perizia di parte. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 51 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Per gli immobili la base imponibile è il valore dichiarato dalle parti, ma l'ufficio può rettificarlo al valore venale in comune commercio sulla base di criteri legali tra loro pariordinati, inclusi trasferimenti comparabili, reddito netto e altri elementi di valutazione.
art. 52 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
L'avviso di rettifica deve indicare il valore attribuito, gli elementi ex art. 51 utilizzati, le aliquote e il calcolo dell'imposta; la motivazione deve esporre i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, pena nullità se non sono osservate le prescrizioni del comma 2-bis.
Richiamato dai ricorrenti in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte afferma che, una volta adeguatamente motivato l'avviso, l'amministrazione deve provare in giudizio la sussistenza dei presupposti della rettifica e il contribuente può contrapporre elementi contrari.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza tributaria deve contenere una succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto; la mancanza o apparenza della motivazione determina nullità.
La motivazione deve essere effettiva e intellegibile; una motivazione solo apparente equivale a mancanza di motivazione.
art. 111 Cost.
La motivazione della sentenza deve superare il minimo costituzionale, altrimenti è nulla per motivazione apparente.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato in relazione alla sottoscrizione degli atti; il motivo è rimasto assorbito e la Corte non ha statuito nel merito su questo profilo.
art. 52, comma 3, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Richiamato in relazione alla firma degli avvisi di rettifica; il motivo è rimasto assorbito.
Massime di principio
- Nella rettifica del valore di un immobile ai fini dell'imposta di registro, l'ufficio può fondarsi non solo su comparazioni con atti similari, ma anche su altri elementi di valutazione legalmente ammessi, purché espliciti in modo sufficiente il criterio adottato e gli elementi concreti considerati.
- I criteri di valutazione previsti dall'art. 51 d.P.R. 131/1986 sono pariordinati: l'amministrazione non deve dimostrare una sequenza gerarchica tra comparativo, reddituale e altri elementi, potendo utilizzare anche un solo atto comparabile o un solo elemento oggettivo purché idoneo.
- La motivazione dell'avviso di rettifica è sufficiente se consente al contribuente di comprendere il criterio estimativo usato e di difendersi; in giudizio, però, l'ufficio deve provare la reale sussistenza dei presupposti della maggiore pretesa.
- La sentenza tributaria è nulla per motivazione apparente quando, pur esistendo graficamente, non consente di ricostruire la ratio decidendi, perché si limita a formule generiche o non si confronta con le specifiche contestazioni e con gli elementi probatori prodotti dalle parti.
- Il giudice di merito non può confermare la rettifica del valore con motivazione stereotipata o generica: deve indicare quali caratteristiche del bene siano state valutate e confrontarsi con gli elementi contrari dedotti dal contribuente.
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