Cassazione Civile, Ordinanza n. 30674/2022 del 18/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2013 con cui l'Ufficio, ritenendo antieconomica la gestione della società, aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi non dichiarati, con conseguente maggiore IRAP e IVA. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento dell'atto già disposto in primo grado. In Cassazione l'Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 37-bis e 39 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il presunto furto di merce non era documentato in contabilità e che la semplice denuncia alle autorità non bastava a giustificare l'antieconomicità; ha inoltre contestato che l'accertamento induttivo fondato sul M.O.L. potesse essere inciso da un fatto straordinario come il furto. Con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 345 c.p.c. e degli artt. 18 e 57 d.lgs. n. 546/1992, assumendo che in appello la contribuente avrebbe mutato la propria difesa, passando dall'uso del furto come prova contraria all'antieconomicità alla sua valorizzazione come ulteriore costo da includere nel calcolo del M.O.L.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, sotto veste di violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito e censurabile nei limiti del vizio motivazionale, che però non era stato adeguatamente dedotto. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che nel giudizio d'appello il contribuente, quale appellato, può usare un fatto già allegato in primo grado anche in una diversa prospettiva difensiva, purché senza introdurre nuove domande o eccezioni vietate; nel caso concreto, il richiamo al furto non costituiva un novo, ma una mera difesa volta a contrastare l'appello dell'Ufficio. La Corte ha quindi confermato la soccombenza dell'Agenzia e l'obbligo di rifondere le spese di legittimità con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973
Il richiamo è stato ritenuto non pertinente rispetto alla fattispecie esaminata.
Norma invocata per sostenere la legittimità dell'accertamento induttivo fondato sull'antieconomicità e sul M.O.L., ma il motivo è stato comunque dichiarato inammissibile per impropria rivalutazione del fatto.
La Corte non entra nel merito del riparto dell'onere probatorio perché il motivo è stato ritenuto, in sostanza, diretto a contestare la valutazione delle prove.
È stata esclusa la violazione, poiché la difesa svolta in appello non introduceva una nuova domanda o eccezione, ma una mera diversa lettura di un fatto già allegato.
Invocato dall'Ufficio per censurare il mutamento della difesa in appello, ma senza che vi fosse una effettiva violazione del divieto di nova.
Il divieto di nuove domande ed eccezioni in appello è stato richiamato dalla Corte per chiarire che resta consentita la mera difesa su fatti già dedotti.
Richiamato solo in relazione alla regolazione delle spese del giudizio tributario, con condanna della ricorrente soccombente.
Applicato come regola di soccombenza per la condanna alle spese.
Richiamato anche nel contesto del primo motivo come norma sull'onere della prova, ma non affrontato autonomamente nel merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove: la scelta e la ponderazione del materiale probatorio appartengono al giudice di merito, salvo specifica deduzione del vizio motivazionale nei limiti ancora ammissibili.
- In materia tributaria, il contribuente appellato non è vincolato in modo rigido alla specifica prospettazione difensiva svolta in primo grado: può utilizzare il medesimo fatto già allegato come mera difesa in una diversa angolazione argomentativa, purché non introduca nuove domande o eccezioni vietate dall'art. 57 d.lgs. n. 546/1992.
- Il divieto di nova in appello nel processo tributario impedisce l'introduzione di nuove domande ed eccezioni, ma non preclude la deduzione di argomenti difensivi diversi fondati su fatti già tempestivamente allegati nel primo grado.
- La mera antieconomicità della gestione, se contestata dall'Ufficio, deve essere valutata alla luce dell'intero quadro fattuale dedotto e provato, senza che il giudice di legittimità possa sostituirsi al giudice di merito nella ricostruzione del fatto.
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