Cassazione Penale, Ordinanza n. 20262/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la sentenza di appello che aveva già confermato la condanna dell'imputato per i reati contestati. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in dispositivo.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per i reati di cui all'art. 75 del d.lgs. 159/2011 e all'art. 4 della l. 110/1975. Il primo motivo lamentava, in sostanza, l'erronea esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; la Corte lo ha ritenuto inammissibile per difetto di specificità, perché non si confrontava con la ratio della decisione di merito, imperniata sulla concreta condotta e sul pericolo derivatone quale forma di offesa al bene giuridico tutelato. Il secondo motivo chiedeva una diversa valutazione del compendio probatorio; la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché tendeva a sollecitare una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità, che può limitarsi al controllo logico-giuridico della motivazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non era stato dedotto in appello, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultimo periodo, c.p.p.
Norme richiamate
art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
norma incriminatrice richiamata quale base della condanna confermata in appello, senza ulteriori precisazioni nel testo.
art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110
norma incriminatrice richiamata quale base della condanna confermata in appello, senza ulteriori precisazioni nel testo.
la particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile in ragione della concreta condotta e del pericolo che ne è derivato, quale forma di offesa al bene tutelato.
art. 606, comma 3, ultimo periodo, c.p.p.
i motivi non proposti in appello sono inammissibili in cassazione.
è stata applicata la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la censura generica o non correlata alla motivazione è inammissibile.
- La richiesta di una nuova valutazione del compendio probatorio è inammissibile in cassazione quando mira soltanto a sostituire il giudizio del merito, essendo consentito al giudice di legittimità solo il controllo sulla tenuta logico-giuridica della motivazione.
- La deduzione per la prima volta in cassazione di un motivo non proposto in appello è preclusa dall'art. 606, comma 3, ultimo periodo, c.p.p.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione concreta della condotta e dell'offesa arrecata al bene giuridico; non può essere affermata in modo astratto o avulso dal pericolo concretamente determinato dal fatto.
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