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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11808/2022 del 30/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza che, pur avendo dichiarato estinti per prescrizione i reati, ha confermato la responsabilità civile e la condanna generica al risarcimento. Restaino deduce vizio di motivazione e carenza di prova (omessa dimostrazione di tempi/modalità dei prelievi, quantificazione delle somme, uso di massime di esperienza), violazione dell'art. 533 c.p.p. e inutilizzabilità delle dichiarazioni di un teste per testimonianza indiretta ai sensi dell'art. 195 c.p.p. Credito Emiliano S.p.A. contesta la legittimazione passiva (assenza di rapporto funzionale con l'imputato), contesta la configurabilità del reato di truffa riferendo che si sarebbe configurata solo appropriazione indebita, lamenta travisamento di documenti contabili e la non considerazione di quietanze liberatorie.

La decisione

La Cassazione dichiara in massima parte inammissibili o infondati i ricorsi. Conferma l'affermazione della responsabilità civile e la condanna generica al risarcimento fondata sulla valutazione complessiva degli elementi probatori (querela, documentazione, deposizioni, scrittura privata e assegno insoluto), ma accoglie il motivo della banca limitatamente al reato di truffa (art. 640 c.p.) ritenendo che gli artifici non erano necessari per l'appropriazione bensì posti in seguito a fini dissimulatori: la sentenza è annullata senza rinvio quanto a quel capo. Per il resto la sentenza d'appello è confermata; Credito Emiliano è condannata a rifondere le spese di difesa delle parti civili per euro 4.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p. (truffa)

    La Corte ha ritenuto che per configurare la truffa l'artificio o il raggiro devono risultare necessari per ottenere la consegna della cosa; qui gli artifizi furono posteriori e solo dissimulatori, per cui il reato di truffa non sussisteva.

  • art. 646 c.p. (appropriazione indebita)

    La condotta è stata ricondotta all'appropriazione indebita: il promotore finanziario aveva disponibilità dei fondi e li avrebbe indebitamente incamerati; tale profilo è stato ritenuto idoneo a fondare la condanna civile.

  • art. 195 c.p.p. (testimonianza indiretta)

    La Corte ricorda che la richiesta di esame delle persone cui il teste si riferisce deve essere fatta immediatamente in udienza; richiesta tardiva è inammissibile e la mancata indicazione puntuale del teste può legittimamente condurre a escludere l'audizione.

  • art. 533 c.p.p.

    Richiamato dai ricorrenti per censurare la motivazione: la Corte verifica che il giudice di merito ha motivato adeguatamente e che l'impugnazione non dimostra vizi tali da inficiare il complessivo convincimento.

  • art. 606 c.p.p. (motivi di ricorso in Cassazione)

    Gli specifici motivi invocati (vizio di motivazione, violazione di norme processuali, travisamento della prova) sono esaminati; la Corte segnala limiti formali e di merito al sindacato di legittimità, soprattutto quando si tratta di rivalutare la prova.

  • art. 539 c.p.p.

    La condanna penale è stata formulata in termini generici al risarcimento da liquidarsi in separata sede, con conseguente efficacia vincolante limitata alla declaratoria iuris della responsabilità civile.

  • art. 2043 c.c. (illecito civile)

    La Corte richiama che, dopo la prescrizione penale, il giudice d'appello deve valutare l'esistenza di un illecito civile secondo il criterio della probabilità prevalente ('più probabile che non'), non il principio penale del 'oltre ogni ragionevole dubbio'.

  • art. 31 D.Lgs. 58/1998

    La responsabilità della banca come preponente per il promotore finanziario è stata ritenuta possibile perché il rapporto di promotore con CREDEM è risultato non contestato e la banca può essere ritenuta responsabile in via oggettiva/indiretta se l'illecito è stato agevolato dalla sua organizzazione o vigilanza.

  • art. 578 c.p.p. e pronuncia Corte Costituzionale n.182/2021

    La Corte richiama la pronuncia costituzionale che chiarisce i limiti dell'accertamento penale in presenza di prescrizione: il giudice d'appello valuta gli effetti civilistici del fatto e applica il criterio della probabilità prevalente per le pretese risarcitorie.

  • art. 587 c.p.p. comma 4

    La Corte ha annullato senza rinvio per la parte relativa alla truffa e ha applicato la statuizione favorevole anche al ricorrente che non aveva impugnato quella specifica questione, ai sensi della norma che consente effetti benefici derivanti dalla pronuncia di Cassazione.

  • art. 2049 c.c.

    Riferito nei principi richiamati: responsabilità indiretta del datore per i fatti del prestatore quando l'attività è nell'esercizio delle mansioni e l'ente ha poteri di vigilanza; utile nel quadro della responsabilità della banca per il promotore.

Massime di principio

  • Se la prescrizione estingue il reato, il giudice d'appello che decide sulle pretese civili non deve accertare la responsabilità penale 'oltre ogni ragionevole dubbio' ma valutare, con criterio di probabilità prevalente, se la condotta abbia prodotto un danno ingiusto ai sensi dell'art. 2043 c.c.
  • La distinzione tra truffa e appropriazione indebita dipende dal momento e dalla funzione dell'artificio: se l'inganno è necessario per ottenere il possesso si configura la truffa; se l'inganno sopravviene dopo l'appropriazione per dissimularla è appropriazione indebita.
  • Le eccezioni procedurali relative all'utilizzabilità della testimonianza indiretta (art. 195 c.p.p.) richiedono tempestività e precisione nella richiesta d'esame del teste referenziato; richieste tardive o vaghe possono essere respinte.
  • In sede di Cassazione il sindacato sulla valutazione delle prove è molto limitato: il ricorso per travisamento deve indicare l'atto, il dato probatorio incompatibile, la prova della verità dell'elemento invocato e come esso comprometta decisivamente la motivazione.
  • La condanna penale generica al risarcimento, divenuta definitiva, ha efficacia vincolante sulla dichiarazione di responsabilità (declaratoria iuris) ma non esonera il giudice civile dall'accertamento concreto del danno e della sua entità.
  • La responsabilità dell'intermediario/ banca per il promotore finanziario può essere oggettiva o indiretta (art. 31 D.Lgs. 58/1998 e art. 2049 c.c.), ma l'intermediario può escluderla dimostrando che il danno è derivato da un comportamento anomalo o consapevole del cliente che interrompe il nesso di causalità.
  • Per ottenere l'annullamento di una statuizione civile in Cassazione è spesso insufficiente proporre una nuova lettura dei documenti: bisogna dimostrare un concreto vizio di motivazione o di diritto.

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